DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 giugno 2005 Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale,

obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio e norme per la

predisposizione dei codici di stoccaggio. (Deliberazione n. 119/05).

Parte 1 Disposizioni generali

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 giugno 2005,

Visti

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE; la direttiva 2004/67/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 aprile 2004, relativa a misure di sicurezza volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n.

239/2004); il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001); il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2005, (di seguito: decreto ministeriale 23 marzo 2005); la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004 e riportata in allegato allo stesso decreto; il comunicato del Ministero delle attivita' produttive 31 ottobre 2001, relativo alla Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2001; la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito delibera n.

147/00); la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00 (di seguito

delibera n. 150/00); la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02); la delibera dell'Autorita' 14 agosto 2002, n. 137/02 (di seguito

delibera n. 137/02); la delibera dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: delibera n. 22/04); la delibera dell'Autorita' 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito delibera n. 90/04); la delibera dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito delibera n. 250/04); la delibera dell'Autorita' 7 marzo 2005, n. 37/05 (di seguito

delibera n. 37/05); il documento per la consultazione 14 marzo 2002, recante criteri e priorita' per la predisposizione dei codici di stoccaggio e definizione delle condizioni di accesso e degli obblighi dei soggetti che svolgono tale attivita' (di seguito: documento per la consultazione 14 marzo 2002); la comunicazione dell'Autorita' 28 marzo 2003, recante chiarimenti sulle modalita' di conferimento delle capacita' di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2003-2004;

Considerato che

l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive) ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto sopra citato; l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che il soggetto titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas; l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede in capo alle imprese di stoccaggio l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne fanno richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive; e che tali criteri sono stati definiti con il decreto ministeriale 9 maggio 2001; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio minerario e' il servizio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo n. 164/2000 il servizio di stoccaggio strategico e' il servizio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvviggionamenti o di crisi del sistema del gas; e che il combinato disposto dell'art. 3, comma 2, lettera d), e dell'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 164/2000 pone detto servizio a carico dei soggetti che importano gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea; ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 164/2000, il servizio di stoccaggio di modulazione e' il servizio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi; e che detto servizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, e' posto a carico degli esercenti l'attivita' di vendita; il combinato disposto dall'art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 impone che a decorrere dal 1 gennaio 2003, gli esercenti l'attivita' di vendita forniscano il servizio di modulazione ai clienti finali con consumi annui eguali o inferiori a 200.000 Smc; e che, a decorrere dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale siano determinati dall'Autorita', con propria delibera, per ciascun comune in funzione dei valori climatici; l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale debbano disporre di capacita' di stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste; e che nel caso essi utilizzino ulteriori capacita' di stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare un corrispettivo, determinato dall'Autorita', ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi; l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita', con propria delibera, fissi i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, e gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attivita' di stoccaggio; ai sensi dello stesso art. 12, comma 7, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera ivi richiamata, le imprese di stoccaggio adottano il proprio codice, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri; e che trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di stoccaggio si intende conforme; con deliberazione n. 26/02, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di gas naturale, in particolare agli articoli 10 e 11, l'Autorita' ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n.

164/2000, disposizioni urgenti e transitorie in materia di conferimento delle capacita' e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema; e che dette disposizioni cessano di avere efficacia con l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000; l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 147/00 ed in particolare le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 marzo 2002, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati ai sensi delle citate disposizioni transitorie della deliberazione n. 26/02, hanno evidenziato come

  1. il perdurare di una struttura concentrata dell'offerta di servizi di stoccaggio non consenta di sfruttare i benefici derivanti da eventuali dinamiche concorrenziali tra singoli campi di stoccaggio, giustificando pertanto l'opportunita' di mantenere condizioni di accesso riferite al complesso delle capacita' di cui ciascuna impresa dispone; tale opportunita', pur non comportando alcuna preclusione, qualora le condizioni di mercato lo rendano opportuno, verso eventuali future gestioni separate dei campi di stoccaggio, e' altresi' avvalorata da considerazioni relative alla maggiore semplicita' amministrativa di applicazione sia delle tariffe che delle regole di accesso; b) la definizione dei servizi di stoccaggio debba essere sufficientemente flessibile da permetterne il continuo adeguamento allo sviluppo delle esigenze del mercato; c) l'offerta di servizi diversi dallo stoccaggio strategico, minerario e di modulazione possa favorire l'introduzione, anche nel nostro Paese, di strumenti di flessibilita' gia' diffusi nei principali mercati liberalizzati, a beneficio della liquidita' del sistema e delle esigenze specifiche di ottimizzazione del portafoglio di flessibilita' di ciascun utente; d) la definizione delle condizioni economiche di tali servizi puo' essere lasciata all'impresa di stoccaggio, qualora si tratti di servizi in concorrenza con altri servizi di...

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