Legittimità

Pagine37-62
37
Rivista penale 1/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 5 OTTOBRE 2012, N. 39359
(UD. 7 MARZO 2012)
PRES. AGRÒ – EST. MILO – P.M. RIELLO (DIFF.) – RIC. FERAZZOLI
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Funzionario
della Cassa edile addetto alla gestione delle somme
derivanti dagli accantonamenti y È tale.
. Deve ritenersi investito della qualità di incaricato
di pubblico servizio il funzionario della Cassa edile
addetto alla gestione delle somme derivanti dagli ac-
cantonamenti obbligatori di quote percentuali delle
retribuzioni dovute ai lavoratori del settore edile, per
cui l’appropriazione, da parte sua, di tali somme dà
luogo alla conf‌igurabilità del reato di peculato e non di
quello, meno grave, di appropriazione indebita. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 314; c.p., art. 358) (1)
(1) In precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto
la qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al Presidente di
una Cassa edile di mutualità; ciò in quanto le Casse edili sono enti di
fatto, dotati di autonomia, che hanno quale scopo primario l’accanto-
namento di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori dell’edilizia
in vista dell’erogazione successiva ai lavoratori alle naturali scaden-
ze quali trattamento economico per ferie, gratif‌iche e festività e cioè
destinati a svolgere una attività di tipo previdenziale, in genere as-
sunta dallo Stato o da enti pubblici come propria, riconducibile alla
categoria del pubblico servizio. Si veda, in tal senso, Cass. pen., sez.
V, 9 febbraio 1998, Grassadonia, in questa Rivista 1998, 242.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Gup del Tribunale di Frosinone, con sentenza del
2 aprile 2008, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava
Pierluigi Ferazzoli colpevole del delitto di cui agli artt. 81
cpv. e 314 c.p. per essersi appropriato, nella qualità di im-
piegato presso la Cassa Edile di Frosinone, la somma com-
plessiva di € 213.743,77 della quale aveva la disponibilità,
avendola ricevuta, tra il novembre 2005 e il gennaio 2007,
da vari datori di lavoro operanti nel settore edilizio per
le f‌inalità proprie dell’Ente -e lo condannava, in concorso
delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta
di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della co-
stituita parte civile.
2. A seguito di gravame proposto dall’imputato, la Corte
d’appello di Roma, con sentenza del 17 luglio 2009, in par-
ziale riforma della decisione di primo grado, che confer-
mava nel resto, riduceva la misura della pena inf‌litta all’
imputato entro limiti ritenuti più equi.
Il Giudice distrettua1e, dopo avere sottolineato che la
materialità dei fatti non era sostanzialmente contestata e
che l’appellante aveva posto solo la questione della qualif‌i-
cazione giuridica degli stessi, sostenendo la loro riconduci-
bilità nel paradigma dell’appropriazione indebita, riteneva
che le Casse Edili, pur di origine e costituzione conven-
zionale, non erano comunque estranee ad una disciplina
pubblicistica, considerato che l’art. 1 della legge 14 luglio
1959 n. 741 aveva delegato il Governo «ad emanare norme
giuridiche, aventi forza di legge, al f‌ine di assicurare minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo nei con-
fronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria».
Il Governo, quindi, aveva recepito, sulla base di tale dele-
ga, i CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese
edilizie, che prevedevano l’obbligo di queste di accantonare
presso le Casse Edili somme dovute agli operai a titolo di
retribuzione differita per ferie, gratif‌ica natalizia e festi-
vità infrasettimanali e calcolate in percentuale su alcune
componenti della retribuzione, con l’effetto che tale accan-
tonamento liberava i datori di lavoro dal loro obbligo verso
i dipendenti. Tale meccanismo perseguiva una essenziale
f‌inalità pubblica di rilievo costituzionale, in quanto mirava
ad assicurare ai lavoratori del settore un salario proporzio-
nato all’attività lavorativa svolta e f‌iniva con l’assolvere una
funzione previdenziale, intesa in senso lato. Le Casse Edili,
pur di natura privatistica, nel ricevere dai datori di lavoro
del settore le somme di cui innanzi per la successiva corre-
sponsione ai lavoratori, svolgevano un’attività avente i tipici
connotati del servizio pubblico di cui all’art. 358 c. p.; ne
conseguiva che l’imputato, in quanto funzionario addetto,
con autonomia operativa, a tali compiti, rivestiva la qualif‌i-
ca di incaricato di pubblico servizio e che l’appropriazione
delle somme nella sua disponibilità per ragione del servizio
espletato integrava il reato di peculato.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il pro-
prio difensore, l’imputato, deducendo: l) violazione della
legge penale, con riferimento agli artt. 357 e 358 c. p., per
non essersi considerato che le Casse Edili hanno natura
privatistica; che il rapporto tra queste e i lavoratori, dopo
l’accantonamento delle somme da parte dei datori di lavo-
ro, è un rapporto di delegazione, in forza del quale la Cassa
è obbligata verso il lavoratore e non svolge alcuna funzione
previdenziale o assistenziale, ma di mera intermediazione;
che la tesi oggettivo-funzionale, incentrata sulla concreta
attività svolta dall’agente, determina uno smisurato am-
pliamento del concetto di pubblico uff‌iciale o di incaricato
di pubblico servizio; 2) difetto di legittimazione della Cas-
sa Edile a costituirsi parte civile, in quanto non danneg-
giata dal reato; 3) misura eccessiva della pena.
