CIRCOLARE 21 agosto 2008, n. 20 - Libro Unico del Lavoro e attivita'' ispettiva - articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008: prime istruzioni operative al personale ispettivo.

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate ed economia sommersa

All'INAIL - Direzione centrale rischi

All'ENPALS - Direzione generale -

Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO - Unita' organizzativa vigilanza e coordinamento

Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro e p.c. Alla Provincia autonoma di

Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Finalita'.

Obiettivo della presente circolare e' quello di evidenziare al personale ispettivo, anche al fine di uniformarne l'azione sull'intero territorio nazionale, il radicale mutamento delle attivita' ispettive e di vigilanza a seguito della eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro (articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

Giova peraltro subito evidenziare, per comprendere la portata della misura e in attesa di ulteriori chiarimenti e indirizzi operativi, che la nuova disciplina sulla de-regolazione e semplificazione degli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro si richiama integralmente alla filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e come tale va interpretata nella fase applicativa. Abrogazioni.

Si evidenzia, in primo luogo, l'abrogazione ex art. 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, delle disposizioni che prevedevano l'istituzione e la tenuta dei preesistenti libri obbligatori in materia di lavoro. Sono espressamente abrogati:

1) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che imponeva l'istituzione dei libri matricola e paga delle aziende soggette all'assicurazione Inail;

2) l'art. 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che imponeva l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende soggette all'Inps;

3) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che stabiliva gli obblighi di conservazione dei libri di matricola e paga;

4) l'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che obbligava i datori di lavoro agricoli ad istituire e tenere il registro d'impresa;

5) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che prevedeva l'istituzione dei libri matricola e paga per le aziende giornalistiche;

6) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che prevedevano particolari registrazioni sui libri di matricola e paga in materia di assegni familiari;

7) il comma 1178 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sanzionava la mancata istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e paga (cd. «supersanzione»).

Sono inoltre implicitamente abrogate anche le seguenti disposizioni, che richiamano direttamente gli abrogati libri di matricola e paga:

1) l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per i lavoratori dello spettacolo;

2) gli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, che fanno riferimento ai libri paga e matricola per l'assicurazione contro le malattie.

Sono state poi modificate (ex art. 39, comma 9, e art. 40, commi 1 e 3, del decreto legge n. 112 del 2008) ulteriori disposizioni per uniformare gli adempimenti al libro unico del lavoro:

1) le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l'obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo;

2) l'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234, che imponeva la tenuta di un apposito registro per l'orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto;

3) l'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l'obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 9 luglio 2008 le norme ora specificamente elencate devono intendersi definitivamente abrogate e, conseguentemente, non piu' in vigore. Libro unico del lavoro: soggetti obbligati.

Rientrano tra i soggetti obbligati alla istituzione e alla tenuta del nuovo libro obbligatorio i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli dell'autotrasporto e quelli marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico.

Nel libro unico del lavoro dovranno trovare posto i dati riferiti a:

1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all'estero, compresi i lavoratori in missione nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati;

2) i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalita' organizzativa (con o senza progetto);

3) gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

Non sono piu' oggetto di registrazione, invece, i dati riguardanti:

1) i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari;

2) i coadiuvanti delle imprese commerciali;

3) i soci lavoratori di attivita' commerciale e di imprese in forma societaria.

Non rientrano, pertanto, tra gli obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro:

1) le societa' cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di societa', anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei rispettivi soci; le societa', anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalita' dei datori di lavoro;

2) l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attivita' manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo);

3) i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti;

4) le societa' (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori.

Sono, infine, esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le pubbliche amministrazioni, le quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico. Obbligo di istituzione e tenuta.

Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale della impresa.

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, «il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro». Le nuove disposizioni obbligano dunque il datore di lavoro a istituire e tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di piu' posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di piu' sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2008, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro puo' essere effettuata soltanto mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi, che si adattano perfettamente alle procedure attualmente in uso:

  1. a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo;

  2. a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

  3. su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilita', in ogni momento, anche la inalterabilita' e la integrita' dei dati, nonche' la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Come si nota, le modalita' di tenuta del libro unico del lavoro rispettano l'esigenza di non irrigidire in alcun modo le...

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