Legittimità

Pagine641-685
641
Rivista penale 6/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 29 APRILE 2013, N. 18779
(UD. 27 MARZO 2013)
PRES. ZAMPETTI – EST. ROCCHI – P.M. GIALANELLA (DIFF.) – RIC. FILOCAMO
Circostanze del reato y Aggravanti y Motivi abiet-
ti o futili y Motivo futile y Fattispecie in tema di
tentato omicidio y Determinato dalla gelosia y Con-
f‌igurabilità y Sussistenza.
. In tema di aggravante dei motivi abietti o futili (art.
61, n. 1 c.p.), la sussistenza di tale aggravante, con par-
ticolare riguardo all’ipotesi della futilità, non può esse-
re esclusa, quando il fatto sia stato determinato dalla
gelosia, sulla sola base della ritenuta inadeguatezza di
tale movente rispetto alla gravità del fatto medesimo
(nella specie, tentato omicidio) posto in essere dal-
l’agente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 61) (1)
(1) Secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione, difforme
da quello della sentenza in epigrafe ed espresso da Cass. pen., sez. V, 23
ottobre 2006, P.M. in proc. Abate, in questa Rivista 2007, 796, la sussi-
stenza dell’aggravante dei motivi abietti è esclusa nel caso in cui il
reato sia compiuto per ragioni di pura gelosia. Nello stesso senso della
massima in commento, si vedano: Cass. pen., sez. I, 25 ottobre 1997,
P.M. e Scarola, ivi 1998, 203 e Cass. pen., sez. I, 11 gennaio 2013, Titta,
in Ius&Lex dvd n. 3/13 ed. La Tribuna, già riportate in parte motiva, che
affermano come il motivo della gelosia non possa escludere l’aggravan-
te di cui all’art. 61, n. 1 c.p., solo in quelle ipotesi in cui la condotta sia
in realtà mossa da spirito punitivo nei confronti della vittima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 31 maggio 2012, la Corte d’appello
di Reggio Calabria, pronunciando sull’appello proposto da
Filocamo Daniele avverso la sentenza del G.U.P. del Tribu-
nale di Reggio Calabria di condanna per i reati di tentato
omicidio aggravato di Tavilla Giorgio e illegale detenzione
e porto di una pistola cal. 7’65, riqualif‌icava il delitto di
tentato omicidio come lesioni personali aggravate dall’uso
dell’arma e, previa equivalenza tra le attenuanti generiche
e le aggravanti ritenute, con l’aumento per la continuazio-
ne tra i reati e con la diminuente del rito, rideterminava la
pena in anni due e mesi otto di reclusione.
Tavilla Giorgio, come era emerso dopo alcune indagini,
era stato ferito da tre colpi di pistola nell’abitazione di No-
wacka Dorata Agnieska; la donna aveva intrattenuto f‌ino a
tre mesi prima una relazione con il Tavilla; due settimane
prima, invece, ne aveva intrapreso, una con Filocamo
Daniele, f‌iglio del proprietario del bar dove la donna lavo-
rava. Ella però, continuava a vedere il Tavilla, anche se il
Filocamo le aveva chiesto di non farlo più.
Alle 18’05 di quel giorno Tavilla si trovava presso la sua
abitazione, dove era rimasto la notte precedente; era giun-
to il Filocamo che, alla vista del Tavilla, si era dimostrato
nervoso e lo aveva accusato di intromettersi nel rapporto
tra lui e la Nowacka; aveva poi estratto una pistola, aveva
dato una spinta alla donna che cercava di bloccarlo e ave-
va sparato diversi colpi di pistola che avevano colpito il
Tavilla, poi dandosi alla fuga. Era stato successivamente
lo stesso imputato a fornire indicazioni alla polizia giudi-
ziaria per rinvenire l’arma utilizzata.
Una perizia psichiatrica sull’imputato aveva evidenzia-
to un disturbo di personalità che aveva inf‌luito in modo
marginale sulla capacità di intendere e di volere al mo-
mento del fatto.
La Corte riteneva provata la condotta ascritta all’impu-
tato, ritenuto pienamente capace di intendere e di volere;
in accoglimento del motivo di appello, riqualif‌icava la con-
dotta in lesioni aggravate; riteneva sussistente l’aggravan-
te dei futili motivi, avuto riguardo alla palese sproporzione
del gesto posto in essere dall’imputato e alla sua assoluta
inadeguatezza rispetto alla complessiva situazione perso-
nale venutasi a creare con la persona offesa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Filocamo Danie-
le, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e)c.
p. p. in relazione all’art. 192 c. p. p. e all’art. 61, n. 1 c. p..
La sentenza veniva censurata per non avere escluso
l’aggravante dei futili motivi di cui all’art. 61 n. 1 c. p.:
l’azione del Filocamo derivava dalla circostanza che la
donna con cui egli intratteneva una relazione sentimenta-
le continuava a vedere il suo ex amante, con cui si era in-
trattenuta la notte precedente e che aveva rivisto proprio
quel giorno. In realtà l’atteggiamento del Tavilla era stato
provocatorio, perché, pur sapendo che la Nowacka era
coinvolta in un nuovo rapporto sentimentale, continuava
a vederla, andandola a trovare di notte e di giorno.
La decisione della Corte, fondata sulla palese spropor-
zione del gesto posto in essere dall’imputato, era supporta-
ta da una motivazione apparente, che non considerava la
situazione complessiva e soprattutto la gelosia dell’impu-
tato e il suo stato mentale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento sul punto
della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata - assai ampia
sul punto della qualif‌icazione giuridica della condotta -
appare sostanzialmente mancante quando, per affermare
la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, si limita a ri-
642
giur
6/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
chiamare “la palese sproporzione del gesto posto in essere da
Filocamo” e la sua “assoluta inadeguatezza rispetto alla com-
plessiva situazione personale venutasi a creare con Tavilla”.
La seconda parte della frase è sostanzialmente priva
di signif‌icato in quanto, evidentemente, la condotta di
sparare ripetutamente contro una persona con una pistola
è sempre decisamente “inadeguata”, qualunque sia la “si-
tuazione personale” che si è venuta a creare con la vittima
(salvo il caso della legittima difesa).
Quanto alla “palese sproporzione” del gesto, la moti-
vazione della sentenza di primo grado era stata appena
più ampia e, dopo avere sottolineato che il gesto era stato
“sproporzionato, inadeguato e ingiustif‌icato rispetto al
caso di specie”, aveva aggiunto che la contrapposizione con
Tavilla appariva “in def‌initiva soltanto davvero un pretesto
per dare sfogo al proprio impulso criminale”, sottolineando
che si trattava di “cosa non nuova al predetto imputato che
già in un’altra occasione e, sempre, per motivi ingiustif‌icati,
ha dato sfogo alla sua rabbia ricorrendo all’uso delle armi”.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, la circo-
stanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la de-
terminazione criminosa sia stata causata da uno stimolo
esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla
gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di
sentire, assolutamente insuff‌iciente a provocare l’azione
criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa
determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di
un impulso criminale (Sez. I, n. 39261 del 13 ottobre 2010
- dep. 5 novembre 2010, Mele, Rv. 248832): si tratta del
principio cui si richiama il giudice di primo grado; in base
ad esso, in sostanza, il motivo per la condotta delittuosa
addotto dal responsabile viene considerato inesistente,
appunto un pretesto, così intravedendosi il reale motivo
dell’agire, la volontà di sfogare un istinto criminale.
Con riferimento al motivo di gelosia, che spesso è ad-
dotto come quello che ha spinto l’imputato all’atto delit-
tuoso violento, si è affermato che esso non può escludere
l’aggravante di cui all’art. 61, n. 1 c. p. solo se la condotta
sia, in realtà, espressione di spirito punitivo nei confronti
della vittima, considerata come propria appartenenza,
della quale pertanto non può tollerarsi l’insubordinazione
(Sez. I, n. 1489 del 29 novembre 2012 - dep. 11 gennaio
2013, Titta, Rv. 254269; Sez. I, n. 9590 del 22 settembre
1997 - dep. 25 ottobre 1997, P.M. e Scarola, Rv. 208773): si
tratta, tuttavia, di valutazione concernente, non la futilità
del motivo, ma il suo carattere abietto.
A parte tale eccezione, è stato ripetutamente affermato
che la gelosia può portare ad escludere l’aggravante in que-
stione (ad esempio, Sez. V, n. 35368 del 22 settembre 2006
- dep. 23 ottobre 2006, P.M. in proc. Abate, Rv. 235008),
conformemente all’esperienza comune che dimostra che si
tratta di spinta davvero forte dell’animo umano, che può
indurre anche a gesti del tutto inaspettati e illogici, soprat-
tutto in persone con problemi caratteriali o relazionali.
In ogni caso, la valutazione della situazione concreta in
cui la condotta è stata posta in essere deve essere compiuta
dal giudice del merito effettivamente e non astrattamente,
così da accertare se davvero il gesto violento ha radice
diversa da quella apparente della gelosia: si è quindi af-
fermato che il riconoscimento della futilità del motivo pre-
suppone, da parte del giudice, la necessaria identif‌icazione
in concreto della natura e della portata della ragione giu-
stif‌icatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale
univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un
elevato grado di pericolosità dell’agente. (Sez. VI, n. 28111
del 2 luglio 2012 - dep. 13 luglio 2012, U. M., Rv. 253033)
Tale valutazione non sembra essere stata compiuta-
mente svolta dalla Corte territoriale.
Nessuno dubita che le lesioni siano state poste in esse-
re contro una persona che aveva ripreso i contatti con la
donna con cui l’imputato aveva una relazione; si era nella
fase dei “chiarimenti”, nella quale la Nowacka, secondo
il suo stesso racconto, aveva detto al Filocamo il giorno
stesso del delitto che la relazione era f‌inita e aveva fatto il
nome di Giorgio (Tavilla).
Ciò premesso, l’affermazione - implicita da parte della
Corte, esplicita nella sentenza di primo grado - che la con-
dotta violenta non sia stata originata dalla gelosia deve
essere motivata con riferimento alla situazione concreta,
non essendo suff‌iciente l’annotazione sulla sproporzione
tra gesto e “interesse sotteso” (il mantenimento della rela-
zione con la Nowacka), poiché, appunto, l’esperienza inse-
gna che la gelosia può essere un sentimento fortissimo,
così come l’innamoramento verso un’altra persona.
Il Giudice di rinvio dovrà, in def‌initiva, approfondire in
concreto i motivi del gesto: non potrà, certo, tralasciare
il precedente episodio cui accenna la sentenza di primo
grado e la circostanza (riferita dalla Nowacka) che spesso
Filocamo circolava con la pistola; ma nemmeno i dati della
differenza di età tra ricorrente e vittima, della circostanza
che, per quest’ultima, quella della Nowacka era una relazio-
ne extraconiugale, della comunicazione della “rottura” del
rapporto da parte della donna avvenuta poche ore prima e
anche della possibile incidenza del disturbo di personalità.
La sentenza impugnata deve, in def‌initiva, essere an-
nullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Reggio Calabria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 29 APRILE 2013, N. 18762
(UD. 15 GENNAIO 2013)
PRES. ESPOSITO – EST. MACCHIA – P.M. SALZANO (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
MELONI
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Contributi assicurativi y Versamento y Omesso
o tardivo pagamento y Da parte del datore di lavoro
di somme dovute al lavoratore per conto dell’Inps
y Ipotesi di truffa y Conf‌igurabilità y Esclusione y
Ipotesi di appropriazione indebita y Conf‌igurabilità
y Sussistenza.
. Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno
dell’INPS, potendosi semmai ipotizzare quello di ap-
propriazione indebita di somme dovute al lavoratore
643
giur
Rivista penale 6/2013
LEGITTIMITÀ
dipendente da parte del datore di lavoro, nel caso in cui
quest’ultimo, essendo tenuto all’anticipazione di dette
somme per conto dell’INPS, faccia falsamente f‌igurare
negli appositi modelli DM 10, di avervi già provvedu-
to, così facendo in modo che esse vengano portate a
conguaglio di quanto da lui dovuto all’istituto. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 640) (1)
(1) Cfr., in fattispecie analoga, nel senso di escludere il reato di truf-
fa, e prospettare il meno grave reato di cui all’art. 37 della L. 689/1981
Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2000, P.M. in proc. Doti, in questa
Rivista 2011, 501. Individua invece il reato di truffa nella condotta
descritta dalla massima in epigrafe, Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2007,
Maravalle, in Ius&Lex dvd n. 3/13, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 novembre 2010 il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, pronuncian-
dosi sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del
decreto penale di condanna nei confronti di Meloni Irene
in ordine al reato di truffa continuata e aggravata ai danni
dell’I.N.P.S. (artt. 81, 640 cpv., 61 n. 11 c.p.), commesso nel
mese di novembre 2007 e f‌ino al marzo 2008, dichiarava l’im-
procedibilità dell’azione penale per insussistenza del fatto.
Il giudice per le indagini preliminari riteneva che nella
condotta della Meloni, amministratore unico e liquidatore
della ESSEMME s.r.l. che aveva omesso di corrispondere al
dipendente Locci Federico l’indennità di malattia e gli as-
segni familiari a carico dell’INPS per un totale di 2.995,74
euro facendo comunque portare la somma a conguaglio
dall’istituto previdenziale, difettassero artif‌izi o raggiri
perché l’imputata nel modello DM 10 aveva correttamente
rappresentato la sua posizione debitoria e creditoria nei
confronti dell’I.N.P.S. evidenziando in particolare nella
denuncia contributiva il suo debito nei confronti del lavo-
ratore anche per l’indennità di malattia e le somme degli
assegni familiari. Secondo il giudice di merito l’imputata
sarebbe incorsa nell’errata interpretazione di una norma
extrapenale (art. 1, commi 1 e 2, D.L. 633/79), e quindi in
un errore sul fatto che escludeva il dolo. La norma in que-
stione prevede che all’I.N.P.S. debbano essere comunicati
i dati relativi alle prestazioni di malattia, assegni familiari
e di maternità erogate, e non già quelle che si riconosce di
dover erogare ma che non sono state di fatto erogate.
