Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2003, n.399 Accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici

generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante,

marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attivita' tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575, del 31 dicembre 1992, n. 583, e del 29 maggio 1998, n.

226, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42, del 20 febbraio 1988, nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994 e nel supplemento ordinario n. 121/L alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali e' stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validita' fino al 31 dicembre 1997; Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, e' necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unita' sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali del 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575, 31 dicembre 1992, n. 583, e 29 maggio 1998, n. 226, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270; Considerato che in data 18 febbraio 2003 e' stata raggiunta un'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale riguardo alla disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici fiduciari, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i suddetti rapporti libero-professionali per il triennio 1998-2000 in conformita' alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta un presumibile maggior onere complessivo di euro 358.000,00; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.

129, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003 che ha attribuito alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la competenza in materia di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 25 luglio 2003; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 20899 in data 28 novembre 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 24 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia

    Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 224

    ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

    Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.18 c.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n.402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

  2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.

  3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 23 dicembre. 1978, n. 833, concerne «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

    - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.

    620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della Sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale

    Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.

    3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

    Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

    Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della sanita' provvedono

    a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

    Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.

    11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

    Gli uffici provvedono altresi' agli...

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