Legittimità

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Rivista penale 2/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 NOVEMBRE 2012, N. 46245
(UD. 20 NOVEMBRE 2012)
PRES. AGRÒ – EST. APRILE – P.M. D’AMBROSIO (DIFF.) – RIC. D’AURIA
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Addetto allo
smistamento della corrispondenza y Insussistenza
di detta qualità.
. Non può ritenersi investito della qualità di incaricato
di pubblico servizio, ai f‌ini penali, atteso il carattere
meramente esecutivo delle mansioni a lui aff‌idate, il
dipendente dell’ente Poste s.p.a. che svolga il compito
di “ripartitore”, ossia di addetto allo smistamento della
corrispondenza. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 358; c.p., art.
314) (1)
(1) Sulla qualif‌ica di incaricato di pubblico servizio, v. la giurispru-
denza conforme citata in parte motiva: Cass. pen., sez. VI, 10 novem-
bre 2010, Grillo, in questa Rivista 2011, 1221 e Cass. pen., sez. VI, 22
settembre 2004, Ferreri, in Ius&Lex, dvd n. 1/2013, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello
di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 14
marzo 2007 con la quale il Tribunale della stessa città
aveva condannato alla pena di giustizia Antonio D’Auria
in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 314 c.p., per
essersi appropriato, in Roma il 20 dicembre 2005, durante
il servizio notturno, in concorso con Giovanni Anaclerio,
nella veste di incaricati di pubblico servizio quali entram-
bi addetti allo smistamento della corrispondenza presso
l’uff‌icio udr di Roma Esquilino delle Poste Italiane S.p.a.,
di nove missive contenenti altrettanti assegni circolari di
importi variabili tra 360 e 4.650 euro.
Rilevava, in particolare, la Corte di appello come il
D’Auria dovesse considerarsi incaricato di pubblico servi-
zio, benché dipendente di una società per azioni, in quan-
to ente gestore dei servizi postali, e come la responsabilità
del prevenuto fosse desumibile da una serie di elementi di
prova offerti dalla pubblica accusa.
2. Avverso tale sentenza ha presentato Antonio D’Auria,
con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Vincenzo Cala-
brese, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 192 c.p.p.,
e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorie-
tà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale
confermato la colpevolezza dell’imputato sulla base di
elementi di prova non rappresentativa, bensì meramente
indiziaria, privi però dei caratteri di precisione, gravità e
concordanza, ovvero sulla base di un travisamento dei dati
informativi offerti dalle carte del processo, non potendosi
escludere che l’imputato non si fosse realmente avvenuto
dall’alt intimato dalla pattuglia della polizia e non poten-
do essere svalorizzata la dichiarazione confessoria resa
dal coimputato Anaclerio, il quale aveva riconosciuto di
essere stato l’unico autore dell’appropriazione delle nove
missive contenenti altrettanti assegni circolari.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 357 e
segg. c.p., e vizio della motivazione, per avere la Corte
distrettuale erroneamente qualif‌icato l’agente come in-
caricato di pubblico uff‌iciale (benché il D’Auria fosse un
mero “ripartitore” di corrispondenza, privo di qualsivoglia
potere autoritativo o certif‌icativo, con mansioni di mero
esecutore materiale di ordini) e, quindi, per avere ricono-
sciuto la sussistenza de contestato delitto contro la pub-
blica amministrazione, in luogo del mero grave reato di
appropriazione indebita aggravato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che il ricorso, nei limiti di seguito
precisati, sia fondato.
2. Il primo motivo del ricorso del D’Auria è stato pro-
posto per fare valere ragioni diverse da quelle consentite
dalla legge.
Il ricorrente, lungi dall’evidenziare reali lacune ma-
nifeste o incongruenze capaci di disarticolare l’intero
ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito,
ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la
ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa
valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di
appello di Roma: censure, come tali, non esaminabili dalla
Cassazione. Ed infatti, è pacif‌ico come il controllo in sede
di legittimità sia diretto a verif‌icare la congruenza e la
coordinazione logica dell’apparato argomentativo, senza
che il sindaco possa comportare un coinvolgimento nel
giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti del
giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed
alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale
probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente-
mente ed esente da errori logici e giuridici.
