Let. (IVASS) 11 marzo 2014, Prot. n. 47-14-000982

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ALLEGATO III ter
(allegato alla direttiva 2011/76/UE)
IMPORTO MASSIMO DELL’ONERE MEDIO PONDERATO
PER I COSTI ESTERNI
Il presente allegato def‌inisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell’importo massimo dell’onere medio ponderato per i costi
esterni.
1. Costo massimo dell’inquinamento atmosferico dovuto al traff‌ico
Tabella 1: Costo imputabile massimo dell’inquinamento atmosferico
Centesimi/veicolo chilometro Strade suburbane
(comprese le autostrade)
Strade interurbane
(comprese le autostrade)
EURO 0 16 12
EURO I 11 8
EURO II 9 7
EURO III 7 6
EURO IV 4 3
EURO V 3 2
EURO VI 0 0
Dopo il 31 dicembre 2017 2 1
Meno inquinanti di euro VI 0 0
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle
strade, l’altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustif‌ichino.
2. Costo massimo dell’inquinamento acustico dovuto al traff‌ico
Tabella 2: Costo imputabile massimo dell’inquinamento acustico
Centesimi/veicolo chilometro Giorno Notte
Strade suburbane (comprese le autostrade) 1,1 2
Strade interurbane (comprese le autostrade) 0,2 0,3
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la
pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o 1’ “effetto anf‌iteatro” lo giustif‌ichino.
VIII
Let. (IVASS) 11 marzo 2014, Prot. n. 47-14-000982. Stima della
riduzione degli oneri per sinistri derivante dall’accertamento
di frodi.
Premessa
La stessa norma prevede, infatti, che le imprese siano tenute ad
indicare “nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilan-
cio e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma
di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per sinistri
derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di
controllo e di repressione delle frodi autonomamente svolta”.
Tanto premesso, si osserva che si sono verif‌icati comporta-
menti non univoci da parte delle imprese con riguardo, da un
lato, alle modalità di trasmissione e di pubblicazione della stima
e, dall’altro, alle modalità di calcolo della stessa. Per ovviare a
tale carenza di univocità si ritiene opportuno diramare le se-
guenti istruzioni.
1. Modalità di trasmissione e di pubblicazione della stima
La stima della riduzione degli oneri per sinistri sarà pubbli-
cata nella Relazione sulla Gestione allegata al bilancio e ripor-
tata nella relazione annuale antifrode trasmessa annualmente
all’IVASS, di cui al Regolamento ISVAP n. 44, all’interno del docu-
mento di sintesi di cui all’art. 5, punto 2, del citato regolamento.
Della stima le imprese in indirizzo ne danno evidenza nel pro-
prio sito internet, nell’area dedicata all’assunzione delle polizze
per i rischi connessi alla circolazione dei veicoli, garantendone
un’adeguata visibilità in sede di consultazione del sito.
2. Modalità di redazione della stima
Nella stima le imprese in indirizzo avranno cura di indicare
il valore complessivo degli importi decurtati dalla riserva sini-
stri durante l’esercizio a seguito dell’attività antifrode svolta, do-
vendosi con ciò intendere gli importi relativi ai “sinistri oggetto
di approfondimento in relazione al rischio frode def‌initi senza
seguito”, enumerati nell’apposito campo previsto nel prospetto n.
1 della Sezione 2 della relazione annuale in tema di attività anti-
frode di cui al citato Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012.
Eventuali ulteriori fattispecie utilizzate nell’elaborazione della
stima saranno adeguatamente motivate e documentate nella sede
sopra indicata della relazione annuale antifrode, anche mediante
allegazione, ove necessario, di documenti in formato pdf.
Considerato, inf‌ine, che l’attività diretta al contrasto delle
frodi assicurative costituisce funzione caratterizzante il ciclo
operativo delle imprese di assicurazione, si ritiene che non
debbano essere dedotti dalla stima i costi sostenuti per lo svol-
gimento di detta attività, in quanto rientranti nella più generale
valutazione della redditualità dell’impresa stessa.

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