Legittimitá

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@Corte di cassazione pénale sez. vI, 16 ottobre 2009, n. 40388 (c.c. 26 maggIo 2009)

Pres. serpIco - est. paolonI - p.m. montagna (dIff.) - rIc. p.m. In proc. Armenise misure cautelari reali Sequestro preventivo y Sentenza di condanna Permanenza degli effetti del sequestro y Condizioni

L'art. 323, comma 3, c.p.p., nel prevedere che, in caso di condanna, gli effetti del sequestro preventivo per-mangano soltanto se sia stata disposta la confisca dei beni sequestrati, intende riferirsi soltanto all'ipotesi che la pronuncia di condanna abbia assunto carattere di irrevocabilità; ragion per cui, in difetto di tale condi-zione, il fatto che la confisca non sia stata disposta non implica che debba necessariamente darsi luogo alla restituzione dei beni in sequestro, dovendosi invece comunque verificare, da parte del giudice, la permanenza o meno delle esigenze cautelari. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 323) 1

@@Svolgimento del processo e motivi della decisione

  1. Nell'ambito del procedimento penale nei confronti di numerose persone (p.p. contro Silvano Baglivo +36) imputate di molteplici reati contro l'amministrazione pub-blica commessi con abuso di pubbliche funzioni (p.o. ASL Taranto 1) il g.i.p. del Tribunale di Taranto. essendo già intervenuto il rinvio a giudizio degli imputati e tra questi di Vito Armenise accusato di associazione per delinquere e di più fatti di peculato, su richiesta del procedente pub-blico ministero, disponeva con:

    1) decreto in data 24 febbraio 2005 il sequestro preventivo e conservativo di beni mobili e cespiti flnanziari dell'imputato costituiti da: un libretto di deposito banca-rio (giacenza euro 4.490,41); due conti correnti bancari cointestati con la moglie Maria Chiara De Bellis, uno dei quali destinato alla gestione di fondi di investimento e titoli azionari; un conto corrente bancario intestato all'im-putato (giacenza euro 61.178,89). Il g.i.p. riteneva i beni così sottoposti a vincolo cautelare qualiflcabili come in-strumentum e pretium sceleris assoggettabili a confisca ex art. 240 c.p. "senza trascurare anche l'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter e dall'art. 12 sexies L. 356/92". Lo stesso g.i.p., ritenuta la compatibilità e pos-sibile concorrenza dei due titoli cautelari reali, disponeva altresì il sequestro conservativo dei medesimi beni mobili siccome congiuntamente destinato, stante l'avvenuto rinvio a giudizio dell'imputato, a garantire l'adempimento delle obbligazioni penali e civili derivanti dal reato.

    2) decreto in data 19 ottobre 2005 il sequestro preventivo di un conto corrente bancario intestato alla moglie dell'imputato Armenise, Maria Chiara De Bellis, con giacenza della somma di euro 140.000,00 accreditata mediante trasferimento da altri due conti correnti cointestati all'Armenise e alla moglie.

  2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Taranto con sentenza pronunciata il 27 giugno 2008 (motivazione depositata il 4 dicembre 2008), dichiarava Vito Armenise colpevole di reati di associazione per delinquere e di peculato e lo condannava, contestualmente disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni mobili e dei conti correnti sequestrati allo stesso Armenise e alla moglie.

    Nella fase anteriore al deposito della motivazione della decisione la difesa dell'imputato invocava la materiale restituzione dei beni dissequestrati. Con una prima ordi-nanza in data 24 ottobre 2008 il Tribunale di Taranto riget-tava l'istanza di restituzione sul presupposto che l'ordine di (dissequestro e) restituzione dei beni emesso con la sentenza di primo grado non potesse ritenersi immediatamente esecutivo, l'art. 323 c.p.p. consentendo la restituzione immediata dei beni dissequestrati soltanto in caso di sentenza di proscioglimento ancorché non definitiva, situazione non ricorrente per l'Armenise condannato con sentenza di primo grado. Considerazioni che, a fronte di rinnovata istanza restitutoria dell'Armenise, il Tribunale riaffermava con una seconda ordinanza del 19 dicembre 2008 ("Si ribadiscono le argomentazioni poste nel provve-dimento del 24 ottobre 2008 relativo ad analoga istanza").

  3. Avverso quest'ultimo provvedimento di rigetto l'Ar-menise ha proposto appello innanzi al Tribunale di Taranto (sezione riesame misure cautelari), adducendo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 323 c.p.p. su cui è stata basa-ta la mancata restituzione dei dissequestrati beni. Dal 3° comma dell'art. 323 c.p.p. deve desumersi che, in caso di condanna dell'imputato, gli effetti del disposto sequestro permangono soltanto se il giudice di merito ha disposto la confisca dei beni sequestrati. Ciò che non è avvenuto nel caso dell'Armenise. La conferma di tale interpretazione si rinverrebbe nel seguente 4° comma dell'art. 323 c.p.p. che consente di mantenere il vincolo di indisponibilità dei beni solo se il giudice di merito, su richiesta del p.m. oPage 50 della p.c., ordini che i beni rimangano vincolati a garanzia dei crediti previsti dall'art. 316 c.p.p.