Il Procuratore Generale ricorrente deduce l’erronea
valutazione sull’esistenza dell’elemento oggettivo del rea-
to in quanto, secondo la più recente giurisprudenza, nella
fattispecie in esame l’artif‌icio sarebbe costituito dalla
f‌ittizia esposizione in un modello uff‌iciale (modello F24,
con dichiarazione fatta a modello DM 10) di somme non
corrisposte effettivamente al lavoratore, con conseguente
induzione in errore dell’INPS sul diritto ai conguagli di
dette somme mai corrisposte e conseguente ingiusto pro-
f‌itto per l’agente. Non si tratterebbe pertanto di una mera
evasione contributiva ai sensi dell’art. 37 legge n. 689/1981
(Cass., sez. II, 15 marzo 2007 n. 11184).
Nell’interesse dell’imputata è stata depositata una
memoria difensiva in cui si sostiene l’inammissibilità del
ricorso (il Procuratore generale aveva proposto appello,
ma la Corte territoriale aveva qualif‌icato l’impugnazione
come ricorso e disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte ai sensi dell’art. 568 c.p.p.), che proporrebbe censu-
re di fatto, e si afferma che, comunque, nel caso di specie
non sarebbero stati posti in essere artif‌ici o raggiri ai dan-
ni dell’I.N.P.S. che, nell’esercizio dell’attività di ispezione
o di controllo, aveva prontamente scoperto l’irregolarità.
Si sostiene che il datore di lavoro corrisponde l’indennità
di malattia per conto dell’I.N.P.S. con le modalità previste
dall’art. 1 D.L. 30 dicembre 1979 n. 633, conv. con modif‌i-
cazioni dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, ed ha l’obbligo
di comunicare all’I.N.P.S. nella denuncia contributiva i
dati relativi alle prestazioni economiche di malattia, ma
in caso di mancata effettiva erogazione dell’indennità
sarebbe soggetto solo ad una sanzione amministrativa
pecuniaria ex art.,1, comma 12, D.L. 633/79; nessun danno
per effetto della sua condotta subirebbe infatti l’I.N.P.S.,
mentre per il datore di lavoro al più potrebbe conf‌igurarsi
il reato di appropriazione indebita nei confronti del lavo-
ratore. Solo nel caso in cui il datore di lavoro simulasse
lo stato di malattia del dipendente sussisterebbe il danno
per l’I.N.P.S., simulandosi artif‌iciosamente l’esistenza di
un obbligo a carico dell’ente. Si chiede la trasmissione del
ricorso alle Sezioni Unite prospettando un contrasto giuri-
sprudenziale (si richiamano a tal f‌ine le sentenze Cass.,
sez. II, 24 aprile 2002 n. 15600 e Cass., sez. III, 2 marzo
2006, n. 15077).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella motivazione della sentenza impugnata si pun-
tualizza che il credito della lavoratrice era esistente, così
come era esistente il suo credito alla retribuzione, e che,
conseguentemente, l’imputata aveva l’obbligo di anticipa-
re per conto dell’I.N.P.S. gli assegni familiari e l’indennità
di malattia, malattia la cui esistenza non era stata conte-
stata in sede ispettiva. Si esclude, pertanto, che l’imputata
abbia messo in atto dei raggiri nei confronti dell’ente pre-
videnziale evidenziando nella denuncia contributiva il suo
debito nei confronti del lavoratore in relazione indennità
che non erano state di fatto erogate prospettando sul pun-
to un errore della Meloni nell’interpretazione di norma
extra-penale (art.1, commi 1 e 2 D.L.,633/79).
La Corte, fermandosi all’esame della verif‌ica della
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato il cui difetto
è coerente con la formula di proscioglimento adottata
(il fatto non sussiste), rileva che nel caso di specie nei
modelli DM 10 (prospetti con i quali mensilmente il da-
tore di lavoro denuncia all’I.N.P.S. le retribuzioni mensili
corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale
conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’en-
te, delle agevolazioni e degli sgravi; il versamento dei
contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello
DM,10 viene effettuato con il modello F24) la falsa rappre-
sentazione riguardava non l’esistenza del debito portato a
conguaglio, ma solo l’anticipazione delle relative somme
al lavoratore.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT