La liberazione del fallito dai debiti residui: su taluni profili problematici dell'istituto dell'esdebitazione

AutoreSimonetta Ronco
Pagine553-560
553
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2013
La liberazione del fallito dai debiti residui:
su taluni proli problematici dell’istituto
dell’esdebitazione
di Simonetta Ronco
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. L’ambito soggettivo di applicazione dell’esde-
bitazione: dubbi interpretativi e bilanciamento degli interessi. – 3. “Pagamento par-
ziale dei creditori” e contrasti interpretativi. – 4. L’intervento delle Sezioni Unite.
1. Cenni introduttivi
L’istituto della esdebitazione costituisce una delle maggiori novità della riforma
della legge fallimentare e, per la sua natura fortemente antipunitiva, anche uno degli
strumenti più interessanti previsti a favore dell’imprenditore. Già da tempo cono-
sciuto e adottato in alcuni ordinamenti stranieri, questo benecio che, in poche
parole, consente di cancellare i debiti o le parti di debito residui al momento della
chiusura della procedura fallimentare, è stato disciplinato in modo dierente, a se-
conda dell’interesse ritenuto prevalente nell’ordinamento di appartenenza (creditor
oriented o debitor oriented)1.
Nel nostro sistema normativo l’esdebitazione si è posta, n dalla sua entrata in
vigore, al centro di un vivace dibattito, che si è concentrato soprattutto sull’interpre-
tazione da assegnare alle disposizioni relative alle condizioni che devono sussistere
perché possa essere accordata.
I contrasti vertevano, in particolare, sul presupposto oggettivo, che risulta dal
dettato del 2° comma dell’art. 142 l. fall., dove si stabilisce che l’esdebitazione non
può essere concessa “qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori
concorsuali”. Tale condizione è stata interpretata, di volta in volta, in modo restrit-
tivo (nel senso: “occorre che tutte le categorie di creditori abbiano ottenuto il paga-
mento, seppure parziale, di quanto insinuato al passivo”), oppure in modo estensivo
(nel senso: “è suciente che almeno qualcuno dei creditori sia stato soddisfatto al-
1 Le varianti adottate riguardano il momento del vericarsi dell’eetto liberatorio (immediatamente dopo la
chiusura del procedimento liquidatorio o dopo un certo periodo di tempo); il potere dei creditori di pro-
porre opposizioni; il ruolo ricoperto dal giudice (marginale e lontano dalle scelte operative, oppure più in-
cisivo); la valutazione del comportamento del debitore ai ni della produzione degli eetti premiali; le cate-
gorie di debiti esclusi dalla cancellazione.

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