Lettere di patronage ed importo massimo garantito

AutoreCarmela Robustella
Pagine603-617
603
rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2011
Lettere di patronage
ed importo massimo garantito
di Carmela Robustella
SOMMARIO: 1. Le lettere di patronage e la recente giurisprudenza di legittimità: l’art.
1938 c.c. come principio di ordine pubblico economico applicabile tout court a tutte
le garanzie personali, anche atipiche, del credito. – 2. I tratti caratterizzanti delle
lettere di patronage. – 3. Analisi del dato normativo e indicazioni di metodo: neces-
sità di individuare il legame intercorrente tra il contenuto della lettera di patronage
ed i fattori in funzione dei quali il legislatore ha imposto l’indicazione di un massi-
male all’impegno del garante. – 4. Rilievi conclusivi.
1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione1 sottopone all’attenzione de-
gli interpreti e degli operatori economici il delicato problema della possibilità di
estendere le norme dettate in materia di deiussione anche alle lettere di patronage
di tipo forte.
Nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, la società Alfa
stipulava con un istituto di credito un contratto di garanzia in virtù del quale
quest’ultimo si impegnava a garantire i pagamenti nei rapporti con la società Beta
derivanti dalla fornitura di cellulosa, nella quale Alfa era specializzata.
La società Alfa con due dide comunicate alla società Beta e all’istituto di cre-
dito, quale garante, aveva chiesto il pagamento dei relativi importi, ma l’istituto di
credito riutava il pagamento, deducendo che il contratto di garanzia concluso con
la società Alfa era qualicabile come deiussione e quindi nullo per mancanza di
determinazione dell’importo massimo garantito. L’istituto di credito, quindi, citava
in giudizio Alfa, al ne di ottenere l’accertamento della nullità della deiussione
omnibus.
Alfa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quan-
to il rapporto giuridico era da qualicarsi non già come deiussione, bensì come
patronage al quale non si applicava il principio stabilito dall’art. 1938 del c.c. sulla
nullità della deiussione omnibus. In via riconvenzionale, inoltre, Alfa chiedeva la
1 Cass Civ., 26 gennaio 2010, n. 1520, in Riv. Giur. Sarda, 2010, 249, con nota di Corrias, Garanzie perso-
nali atipiche e previsione dell’importo massimo garantito. La sentenza è riportata anche in Giur. it., n. 7/2010,
con nota di Petrazzini, Patronage e deiussione: una massima da denire.

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