RETTIFICA - Modifica dell'articolo 7, dell'ordinanza ministeriale n. 2155 del 4 aprile 2012 di indizione esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale sessione 2012. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 28 del 10 aprile 2012).

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica Vista l'O.M. n. 2155 del 4/04/2012 con la quale sono stati indetti esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale sessione 2012.

Constatata la presenza di un refuso di stampa nell'articolo 7, comma 3, secondo capoverso, della sopracitata Ordinanza Ministeriale n. 28 del 4 aprile 2012, tale da rendere necessaria la modifica a tale articolo;

Decreta:

Articolo unico

Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro la data del 13 Giugno 2012, al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o a mezzo fax (n. 06/58493945) oppure tramite posta elettronica elisabetta.varano@istruzione.it e al Consiglio Nazionale, il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata.

  1. Ciascun collegio provvedera', entro la data del 29 giugno 2012, all'invio a mezzo postale, (MIUR Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) degli elenchi, distinti per specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico e numerico, specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.

    445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in...

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