Liberazione anticipata speciale e cumulo comprensivo di pene per reati ex art. 4 bis O.P.: note critiche alla prima giurisprudenza di legittimità

AutoreGiuseppe Vignera
Pagine399-402
399
Rivista penale 5/2015
Dottrina
Liberazione anticipata
speciaLe e cumuLo
comprensivo di pene
per reati ex art. 4 bis o.p.:
note critiche
aLLa prima giurisprudenza
di Legittimità
di Giuseppe Vignera
1. - Ai sensi dell’art. 4, 1° comma, D.L. 23 dicembre
2013 n. 146, convertito con modif‌icazioni nella L. 21 feb-
braio 2014 n. 10 la maggiore detrazione di pena spettante
a titolo di liberazione anticipata speciale opera “ad esclu-
sione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art.
4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modi-
f‌icazioni”.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il
tema riguardante la possibilità di concedere o meno co-
desto benef‌icio ai soggetti destinatari di cumuli di pene
comprensivi pure di quelle irrogate per taluno dei delitti
“ostativi” previsti dall’art. 4-bis O.P.: tema che divide la
giurisprudenza di merito (1).
Con due “speculari” pronunce di pari data (2) la Su-
prema Corte ha dato al problema risposta affermativa,
ammettendo espressamente la possibilità di procedere
allo scioglimento del cumulo e stabilendo che il giudice di
merito deve “valutare se, operato lo scioglimento del prov-
vedimento di unif‌icazione delle pene concorrenti, sia pos-
sibile imputare la pena già espiata ai reati ricompresi nel-
l’elenco di cui all’art. 4-bis L. n. 354 del 1975 e successive
modif‌icazioni con conseguente ammissibilità del benef‌icio
richiesto in relazione al restante periodo detentivo”.
Tale giurisprudenza, nondimeno, non convince perchè
basa la superiore conclusione (sulla scindibilità del cumu-
lo agli effetti della concessione della liberazione anticipa-
ta speciale) su premesse non corrette, rappresentate:
1) dalla (implicita) affermazione di un (supposto)
principio generale della scindibilità del cumulo ai f‌ini
della valutazione dell’ammissibilità della domanda di
concessione di un qualsivoglia benef‌icio penitenziario, il
quale (principio) è stato desunto da quella giurispruden-
za della Suprema Corte che [in coerenza con Corte cost.,
sentenza 27 luglio 1994 n. 361 (3)] postula la possibilità
di scioglimento del cumulo ai f‌ini della concessione di
misure alternative alla detenzione;
2) dalla circostanza che “la diversa tesi della inscin-
dibilità del cumulo....determinerebbe una inaccettabile
diversità di trattamento a seconda della eventualità, del
tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguen-
te al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai
titoli che scaturiscono dalle singole condanne”;
3) dal fatto che l’inscindibilità del cumulo “si porrebbe
in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza,
di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena
e non troverebbe una giustif‌icazione plausibile e raziona-
le nel principio della pena unica, sancito dall’art. 76, 1°
comma, c.p. (cfr. in tal senso sez. un. 30 giugno 1999 n. 14;
sez. I, 26 marzo 1999 n. 2529; sez. I, 12 aprile 2006 n. 14563;
cfr. anche Corte cost. sent. n. 386 del 1989)”.
Va detto subito e preliminarmente che le predette
sentenze 53781/2014 e 53798/2014 presentano un “vizio
d’origine”: quello di avere pedissequamente ricopiato i
passaggi argomentativi della motivazione di una prece-
dente pronuncia della Suprema Corte (4), la quale ha
affermato la scindibilità del cumulo ai f‌ini della con-
cessione di un benef‌icio ben diverso dalla liberazione
anticipata speciale, costituito dalla misura alternativa
dell’aff‌idamento in prova al servizio sociale per f‌inalità
terapeutiche ex art. 94 D.P.R. 309/1990. Di guisa che la
supina trasposizione di quegli stessi passaggi argomen-
tativi alla liberazione anticipata speciale (fatta da Cass.
53781/2014 e da Cass. 53798/2014) va stigmatizzata per-
ché posta in essere prescindendo dalla doverosa consi-
derazione delle specif‌icità di codesto benef‌icio, il quale
(come si vedrà) non costituisce nè una misura alternati-
va alla detenzione nè (a differenza della liberazione an-
ticipata “ordinaria” ex art. 54 O.P.) un benef‌icio premiale
strumentale al reinserimento sociale del condannato e/o
alla sua rieducazione.
Proprio tenendo in considerazione codeste specif‌icità,
invece, si rivelano inconferenti tutte le suindicate premes-
se, su cui è stata basata la possibilità di scioglimento del
cumulo anche ai f‌ini della liberazione anticipata speciale:
come si passa a dimostrare.
2. - Quanto alla premessa sub 1) (la supposta esistenza
di un principio generale della scindibilità del cumulo ai

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