Legittimità

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Rivista penale 4/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 4 MARZO 2013, N. 10167
(C.C. 30 GENNAIO 2013)
PRES. MILO – EST. PETRUZZELLIS – P.M. MONTAGNA (CONF.) – RIC. CALORE
Favoreggiamento y Personale y Elemento oggetti-
vo y Trasmissione ai destinatari di messaggi scritti
y C.d. “pizzini” y Volti ad inquinare le dichiarazioni
dei testi d’accusa y Reato y Sussistenza y Intercetta-
zione tempestiva dei messaggi da parte del perso-
nale di custodia y Rilevanza y Esclusione.
. É sussistente il reato consumato di favoreggiamento
personale nel caso di soggetto il quale, in occasione
della visita ad un congiunto in stato di detenzione, si
sia prestato a ricevere dal medesimo, in vista della
successiva trasmissione ai destinatari, taluni messaggi
scritti (c.d. “pizzini”) contenenti, tra l’altro, istruzioni
volte ad inquinare le dichiarazioni dei testi d’accusa,
nulla rilevando (attesa la qualif‌icabilità del reato in
questione come reato di pericolo), la circostanza che i
detti messaggi siano stati tempestivamente intercetta-
ti dal personale di custodia addetto al controllo. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 378) (1)
(1) Condivide lo stesso orientamento della massima in commento,
Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2003, Picone, in questa Rivista 2004,
746, che individua la consumazione del reato di favoreggiamento, a
prescindere dalla realizzazione concreta dell’effetto delittuoso, quan-
do si pone in essere una condotta di per sé idonea ad aiutare taluno
ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alla ricerca dell’autorità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 25 settem-
bre 2012 ha respinto il riesame proposto nell’interesse di
Maddalena Calore in relazione all’ordinanza di custodia
cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal Gip del
Tribunale di Palermo per il reato di favoreggiamento.
2. Ha proposto ricorso l’interessata personalmente
eccependo violazione di legge in relazione alla sussistenza
del gravi indizi di colpevolezza.
Si evidenzia che l’interessata era stata sottoposta a
controllo subito dopo essere stata a colloquio con il con-
vivente detenuto, e trovata in possesso di 8 cd. pizzini, a
f‌irma di questi, contenenti le indicazioni dei destinatari,
e le istruzioni a loro impartite per tacitare i testimoni del
reato che aveva dato causa alla sua detenzione.
Si assume conseguentemente che gli elementi descrit-
ti, non avendo comportato alcuna alterazione del compen-
dio probatorio a carico del preteso favorito, non avrebbe
raggiunto la soglia minima di rilevanza, non essendosi
verif‌icato il contesto all’interno del quale le investigazioni
avrebbero potuto svolgersi, così fermandosi la consuma-
zione del reato ad un antefatto non punibile, che esclude
anche l’ipotesi del tentativo, potendo integrarsi tale f‌igura
solo ove vi sia un inizio di esecuzione.
2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge
con riferimento agli elementi di valutazione di sussistenza
delle esigenze cautelari, ed alla determinazione di ade-
guatezza della misura.
In argomento si esamina la motivazione che ha tratto
la valutazione di pericolosità dalla richiesta, contenuta in
una delle comunicazioni scritte, di consegnare alla donna
“un ferro” evidenziando che non vi era traccia di istruzioni
impartite alla donna per l’eventuale utilizzazione del-
l’oggetto ricevuto, sicchè il giudizio di pericolosità non è
fondato su dati concreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La qualif‌icazione della condotta contestata alla ri-
corrente come favoreggiamento consumato risulta corret-
ta in forza dell’analisi degli elementi costitutivi del reato,
raffrontata con gli elementi di fatto acquisiti.
In particolare, quanto alla struttura del reato ne è nota
la natura di reato di pericolo, a consumazione anticipata
che consente di sussumere nella generica azione che in-
dividua il suo elemento costitutivo, tutte quelle attività f‌i-
nalisticamente volte a fornire un aiuto al soggetto favorito
per sottrarsi alle indagini, e ciò a prescindere dal risultato
ottenuto. Ne consegue che per valutare la riconducibllità
dell’azione allo schema legale la condotta vada valutata in
astratto, al f‌ine di verif‌icare la potenzialità offensiva del
bene giuridico tutelato.
Nella specie risulta con chiarezza dagli elementi raccol-
ti che la donna, recatasi a trovare in carcere il suo convi-
vente sottoposto a misura cautelare, si sia resa disponibile
a condurre fuori dalla struttura plurimi messaggi di varia
natura, la cui consegna ai destinatari avrebbe consentito
di neutralizzare le conseguenze negative della restrizione,
tra cui quelle di non poter comunicare con l’esterno.
Il contenuto dei messaggi ha rivelato la presenza di
chiare istruzioni per inquinare le dichiarazioni dei testi di
accusa, da recapitare a questi ultimi, oltre che indicazioni
ai complici per lo svolgimento di attività illecite inerenti
la consegna di armi.
Le modalità di sviluppo dell’azione, considerato che
la donna ha portato fuori dal carcere e tenuto con sé le
comunicazioni lungo tutto il non breve percorso tra il
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carcere di Trapani ed Alcamo, città dove venne perquisita
e ritrovata in possesso del biglietti, da un canto consente
di dimostrare la chiara esecuzione in atto del mandato
ricevuto, dall’altro,permette, soprattutto a livello indizia-
rio richiesto in questa fase del procedimento, di ritenere
assistita tale condotta esecutiva dalla coscienza e volontà
dell’azione, che integra la forma il dolo generico richiesto
per il reato contestato.
Il controllo degli agenti risulta sopraggiunto quando gli
elementi costitutivi della condotta si erano tutti realizzati,
risultando indifferente che la consegna delle comunica-
zioni non fosse materialmente ancora iniziata, in quanto,
in ragione della situazione di detenzione del mittente, la
mera fuoriuscita dei suoi messaggi costituisce esecuzione
del mandato ricevuto, e, conseguentemente, concretizza
l’aiuto ad eludere le investigazioni che oggettivamente
integra l’elemento costitutivo del reato, di natura ogget-
tiva e formale in quanto di pura condotta, risultando del
tutto indifferente, al f‌ine della sua consumazione, la veri-
f‌icazione del concreto sviamento delle indagini (in senso
conforme Sez. VI, Sentenza n. 22523 del 23 gennaio 2003,
dep. 21 maggio 2003, imp. Picone, Rv. 225971).
Conseguentemente, contra riamente a quanto prospet-
tato nell’interesse della ricorrente, l’azione illecita era in
corso di esecuzione, e può qualif‌icarsi consumata, poiché
il delitto contestato non è reato di evento.
3. Analogamente infondato è l’ulteriore motivo di ri-
corso, poiché l’ordinanza impugnata ha fornito ampia e
coerente valutazione della sussistenza della pericolosità
della condotta, in ragione della disponibilità dimostrata
anche a rendersi latrice di istruzioni per la consegna di
un’arma, valutazione rispetto alla quale, senza indicare
contraddizioni o illogicità della valutazione, si sollecita in
questa sede una difforme valutazione di merito, incompa-
tibile con il giudizio di legittimità.
4. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricor-
rente al pagamento delle spese.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art.
94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.. (Omissis)
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SEZ. VI, 28 FEBBRAIO 2013, N. 9726
(UD. 21 FEBBRAIO 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. APRILE – P.M. FODARONI (PARZ. DIFF.) – RIC. CARTA
ED ALTRO
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d`uff‌i-
cio y Dovere del segreto y Notizie d’uff‌icio y Nozione
y Divulgazione delle notizie riservate ai soggetti
titolari del diritto di accesso y Inclusione.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d`uff‌i-
cio y Dovere del segreto y Estremi y Funzionari pub-
blici y Indebito vantaggio risultante dall’esercizio
di funzioni pubbliche y Applicabilità dell’art. 49,
comma 2, c.p. y Esclusione.
. In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’uf-
f‌icio, la nozione di “notizie d’uff‌icio le quali debbano
rimanere segrete” comprende non soltanto le notizie
da considerare sottratte alla divulgazione in ogni tem-
po e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui
diffusione sia, al momento, consentita, in base alle nor-
me sul diritto di accesso, soltanto a soggetti titolari del
relativo diritto e nelle forme previste da dette norme.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 326; l. 7 agosto 1990, n. 241,
art. 28) (1)
. Non può ravvisarsi il difetto di offensività e, quindi,
l’applicabilità dell’art. 49, comma secondo, c.p., con ri-
guardo al reato di rivelazione e, soprattutto, di utilizza-
zione di segreti d’uff‌icio, atteso che, con la seconda di
dette previsioni (introdotta con la riformulazione della
norma incriminatrice per effetto della legge n. 86 del
1990), si è inteso tutelare, oltre al buon funzionamento
dell’amministrazione attraverso il dovere di fedeltà dei
funzionari pubblici, anche la “par condicio civium”,
vale a dire l’interesse a che il pubblico uff‌iciale o l’in-
caricato di pubblico servizio non traggano, dall’eserci-
zio delle loro funzioni e dalla connessa conoscenza di
notizie apprese per ragione del loro uff‌icio, un indebito
vantaggio rispetto agli altri cittadini (principio affer-
mato, nella specie, con riferimento ad un caso in cui
gl’imputati, avendo acquisito, nel corso del servizio di
polizia di frontiera cui erano addetti, dati di identif‌i-
cazione di cittadini stranieri, se ne erano avvalsi per
far intestare ai medesimi, a loro insaputa, delle schede
telefoniche che, di fatto, venivano usate da altra perso-
na di cittadinanza estera, alla quale veniva in tal modo
evitato di esporsi personalmente e di correre quindi
il rischio, essendo priva di permesso di soggiorno, di
essere sottoposta a procedura di espulsione). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 49; c.p., art. 326) (2)
(1) In termini, si veda Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2009, P.M. in proc.
Richero, in questa Rivista 2010, 336. In senso conforme si esprimono,
inoltre, Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 2007, P.M. in proc. Lazzaro ed al-
tro, ivi 2008, 711 e Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 1998, ivi 1999, 123.
(2) In senso analogo alla massima de qua, si veda, Cass. pen., sez.
VI, 24 giugno 1998, P.G. in proc. Balestri G. ed altro, in questa Rivista
1999, 123.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di
Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado
del 17 dicembre 2007 del Giudicedell’udienza preliminare
del Tribunale di Verbania, assolvendo i due imputati dal
reato loro ascritto al capo D) e rideterminando la pena,
pure sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, e
confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale
Paolo Carta e Manuel Meneghin erano stati condannati in
relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 326
comma 3 secondo periodo c. p. (capo C), per avere, in
concorso tra loro, tra il 30 giugno 2005 ed il 6 maggio 2006,
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in qualità rispettivamente di vice sovrintendente e di assi-
stente della polizia di Stato, in servizio presso il settore
polizia di frontiera di Domodossola, al f‌ine di procurare
a sé o ad altri (in particolare alla cittadina ucraina Liliya
Priutesa) un ingiusto prof‌itto non patrimoniale, consistito
nell’utilizzare schede telefoniche per l’attivazione delle
quali la cittadina straniera non avrebbe dovuto esporsi
personalmente, rischiando di essere espulsa dal territorio
dello Stato, posto in essere le condotte di cui al capo A),
concretizzatesi nell’appropriazione momentanea delle
fotocopie di passaporti e dei codici f‌iscali di vari cittadini
ucraini, fermati alla frontiera, e nella loro utilizzazione
per l’attivazione di varie schede telefoniche.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze proces-
suali avessero provato la responsabilità dei due prevenuti
in ordine al reato loro ascritto al capo C), dato che gli stes-
si avevano fatto uso di dati personali di cittadini stranieri
di cui erano venuti a conoscenza a causa e nell’esercizio
delle loro funzioni, dati che sarebbero dovuti rimanere
segreti, attenendo a persone che erano state fermate per
accertamenti, dati contenuti nei passaporti che gli im-
putati avevano fotocopiato ed utilizzato per ottenere da
un gestore di telefonia il rilascio di schede telefoniche da
impiegare senza che sarebbe stato poi possibile risalire al
reale utilizzatore.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due
imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori
di f‌iducia, formulando una serie di doglianze in gran parte
comuni, dunque esaminabili congiuntamente.
In particolare tanto il Carta quanto il Meneghin hanno
dedotto i seguenti cinque motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 649 c. p.
p., per avere la Corte di appello confermato la condanna
degli imputati in relazione al suddetto reato loro conte-
stato al capo C) dell’imputazione, benché lo stesso, per la
descrizione delle relative condotte illecite, facesse rinvio
al capo A) dell’imputazione, contenente la descrizione del
reato di cui all’art. 314 c. p., dal quale i prevenuti sono
stati mandati assolti.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 521, 522 e
604 c. p. p.,per avere la Corte territoriale condannato i due
imputati in relazione al reato di cui all’art. 326 c. p., so-
stenendo essere stata provata la rivelazione, da parte del
Carta e del Meneghin, di dati di soggetti stranieri da loro
fermati per accertamenti e che sarebbero dovuti rimanere
segreti, condotta questa di cui non vi è traccia né nel capo
di imputazione C) relativo a quell’addebito, né in quello
richiamato di cui al già menzionato capo A).
2.3. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 c. p.,
e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità, per avere la Corte torinese ingiu-
stif‌icatamente ritenuto che i ricorrenti, facendo uso delle
fotocopie di quei passaporti, si fossero avvalsi di notizie
coperte dal segreto, e per avere omesso di fornire adegua-
ta motivazione alla specif‌ica doglianza che, con l’atto di
appello, era stata formulata su tale specif‌ico punto.
2.4. Violazione di legge, in relazione all’art. 49 c. p., e
vizio di
motivazione, per mancanza, contraddittorietà o mani-
festa illogicità, per avere la Corte di merito omesso di mo-
tivare sulle ragioni per le quali la condotta astrattamente
riferibile agli Imputati potesse ritenersi lesiva dell’inte-
resse giuridico del corretto funzionamento della pubblica
amministrazione, protetto dalla norma penale contestata.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 326 c. p.,
521 e 522 c. p. p., e vizio di motivazione, per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte
torinese erroneamente confermato la condanna di primo
grado senza spiegare da quali elementi potesse desumersi
la prova dell’esistenza del necessario elemento psicologico
del reato; per avere omesso di fornire adeguata motivazio-
ne circa la specif‌ica doglianza che, con l’atto di appello,
era stata formulata su tale specif‌ico punto; e, comunque,
per avere fatto riferimento ad una f‌inalità delle iniziative
delittuose poste in essere dai prevenuti, quella di servirsi
di schede telefoniche impedendo di risalire al loro reale
utilizzatore, della quale non vi era traccia nel capo di im-
putazione oggetto di specif‌ica contestazione.
Il Carta ha, altresì, dedotto i seguenti ulteriori tre mo-
tivi.
2.6. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 c. p.,
per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto la
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato,
benché i dati identif‌icativi dei cittadini stranieri riportati
sui passaporti asseritamente utilizzati in copia dagli impu-
tati, non sarebbero propriamente una “notizia”, da inten-
dersi come fatto storico o avvenimento che vede coinvolta
la pubblica amministrazione.
2.7. Violazione di legge, in relazione all’art. 326 c. p.,
e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità, per avere la Corte piemontese omesso
del tutto di motivare in ordine alle ragioni per le quali il
prof‌itto non patrimoniale che gli imputati avevano inteso
procurare a sé o ad altro potesse essere qualif‌icato come
“ingiusto”, così come espressamente richiesto dalla norma
incriminatrice oggetto di addebito.
2.8. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 c. p.
e 597 c. p. p., per avere la Corte sabauda rideterminato la
pena inf‌litta al Carta, in ragione dell’intervenuta assolu-
zione da altro reato, calcolando la continuazione interna
relativa ai vari episodi oggetto di contestazione nel capo
C) dell’imputazione, senza che tale aumento fosse stato
operato dal giudice di prima grado e, dunque, in assenza
di impugnazione del P.M., in violazione del divieto di refor-
matio in peius.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che i ricorsi siano fondati nei limiti
e con gli effetti di seguito precisati.
2. I primi due motivi, formulati (sia pur con talune
differenziazioni) in entrambi i ricorsi, sono infondati.
Nell’originario capo d’imputazione C) il reato di cui al-
l’art. 326 comma 3 ultima parte c. p., oggetto della senten-
za oggi in esame, era stato contestato agli imputati Carta e
Meneghin con un rinvio, per le descrizione concreta delle-
condotte in cui si era sostanziato l’illecito, ai capi B) e C)

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