Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'. (Suppl. Ordinario n.29)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al
mercato del servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre
1998;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente;
E m a n a il seguente decreto legislativo
Art. 1 Ambito di applicazione
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Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative
in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico
aereo commerciale.
Art. 2 Definizioni
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Ai fini del presente decreto si intende per
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aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e
le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o piu' aeroporti che servono la stessa
citta' o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio1992; c) ente di gestione, il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via
esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel
sistema aeroportuale considerato; d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per
via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato; e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un
aeroporto a un utente; f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce
direttamente a se' stesso una o piu' categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la
prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in
ciascuno degli altri e' detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente; g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra; h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250.
Art. 3 Ente di gestione
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Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un
aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato come facente parte dell'ente di gestione.
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Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali,
ogni aeroporto o sistema aeroportuale e' considerato separatamente.
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L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi
di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.
Art. 4 Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra
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Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico
annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre
dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, e' riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.
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L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio
disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e
olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In
ogni caso il numero dei prestatori non puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli
utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.
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A decorrere dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato
direttamente o indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto
durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, ne' da un ente che controlla o che e' controllato direttamente o
indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.
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La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento
dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 e' formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.
Art. 5 Autoassistenza
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Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi...
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