Alla luce di tale principio, bisogna riconoscere come,
nella fattispecie, i Giudici di merito abbiano dato puntua-
le e logica contezza degli elementi probatori sui quali si
era fondata l’affermazione di colpevolezza del D’Auria in
ordine al delitto di peculato che gli è stato contestato, ri-
levando come la penale responsabilità del prevenuto fosse
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stata dimostrata sulla base di una serie di concordanti
elementi di prova - alcuni di valore diretto, altri indiretto
o logico - qualif‌icati da caratteri di suff‌iciente certezza e
da un’elevata capacità dimostrativa: in particolare, è stato
evidenziato come il D’Auria si fosse ingiustif‌icatamente
allontanato dal luogo di lavoro, unitamente al compagno
Anaclerio, circa un’ora e mezza prima della conclusione
del turno, senza avvertire alcuno, dirigendosi verso Napo-
li; come il D’Auria, che si trovava alla guida della vettura
quando la stessa era stata intercettata dalla pattuglia della
polizia stradale lungo l’autostrada che conduce da Roma a
Napoli, nonostante l’auto della polizia, munita di lampeg-
giatore, l’avesse aff‌iancato e gli avesse intimato l’alt, aves-
se proseguito la marcia per oltre quindici chilometri prima
di fermarsi; come l’Anaclerio, che dai poliziotti era stato
notato ad “armeggiare” con qualcosa, mentre era sdraiato
lungo il sedile posteriore del mezzo guidato dal D’Auria,
e che pure avrebbe poi confessato di essere stato l’autore
dell’appropriazione dei nove assegni - otto dei quali nel
frattempo nascosti sotto il tappetino di quella vetture -
non fosse stato in grado di spiegare come mai il nono di
quei titoli fosse stato rinvenuto all’interno della borsa del-
l’odierno ricorrente; ed ancora, come fosse implausibile
che il D’Auria non si fosse avveduto dei movimenti fatti
dall’amico nell’abitacolo dell’auto che stava conducente,
concretizzatisi nell’indicato nascondimento degli otto as-
segni, ma anche nel nascondimento delle nove buste delle
missive all’interno del rivestimento in pelle della leva del
cambio ! (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legit-
timità il principio secondo il quale riveste la qualif‌ica di
incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste
italiane S.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante af-
francatura, dei bollettini dei pacchi da restituire al mit-
tente, e alla tenuta di un apposito registro nel quale anno-
tare i dati identif‌icativi di ciascuna operazione, di attività
di natura non meramente applicativa od esecutiva (così
Sez. VI, n. 39591 del 2 novembre 2010, Grillo, Rv. 248532;
Sez. VI, n. 37102 del 7 maggio 2004, Ferreri, Rv. 230374); il
portalettere, il quale è stato ritenuto commette il delitto
di peculato laddove si impossessi di un vaglia postale di
cui abbia la disponibilità per ragioni del suo servizio, ri-
scuotendone successivamente l’importo, atteso che lo
stesso assume quella qualif‌ica soggettiva di incaricato di
pubblico servizio in ragione dei compiti di certif‌icazione
della consegna e della ricezione della specif‌ica tipologia di
corrispondenza in oggetto (Sez. VI, n. 27981 del 12 maggio
2011, Calzoni, Rv. 250543); ed ancora, il dipendente del-
l’ente Poste che svolga mansioni di “cedolista”, in quanto
tale attività comporta non solo mansioni d’ordine o presta-
zioni materiali come il trasporto dei dispacci, ma anche si-
gnif‌icativi compiti accessori quali quelli di apposizione di
f‌irma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte
accollatarie della corrispondenza speciale (Sez. V, senten-
za n. 22018 del 21 marzo 2003, Passaro, Rv. 224671).
È di tutta evidenza, dunque, come la qualif‌ica di incari-
cato di pubblico servizio sia stata correttamente riconosciu-
ta alle f‌igure di dipendenti dell’ente Poste italiane laddove
le loro attività siano caratterizzate in concreto dall’esercizio
di funzioni di certif‌icazione, dunque non esplicative di sem-
plici mansioni d’ordine, vale a dire di mansioni meramente
esecutive, prive di qualsivoglia carattere di discrezionalità
e di autonomia decisionale. Caratteristiche, queste ultime,
che sono, invece, riconoscibili nell’attività lavorativa svolta
dall’odierno ricorrente il quale, nella veste di “ripartitore”,
risulta che aveva solamente il compito di smistare la corri-
spondenza in un centro delle Poste italiane: dalla sentenza
gravata non emerge che lo stesso svolgesse compiti di natu-
ra diversa da quelli semplicemente esecutivi, né tanto meno
che esercitasse poteri certif‌icativi o altrimenti discreziona-
li, che tanto meno che esercitasse poteri certif‌icativi o al-
trimenti discrezionali, che gestisse direttamente protocolli,
registri o altra documentazione f‌inalizzata alla registrazione
o alla tracciatura della posta, ovvero che a lui fossero stati
assegnati compiti di collaborazione direttamente riferibili
a funzioni superiori. Elementi di segno contrario non sono
neppure rinvenibili dalla normativa vigente in materia,
che al “ripartitore” assegna sì un inquadramento giuridico
ed economico superiore a quello dell’impiegato tecnico o
amministrativo dello stesso ente Poste avente mansioni me-
ramente esecutive, ma non gli assegna mansioni diverse da
quelle del mero smistamento della corrispondenza al f‌ine
del successivo recapito della stessa.
Non è di ostacolo all’adozione di questa soluzione la
circostanza che in passato questa Corte abbia riconosciuto
la qualif‌ica di incaricato di pubblico servizio “all’impiegato
postale addetto alla selezione ed allo smistamento della
corrispondenza” (così Sez. VI, n. 10138 del 9 luglio 1998,
Volpi, Rv. 211571; e Sez. V, n. 467 del 26 gennaio 1999, Ta-
vagnacco, Rv. 213185), poiché in tali pronunce, lungi dal
verif‌icare la natura delle mansioni concretamente svolte
dai soggetti di volta in volta interessati, si ritenne - con
una opzione che in questa sede si reputa di non condi-
videre - che il ruolo di incaricato di un pubblico servizio
potesse essere desunto genericamente dalla rilevanza
pubblica della funzione di raccolta e distruzione della
corrispondenza, ovvero dall’esigenza di garantire i valori
costituzionali della libertà e della segretezza delle comu-
nicazioni, di cui all’art. 15 Cost..
4. Esclusa, dunque, la veste di incaricato di pubblico
servizio, la condotta posta in essere dall’odierno ricor-
rente, come accertata dai Giudici di merito, deve essere
diversamente qualif‌icata nel meno grave reato di appro-
priazione indebita, senza diversa qualif‌icazione è stata
espressamente sollecitata dal ricorrente nello stesso atto
di impugnazione. Tuttavia, a differenza di quanto sostenu-
to nel ricorso, nel quale si è insistito per una declaratoria
di non doversi procedere per difetto di querela, il reato
de quo risulta evidentemente aggravato dall’essere stato
commesso il fatto con abuso di relazioni d’uff‌icio, circo-
stanza questa che rende il delitto procedibile d’uff‌icio.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui spetterà
rideterminare la pena in relazione alla diversa fattispecie
incriminatrice in questa sede riconosciuta. (Omissis)
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LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 27 NOVEMBRE 2012, N. 45786
(UD. 16 OTTOBRE 2012)
PRES. PETTI – EST. GENTILE – P.M. MURA (DIFF.) – RIC. X ED ALTRO
Circonvenzione di persone incapaci y Natura del
reato y Prescrizione y Decorrenza y Fattispecie.
. La prescrizione del reato di circonvenzione d’incapa-
ce, quando questo assuma in concreto, analogamente
a quanto può verif‌icarsi nel caso di reati quali l’usura,
la truffa o la corruzione, le caratteristiche di un reato
a condotta frazionata o multipla (non necessariamente
assimilabile alla permanenza), decorre dall’ultimo
degli episodi che abbiano comportato effettivo conse-
guimento dell’ingiusto prof‌itto, con correlativo danno
della persona offesa (principio affermato, nella specie,
con riferimento ad un caso in cui l’agente, dopo aver
indotto la persona offesa a rilasciarle una delega ad
operare sul proprio conto corrente bancario, se ne
era più volte poi servita a proprio personale prof‌itto).
(Mass. Redaz.) (c.p. art. 157; c.p. art. 643) (1)
(1) Pur non rinvenendo precedente alcuno sullo specif‌ico argomento
del momento di decorrenza della prescrizione nel reato di circonven-
zione di incapace, la Suprema Corte si è più volte pronunciata sulla
natura del reato in esame nonché sull’individuazione del momento
consumativo dello stesso, qualif‌icandolo come reato di pericolo, il cui
momento consumativo si realizza nel momento in cui viene compiuto
l’atto in grado di produrre qualsivoglia effetto dannoso nei confronti
del soggetto passivo: ex multis, Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, L’Ave-
na e altri, in questa Rivista 2009, 724. Diversamente, nel senso che,
la fattispecie di reato de qua rientra nelle ipotesi a condotta plurima
o frazionata o a consumazione prolungata – come l’usura ovvero la
truffa - il cui momento consumativo coincide con la perpetrazione
dell’ultima di dette condotte: Cass. pen, sez. II, 17 settembre 2010,
P.G., P.M. e P.C. in proc. Dodi ed altro, ivi 2011, 1060.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1) X ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Genova in data 23 settembre 2011 con-
fermativa della decisione del Tribunale della stessa città
del 14 febbraio 2007, di condanna per il delitto ex artt.
110-643 e art. 61 c.p., n. 11, perchè agendo in concorso
con Y., al f‌ine di procurarsi un prof‌itto, abusando dei biso-
gni e dello stato di infermità e def‌icienza psichica di Z.,
induceva la medesima a compiere atti con effetti giuridici
per lei dannosi ed, in particolare, acquisita la f‌iducia del-
l’anziana presso la cui abitazione la stessa X aveva aff‌it-
tato una stanza, induceva la predetta a rilasciare a Y una
procura generale ed una procura speciale nonchè ad essa
X la delega ad operare sul proprio conto corrente, così
da consentire all’imputata, in più occasioni, il prelievo di
somme di vario importo, destinate anche all’acquisto di
un’autovettura che veniva intestata alla medesima X; fatti
commessi dal dicembre 2003 in poi;
Il Difensore deduce:
2.0) - Motivi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) d) e).
2.1) - Nullità della sentenza per violazione degli artt.
76, 100, 122 c.p.p., riguardo alla costituzione della parte
civile:
a)- per avere la Corte di appello ritenuto la validità
della costituzione di parte civile effettuata all’udienza
preliminare con atto intestato alla parte offesa Z ma non
sottoscritto dalla medesima, assente all’udienza; l’atto era
sottoscritto solo dal difensore la cui procura era ritenuta
nulla dal ricorrente atteso che la procura riguardava solo
i poteri di rappresentanza ed assistenza ed era rilasciata
ai sensi dell’art. 100 c.p.p. ma non conferiva i poteri di co-
stituzione di parte civile ex artt. 76 - 122 c.p.p.;
b) - per avere la Corte territoriale ritenuta valida l’ordi-
nanza del Tribunale che, all’udienza del 23 novembre 2006,
aveva rigettato l’istanza della difesa di revoca della costi-
tuzione della parte civile ai sensi dell’art. 77 c.p.p., comma
1; l’istanza di revoca era motivata sulla scorta delle gravi
patologie che aff‌liggevano la parte civile, comprovate dal-
l’essere la stessa assistita da amministratore di sostegno; il
Tribunale aveva rigettato l’istanza ritenendo che l’ammini-
strazione di sostegno non era dimostrativa dell’incapacità
a stare in giudizio ex art. 77 c.p.p.; a parere del ricorrente,
si trattava di una motivazione erronea e, comunque, in
contrasto con altra ordinanza emessa un anno dopo dallo
stesso Tribunale all’udienza del 29 novembre 2007, allor-
chè aveva acquisto ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese
in fase di indagini preliminari dalla medesima parte offe-
sa, ritenendone l’impossibilità di ripetizione per lo stato
di demenza di Z; anche in questa occasione veniva chie-
sta la revoca della costituzione della parte civile, respinta
con motivazione inidonea dal Tribunale ed erroneamente
ritenuta valida dalla Corte di appello;
2.2) - Quale secondo motivo si deduce la violazione di
legge conseguente alla mancata assunzione di una prova
decisiva consistente;- nel l’audizione di B., dipendente della
Banca di Roma, - nell’audizione dei coniugi Barbè., da me-
glio identif‌icarsi, - nell’acquisizione di documentazione sui
prelievi compiuti sul conto corrente bancario della persona
offesa e sulle operazioni compiute presso l’Uff‌icio Postale
di Pietra Ligure nel periodo dal 23 giugno 2004 al 25 giugno
2004, - nella acquisizione della certif‌icazione medica del
dott. Lomi e - nell’escussione del medesimo riguardo alla
visita medica effettuata sulla parte offesa nel 2005;
2.3) - Con il terzo motivo si censura la sentenza impugna-
ta per avere ritenuto legittima la decisione del Tribunale di
non procedere all’acquisizione del materiale documentale
postale relativo ai prelievi di sportello sul c/c intestato alla
persona offesa nei mesi di settembre, ottobre, novembre
2003, in violazione dell’ordinanza emessa in data 5 luglio
2007 dallo stesso Tribunale ai sensi dell’art. 507 c.p.p.; il
ricorrente lamenta che prima il Tribunale e poi la Corte di
appello abbiamo ritenuto non necessaria tale documenta-
zione per la quale, invece, contraddittoriamente se ne era
sostenuta la necessità in un primo momento.
2.4) - Con il quarto motivo si deduce la violazione di
legge per avere il Tribunale acquisito ai sensi dell’art. 512
c.p.p. il verbale di sommarie informazioni testimoniali
rilasciate dalla parte offesa Z nonostante che tale acquisi-

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