    Il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'appello cautelare reale, con l'ordinanza in data 12 febbraio 2009, ri-chiamata in epigrafe, ha accolto il gravame ed ha disposto la "immediata restituzione" agli aventi diritto (l'imputato e il coniuge) dei beni oggetto dei decreti di sequestro "preventivo" in data 24 febbraio 2005 e 22 ottobre 2005.

    Muovendo dalla motivazione della sentenza di con-danna del 27.6.2008, che giustiflca il dissequestro dei conti correnti e dei prodotti flnanziari in proprietà del condan-nato Armenise e della moglie con il fatto che tali beni non possono considerarsi provento dei reati di peculato ascritti all'Armenise, né possono essere conflscati a norma degli artt. 322-ter c.p. e 12 sexies L. 306/92, i giudici di appello fanno propri i rilievi esposti nell'atto di gravame, reputando "formale" l'interpretazione dell'art. 323 co. 1 c.p.p. privilegiata dall'ordinanza reiettiva, secondo cui il dissequestro produrrebbe effetti restitutori immediati solo in caso di proscioglimento dell'imputato. Interpreta-zione che sarebbe smentita dalla lettura d'insieme della norma".

    L'art. 323 co. 3 c.p.p. prevede, per il caso di sentenza di condanna, la permanenza degli effetti del sequestro preventivo soltanto quando sia stata disposta con la stes-sa sentenza la confisca dei beni sequestrati. Di tal che, argomentando a contrario, ove non sia stata ordinata la confisca dei beni in sequestro, come nel caso concernen-te l'Armenise, gli effetti del sequestro debbono ritenersi cessati e i beni vanno restituiti agli aventi diritto con ef-fetto immediato. Tale ragionamento è suffragato, ad avviso dei giudici di appello, dal 4° comma dello stesso art. 323 c.p.p., che porrebbe come unica causa ostativa alla ridetta restituzione (in caso di condanna anche non definitiva) il erariali e della parte privata costituita parte civile ordinato su richiesta del p.m. o della parte civile. Evenienza che nel caso di specie non si è verificata. Se ne inferisce, secondo il Tribunale, che "dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino al passaggio in giudicato della stessa", ove non sia possibile ordinare la confisca dei beni, la sola ipotesi in cui il vincolo di indisponibilità può essere mantenuto è quella della perdurante esistenza delle esigenze cautelari (periculum in mora). Ciò che è in linea con la duplice finalitá assegnata al sequestro preventivo: impedire che la libera disponibilità di un bene pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze lesive od agevolare la commissione di altri reati oppure consentire la confisca dei beni nei casi in cui è consentito applicare la misura di sicurezza patrimoniale.

  4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, re-stitutoria dei beni vincolati da sequestro "preventivo" nei confronti dell'imputato Armenise, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Taranto, de-ducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 323 c.p.p. determinante coeva illogicità della motivazione.

    Premette il ricorrente p.m. di non condividere le ragio-ni di merito giustificatrici del dissequestro del denaro e dei prodotti finanziari dell'imputato e del coniuge attinte dai due decreti di sequestro preventivo disposto dal Tribunale, quale giudice della cognizione di primo grado, con la sentenza del 27 giugno 2008. Beni impropriamente consi-derati non assoggettabili a confisca obbligatoria a norma dell'art. 322-ter co. I c.p.p. Segnala, per tanto, il p.m. di aver appellato tale capo della sentenza del Tribunale.

    Tanto chiarito, il ricorrente reputa corretta l'interpretazione dell'art. 323 c.p.p. offerta dallo stesso Tribunale (giudice della cognizione) con le due ordinanze reietti-ve delle richieste di dissequestro e restituzione dei beni formulate dall'imputato (ordinanze 24 ottobre 2008 e 19 dicembre 2008), trattandosi della sola interpretazione conforme alla lettera della norma, che prevede esclusi-vamente in caso di proscioglimento dell'imputato con sentenza non definitiva la revoca del sequestro preventivo e l'immediata esecutività della restituzione dei beni che ne formano oggetto, fatto salvo il caso che tali beni non siano suscettibili di essere investiti da un definitivo atto ablativo siccome sottoponibili a confisca obbligatoria ex art. 240 co. 2 c.p. Viceversa, diversamente da quanto sup-pongono i giudici dell'appello cautelare reale, il legislatore ha escluso in modo espresso l'esecutività immediata dei provvedimenti restitutori dei beni vincolati da sequestro preventivo quando si sia in presenza di una sentenza di condanna, poiché - sostiene il ricorrente p.m. - il legislatore menziona unicamente la "permanenza" degli effetti del sequestro, qualora i beni siano stati sottoposti a confisca facoltativa, misura che però non legittima l'immediata restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablatorio in caso contrario.

  5. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Taranto è fondato, sussistendo la censurata...

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