La libera circolazione dei lavoratori sportivi comunitari

AutoreMatteo Motroni
Pagine239-251

Page 239

@1. La libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario

Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, nell’intento di promuovere “uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche della Comunità” e “un elevato livello occupazionale e di protezione sociale” affermava, tra le azioni della Comunità, la realizzazione della libera circolazione delle persone.

Il Titolo III del Trattato operava tuttavia una restrizione, disciplinando solamente la libera circolazione dei lavoratori. Si trattava evidentemente di una prospettiva rigorosamente “mercantilistica”, strategicamente orientata verso la costruzione di un mercato comune europeo, che si limitava a disciplinare ciò che era strettamente necessario al raggiungimento di tali fini.

Il Trattato contiene infatti ancora oggi una serie di disposizioni che regolano in primo luogo l’attività di lavoro prestata da un cittadino comunitario, a prescindere dal tipo di rapporto (subordinato o autonomo), e dal suo carattere (occasionale o stabile).

In particolare, la disciplina riguarda: a) i lavoratori subordinati (artt. 48-51 Trattato CE, sulla libera circolazione dei lavoratori); b) i lavoratori autonomi, distinti a seconda che svolgessero un’attività stanziale (artt. 43-48 Trattato CE, sulla libertà di stabilimento), o un’attività occasionale (artt. 49-55 Trattato CE, sulla libera prestazione dei servizi).

Sullo sfondo di questa normativa vige poi l’art. 12 del Trattato (ex art. 6 del Trattato CEE), che sancisce il generale principio di non discriminazione in base alla nazionalità e, conseguentemente, la parità di trattamento tra cittadino comunitario e cittadini nazionali1.

Si tratta comunque di un quadro normativo che fornisce una serie di prescrizioni “minime”, che impediscono agli Stati membri la possibilità di dar luogo ad un tratta-Page 240mento deteriore, ma che lasciano impregiudicata la possibilità di introdurre discipline migliorative o comunque più articolate, nell’ottica di una migliore integrazione degli ordinamenti.

Inoltre, le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori risultano applicabili solo nel caso in cui la questione di fatto sia suscettibile di assumere una “rilevanza comunitaria”; la ratio (originaria) delle disposizioni in esame risulta infatti applicabile a quei cittadini che intendano svolgere un’attività economica o lavorativa all’interno del territorio della Comunità, ma in uno Stato membro diverso rispetto a quello di appartenenza. Ciò comporta inevitabilmente l’irrilevanza delle situazioni puramente interne agli ordinamenti dei singoli Stati membri, con il rischio tuttavia di dar luogo al paradosso delle “discriminazioni alla rovescia”, ovvero a casi in cui un determinato trattamento discriminatorio colpisce il cittadino di uno Stato membro proprio in dipendenza dell’applicazione di una norma interna a tale Stato, che risulta però non applicabile ai cittadini comunitari provenienti da altri Stati.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sempre negato la possibilità “di ampliare la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato anche a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario”2, negando di fatto la propria giurisdizione su situazioni non suscettibili di assumere una rilevanza comunitaria. Recentemente, tuttavia, la Corte sembra aver preso coscienza del problema e, pur senza dar vita ad un vero e proprio over ruling, ha attribuito rilevanza comunitaria ad una questione che vedeva coinvolti un cittadino belga ed il proprio Stato di origine3. In questo caso, com’è stato sottolineato dalla dottrina, “la Corte si è mostrata pronta a cogliere il minimo appiglio per individuare un fattore di collegamento con il diritto comunitario e ad escludere che una determinata situazione potesse essere considerata puramente interna ad uno Stato membro”4. Nel caso di specie, benché il diritto comunitario venga fatto valere dall’interessato nei confronti del proprio Stato di appartenenza, la Corte di Giustizia ha ravvisato una violazione delle disposizioni comunitarie sulla libertà di circolazione e, conseguentemente, la lesione dei principi che stanno alla base dello status di cittadino dell’Unione.

La materia della libertà di circolazione risulta oggi disciplinata in modo organico dalla direttiva 2004/38/CE (oltre che dall’art. 18, par. 1, Trattato CE), la quale precisa che la cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino comunitario il diritto fondamentale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;Page 241in particolare, il diritto di soggiorno è libero per un periodo inferiore a tre mesi, mentre per periodi superiori la permanenza è subordinata alla sussistenza di particolari condizioni, quali la qualifica di lavoratore (subordinato o autonomo), di studente, di familiare di un cittadino comunitario avente diritto alla permanenza sul territorio, o la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Le limitazioni al diritto di circolazione e soggiorno, in attuazione degli artt. 39, 46 e 55 del Trattato CE, sono limitate dalla direttiva a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia5, tali clausole devono tuttavia essere interpretate in senso restrittivo, perché limitative di libertà e diritti fondamentali; in particolare, gli Stati non possono invocare motivi riconducibili a finalità economiche (art. 27 della direttiva) o ad esigenze di prevenzione generale.

@2. La “speciale” posizione dei lavoratori sportivi nella giurisprudenza della corte di giustizia

La disciplina comunitaria della circolazione dei lavoratori sportivi si distingue nettamente dal quadro generale appena esposto; la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha infatti perso l’occasione di enucleare le peculiarità della materia trattata, attraverso un percorso interpretativo che solo apparentemente può apparire ondivago o contraddittorio. Il tratto comune della giurisprudenza comunitaria sulla libera circolazione degli sportivi sembra così riconducibile alla percepita esigenza di bilanciare l’applicazione dei principi e delle regole fondamentali del Trattato (tendenzialmente ispirate a finalità di carattere economico) con quelle che sono le insopprimibili peculiarità che contraddistinguono storicamente il mondo dello sport. Ed è per questo che, nonostante alcune rilevanti differenze, dovute principalmente alla specificità dei singoli casi concreti, le decisioni adottate dalla Corte nella sua ormai trentennale giurisprudenza sembrano inevitabilmente contrassegnate dalla comune volontà di riconoscere la specificità delle attività sportive e, conseguentemente, di costruire un nucleo di “specialità” della materia in esame rispetto ai principi generali, astrattamente ricavabili dalle disposizioni del Trattato6.

Page 242

@@2.1. Walrave and Koch v. UCI (1974)

Il percorso giurisprudenziale di cui si tratta è iniziato con la causa Walrave and Koch v. UCI, quando la Corte, pur mantenendo un atteggiamento nettamente prudenziale, ha per la prima volta affermato la possibilità di sottoporre lo sport, ed in particolare il lavoro sportivo, al diritto comunitario7.

Secondo la Corte di giustizia, la rilevanza comunitaria dello sport discende essen- zialmente dalla possibilità di considerare il lavoro sportivo, esercitato in forma auto- noma o subordinata8, come un’attività economica9. Solo al verificarsi di tale condizione risultano applicabili le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei prestatori di lavoro (che operano a prescindere dalla tipologia di rapporto in essere) ed il generale principio di non discriminazione in base alla nazionalità (attuale art. 6 del Trattato).

In questo modo il ragionamento ermeneutico posto in essere dalla Corte si sposta sul piano di un vero e proprio giudizio di ragionevolezza, poiché finisce per valutare la possibilità di introdurre una deroga legittima al principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ravvisata nella fattispecie nella presenza di un criterio tecnicosportivo, ovvero nella composizione di squadre sportive, ed in particolare nell’allestimento delle rappresentative nazionali.

La Corte finisce dunque per negare che, di fronte a tale specificità, l’attività sportiva riferibile al caso di specie possa assumere una rilevanza economica10, ed essere quindi soggetta all’applicazione delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori11.

Nonostante l’accezione volutamente mercantilistica del ragionamento12, la sentenza Walrave and Koch v. UCI rappresenta senza dubbio il primo, significativo passaggio diPage 243un processo attraverso il quale la giurisprudenza comunitaria ha lentamente scardinato, almeno nei suoi rapporti con il diritto comunitario, il dogma della completa auto- nomia degli ordinamenti sportivi.

Il ragionamento della Corte non muove infatti dalla considerazione del rapporto tra autonomia dell’ordinamento sportivo e primato del diritto comune-comunitario13, ma si concentra sull’esame della ragionevolezza dell’eccezione, ed in particolare sulla possibilità di derogare al principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità.

Solo in questo modo, ed all’interno di questo schema interpretativo, è possibile configurare una vera e propria eccezione sportiva (sporting exception), la quale risulta legittima solo in quanto sia tale da coinvolgere gli aspetti puramente tecnici (o tecnicosportivi) della questione, non potendo altrimenti derogare al principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Questa sentenza ha lasciato tuttavia impregiudicati alcuni aspetti di primaria importanza. La possibilità di ammettere una deroga alla libera circolazione di fronte al criterio di composizione delle squadre sportive ha infatti dato adito a diverse inter- pretazioni. La non totale chiarezza della formulazione utilizzata, unitamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT