Le lesioni preterintenzionali. La condotta di chi, nell'atto di percuotere una persona, ne cagioni lesioni involontarie

AutoreFrancesco Paolo Garzone - Giulia Verzillo
Pagine67-71
1027
giur
Rivista penale 11/2018
LEGITTIMITÀ
LE LESIONI
PRETERINTENZIONALI.
LA CONDOTTA DI CHI,
NELL’ATTO DI PERCUOTERE
UNA PERSONA, NE CAGIONI
LESIONI INVOLONTARIE
di Francesco Paolo Garzone, Giulia Verzillo
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. Nesso di causalità ed interruzio-
ne: le cause sopravvenute da sole suff‌icienti a cagionare l’e-
vento. 3. Il caso delle lesioni “preterintenzionali”. 4. Applica-
bilità dell’art. 586 c.p.: indagine sull’imputazione soggettiva.
1. La vicenda processuale
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di (omissis)
emetteva decreto di citazione a giudizio nel procedimento
penale a carico di X e Y in relazione al reato di cui agli artt.
110, 582 e 577 c.p., per aver i medesimi, in concorso fra loro,
percosso la signora C., ex moglie del primo e cognata del se-
condo, cagionandole una lesione personale guarita in gg. 25.
All’udienza dibattimentale del 17 maggio 2012 il P.M.
procedeva alla correzione del capo d’imputazione nei se-
guenti termini: laddove c’era scritto “cognata” doveva leg-
gersi “madre adottiva”.
Il difensore dell’imputato eccepiva la nullità della “cor-
rezione” operata dal P.M. in quanto la medesima doveva più
correttamente intendersi quale contestazione ex novo di
una circostanza aggravante, con la conseguente necessità
di sua notif‌ica all’imputato. Nel merito sosteneva la man-
canza di nesso di causalità tra la condotta dei propri as-
sistiti e l’evento lesivo verif‌icatosi: la relazione eziologica
sarebbe stata interrotta, infatti, quale causa sopravvenuta,
dall’intervento della sorella dell’X che, intromettendosi tra
i due litiganti, provocava la caduta a terra della vittima.
Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, chiariva
preliminarmente come la modif‌ica del capo d’imputazione
attuata dal P.M. consistesse in una mera correzione di un
errore materiale e non già in una nuova contestazione, non
implicante pertanto la rinotif‌ica all’imputato. Richiamava,
a tale riguardo, la recente giurisprudenza a mente della
quale non costituisce modif‌ica del capo d’imputazione
quella non incidente sull’individuazione da parte dell’im-
putato del fatto per cui è processo e sul conseguente suo
diritto di difesa (Cass., sez. V, n. 48727 del 13 ottobre 2017).
Nel merito, poi, il giudice di primo grado riteneva
provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità
dell’imputato X.
Non poteva considerarsi, infatti, causa sopravvenuta
da sola suff‌iciente a produrre l’evento la condotta della so-
rella dell’imputato giacché priva di alcun aspetto di ecce-
zionalità ed atipicità, siccome invece richiesto dal 41 c.p.
Considerata tuttavia l’incensuratezza dell’imputato,
nonché la non particolare gravità dei fatti contestati, l’X
veniva ritenuto dal giudice meritevole delle circostanze
attenuanti generiche, valutate come prevalenti sulla con-
testata aggravante; di talché, considerati gli artt. 133 c.p. e
27 Cost., veniva condannato alla pena di due mesi di reclu-
sione, oltre al risarcimento del danno nei confronti della
persona offesa costituitasi parte civile.
Proposto appello avverso la sentenza di primo grado da
parte del difensore dell’imputato, la Corte, ritenendo tut-
ti i motivi di doglianza infondati, confermava la sentenza
appellata; in particolare, considerava inammissibile per
carenza d’interesse l’impugnazione dell’imputato volta ad
ottenere l’esclusione della circostanza aggravante giacché
ritenuta dal giudice di prime cure subvalente rispetto alle
riconosciute attenuanti (giurisprudenza richiamata in tal
senso: Cass. nn. 2311 e 27101 del 2016).
Avverso la predetta sentenza si ricorreva per cassazio-
ne.
Con il primo motivo di impugnazione veniva eccepita
l’assenza di un nesso causale tra le lesioni della vittima
e la condotta dell’imputato, essendo emersa, dalla stessa
ricostruzione dei fatti dei giudici di prime e seconde cure,
una causa sopravvenuta interruttiva del predetto nesso
(l’intromissione della sorella dell’imputato, intervenuta al
f‌ine di separare i due litiganti).
Con il secondo motivo di ricorso si lamentava l’errore di
qualif‌icazione giuridica del fatto: quand’anche, invero, le
lesioni patite dalla denunciante fossero state conseguen-
za diretta ed immediata della condotta dell’imputato, esse
sarebbero valse – tutt’al più – ad integrare la gradata fatti-
specie di responsabilità di cui agli artt. 83-590 c.p. (Even-
to-lesioni diverso da quello voluto dall’agente), ovvero 586
c.p. (Lesioni come conseguenza di altro delitto), con con-
seguente mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Con il terzo ed ultimo motivo di doglianza il difenso-
re dell’imputato rappresentava come la mancata notif‌ica
all’imputato assente del verbale contenente la modif‌ica
del capo d’imputazione violasse il suo diritto di difesa, con
conseguente nullità della sentenza in relazione alla con-
testata circostanza aggravante di cui all’art. 577 c.p.; l’in-
teresse dell’imputato all’impugnazione volta ad ottenere
l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 577
n. 1 c.p., infatti, ancorché quest’ultima già ritenuta subva-
lente rispetto alle riconosciute attenuanti, sussisterebbe
allo scopo di non incorrere in alcuna causa di revoca per
indegnità dell’adottato (art. 306 cod. civ.), indegnità alla
successione (art. 463, n. 2, cod. civ.) o revocazione per in-
gratitudine della donazione (art. 801 cod. civ.).
La Suprema Corte decideva come dalla sentenza an-
notata.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT