ACCORDO 13 ottobre 2011 - Accordo, ai sensi dell''articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attivita'' trasfusionali». (Rep. Atti ...

LA CONFERENZA PERMANENTE

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c), che prevede che con uno o piu' accordi sanciti presso questa conferenza, venga promossa la individuazione da parte delle regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attivita' trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonche' il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalita' di cui all'art. 1 ed ai principi generali di cui all'art. 11 della medesima legge;

Vista la lettera in data 15 luglio 2011, con la quale il Ministero della salute, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha inviato la proposta di accordo indicato in oggetto;

Vista la lettera in data 2 agosto 2011, con la quale la proposta in parola e' stata diramata alle regioni e province autonome;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 settembre 2011, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome e quelli del Ministero della salute hanno concordato una serie di modifiche dello schema di accordo di cui trattasi;

Vista la nota del 4 ottobre 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini;

Considerati:

il decreto del Ministro della sanita' 1° settembre 1995 recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 5 novembre 1996 recante «Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri»;

i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti» e «Caratteristiche e modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti», entrambi predisposti anche in attuazione della direttiva di commissione 2004/33/CE;

l'art. 11 della legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento e' richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attivita' trasfusionali;

l'art. 12 della succitata legge n. 219/2005 che istituisce il Centro nazionale sangue quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attivita' trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla sopracitata legge;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;

il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

il decreto dei Ministro della salute dei 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali»;

l'accordo tra il Governo e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano su «I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le...

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