Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, n. 3/2011/TSI, Prot. n. 26216. Regolamento (CE) n. 1073/2009. Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
CIRCOLARI
il popolamento del REN e soprattutto del Registro Elet-
tronico Unico che consentirà l’interconnessione prevista
al più tardi dal 1° gennaio 2013 tra i diversi Registri dei
Paesi membri dell’Unione Europea.Si precisa, per quanto
riguarda la dichiarazione da parte dell’impresa, che essa
non è soggetta ad imposta di bollo, a meno che l’impresa
non richieda contestualmente il rilascio del certif‌icato.
Si richiamano inf‌ine, anche in questo caso, gli obbli-
ghi di comunicazione (da parte dell’impresa e dei soggetti
attestanti) in caso di modif‌ica o perdita dei requisiti, spe-
cif‌icati nel § B.1.1.
L’UMC competente effettuati i corrispondenti accerta-
menti come sopra brevemente descritti, provvede, ai sensi
dell’art. 9, co. 6, DD n. 291/11, alla conferma dell’iscrizione
al REN e conseguentemente la relativa AEP non è più
condizionata, bensì diviene def‌initiva. Se invece, decorsi i
sei mesi dal 4 dicembre 2011, l’impresa non ha provveduto
alla comunicazione ovvero i documenti siano incompleti
o non validi, l’UMC provvederà alla cancellazione dell’im-
presa dal REN, dandone comunicazione motivata all’im-
presa stessa.
Si precisa inf‌ine che le imprese che al 3 dicembre 2011,
che per effetto della previgente normativa (art. 18 co. 3
del D.L.vo 395/2000) erano esonerate dalla dimostrazione
dei requisiti, in quanto esercenti l’attività di trasporto di
persone al 31 dicembre 1977, devono, ai sensi dell’art. 12,
commi 3 e 5 del DD n. 291/11, dimostrare entro il 3 giu-
gno 2012 tutti i requisiti previsti dal Reg. 1071/2009, come
è sopra stabilito per le imprese che a tutto il 3 dicembre
2011 non hanno esercitato la professione di trasportatore
su strada (cfr. § B.1 della presente circolare), producendo
tutta la documentazione allegata alla domanda prevista
nel paragrafo B.1.1.
(Si omettono gli allegati)
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Circ. (Min. trasp.) 2 dicembre 2011, n. 3/2011/TSI, Prot. n.
26216. Regolamento (CE) n. 1073/2009. Rilascio licen-
za comunitaria per il trasporto internazionale di viaggia-
tori su strada per conto terzi effettuato con autobus.
Premessa
Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2009 e con le succes-
sive circolari n. 3 del 3/4/2009 e n. 4 dell’11 novembre 2010
sono state impartite dalla scrivente Direzione generale i
criteri e le direttive per richiedere il rilascio e il rinnovo
della licenza comunitaria in oggetto individuata.
A far data dal prossimo 4 dicembre 2011 trova applica-
zione il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercita-
re l’attività di trasportatore su strada e il Regolamento n.
1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 che f‌issa norme comuni per l’accesso al mer-
cato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con
autobus e che modif‌ica il regolamento (CE) n. 561/2006.
Contestualmente sono abrogati i Regolamenti (CEE) n.
684/1992, n. 11/98 e n. 12/98.
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dai citati
Regolamenti si ravvisa l’esigenza di specif‌icare le nuove
modalità di presentazione delle domande e la relativa mo-
dulistica mediante l’emanazione di una nuova circolare in
materia di licenza comunitaria per il trasporto di viaggia-
tori mediante autobus.
Dalla data di emanazione della presente circolare le
precedenti circolari nn. 1 e 3 del 2009, e n. 4 del 2010 sono
da ritenersi abrogate.
1. Contesto normativo
Ai sensi del citato Regolamento n. 1073/2009 l’impresa
è tenuta al possesso della licenza comunitaria qualora
intenda effettuare servizi internazionali di trasporto di
viaggiatori con autobus aventi come transito o destinazio-
ne il territorio di uno degli Stati aderenti allo Spazio eco-
nomico Europeo (SEE), e della Confederazione Svizzera
f‌inanche gli stessi servizi interessino altresì il territorio di
un Paese terzo.
Per le imprese è altresì necessario avere la licenza
comunitaria anche nel caso in cui effettuino servizi occa-
sionali diretti verso i Paesi aderenti all’Accordo Interbus.
La licenza comunitaria, pertanto, non è necessaria
quando - a titolo di esempio - si effettuano servizi occa-
sionali aventi come destinazione Stati quali la Tunisia o il
Marocco, o servizi regolari con la Croazia o con la Serbia
raggiunti via mare senza transitare per un Paese aderente
al SEE o per la Confederazione Svizzera.
Per ottenere la licenza comunitaria le imprese di tra-
sporto di persone con autobus devono dimostrare di pos-
sedere i requisiti f‌issati all’articolo 3 paragrafo 1 del citato
regolamento comunitario n. 1073/2009.
Pertanto, per richiedere il rilascio della licenza comu-
nitaria le imprese stabilite in Italia devono, ai sensi del-
- essere state autorizzate ad esercitare la professione di
trasportatore su strada di persone conformemente a quan-
to previsto dal regolamento comunitario n. 1071/2009;- es-
sere in possesso di un titolo legale valido per esercitare
servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus (di
linea o di noleggio con conducente) in ambito nazionale,
rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Pro-
vincia o Comune).Inoltre, per ciò che concerne le norme
applicabili ai conducenti e ai veicoli, la medesima impresa
deve dimostrare di soddisfare i requisiti stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di
dimensioni e pesi dei veicoli montaggio e impiego di
limitatori di velocità qualif‌icazione iniziale e di forma-
zione periodica dei conducenti (Carta di qualif‌icazione
del conducente).
2. Modalità di presentazione delle domande
Le imprese stabilite in territorio italiano presentano la
domanda - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresen-

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