REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2011, n. 3 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 «Regolamento di attuazione di cui alla legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualita' del lavoro» e adeguamento dello statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARPLAS).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 55 del 21 febbraio 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si e' pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8

  1. Il comma 1, dell'art. 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 e' sostituito dal seguente:

    '1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell'ARLAS e il Direttore generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto'.

  2. Il comma 1, dell'art. 11 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 e' sostituito dal seguente:

    '1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:

    1. modalita' di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficolta' o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

    2. azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;

    3. criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonche' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalita' di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 della legge n. 14/2009;

    4. modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 18 della...

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