38
giur
1/2013 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2. E’ dato di fatto pacif‌ico, in quanto non contestato,
che il Ferazzoli, funzionario della Cassa Edile di Frosinone,
curava la riscossione delle somme versate dagli imprendi-
tori del settore edilizio a titolo di accantonamento della
parte di retribuzione differita dovuta ai propri dipendenti
e la successiva erogazione a questi ultimi delle medesime
somme, che concernevano il trattamento economico con-
trattuale relativo alle ferie, alla gratif‌ica natalizia e alle fe-
stività infrasettimanali, meccanismo questo imposto dalle
peculiari connotazioni dello specif‌ico rapporto di lavoro
(per lo più di breve durata e con notevole mobilità inte-
raziendale) e dall’esigenza di garantire ai lavoratori del
settore minimi salariali inderogabili. Il Ferazzoli, quindi,
avendo per ragione dei compiti espletati la disponibilità
delle dette somme, se ne era appropriato, distogliendole
dalla loro f‌isiologica destinazione.
2.1. Ciò posto, si tratta di stabilire se la condotta po-
sta in essere dall’imputato integri il reato contestatogli o
quello meno grave di appropriazione indebita.
Tale questione, in quanto strettamente connessa alla
ritenuta qualità di incaricato di pubblico servizio del Fe-
razzoli, ma contestata dalla difesa del medesimo, impone
un’attenta rif‌lessione sul punto.
L’art. 358 c.p.p. def‌inisce l’incaricato di un pubblico ser-
vizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio
pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d’impiego
con un determinato ente pubblico.
Il legislatore del 1990 (art. 18 legge 26 aprile 1990 n.
86), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico ser-
vizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, uti-
lizzando la locuzione «a qualunque titolo» ed eliminando
ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo del-
l’art. 358 c.p.p. al rapporto d’impiego con lo Stato o altro
ente pubblico. Non si richiede, quindi, che l’attività svolta
sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, es-
sendo suff‌iciente che il servizio, anche se concretamente
attuato attraverso organismi privati, realizzi f‌inalità pub-
bliche. Il capoverso dell’art. 358 c. p. p. esplicita il concet-
to di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo
alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma
caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di que-
st’ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certif‌icativi).
Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio
è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è
costituito da una regolamentazione di natura pubblici-
stica, che vincola l’operatività dell’agente o ne disciplina
la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità,
senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contras-
segno tipico dell’autonomia privata, con esclusione in ogni
caso dall’area pubblicistica delle mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale. Quanto
al criterio di delimitazione interna del servizio pubblico,
lo stesso difetta -come si è detto -dei poteri propri della
pubblica funzione.
2.2. Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi,
avallando sostanzialmente il discorso giustif‌icativo della
sentenza in verif‌ica, che il funzionario della Cassa Edile
addetto alla gestione degli accantonamenti di percentuali
delle retribuzioni dei lavoratori del settore riveste la qua-
lità’ di incaricato di pubblico servizio, a prescindere dalla
natura privata dell’Ente e dalla mancanza di uno specif‌ico
atto normativo o amministrativo di attribuzione del pub-
blico servizio.
Anche a seguito degli interventi della Corte Costituzio-
nale (sentenze n. 129 del 1%3 e n. 100 del 1965), l’intera
disciplina dell’accantonamento delle percentuali di retri-
buzione differita, stabilita dalla contrattazione collettiva
recepita in atto avente forza di legge, non è venuta meno,
essèndo comunque rimasto fermo l’obbligo del datore di
lavoro al detto accantonamento.
Ciò che rileva è che la Edilcassa, prevista dalla con-
trattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili,
svolge comunque, quale ente di fatto dotato di autonomia,
una funzione di mutualità e assistenza, rientrando tra i
suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle
somme che il datore di lavoro è obbligato ad accantonare
per ferie, gratif‌ica natalizia e festività infrasettimanali, ma
anche lo svolgimento di funzioni di tipo previdenziale in
senso lato, quali la corresponsione delle indennità inte-
grative di malattia, la compartecipazione a spese mediche
documentate per gli iscritti e propri familiari, l’assegna-
zione di borse di studio per i f‌igli degli iscritti, l’erogazione
di assegni funerari, aiuti economici per i f‌igli portatori di
handicap.
Ed invero, con riferimento al compito primario di corri-
spondere ai lavoratori del settore la parte di retribuzione
differita e accantonata, deve rilevarsi che trattasi di attivi-
tà riconducibile alla nozione di pubblico servizio, in quanto
diretta oggettivamente al raggiungimento della pubblica
f‌inalità, ex art. 36 Cost, di «assicurare minimi inderogabili
di trattamento economico e normativo nei confronti di
tutti gli appartenenti ad una medesima categoria» (art. l
legge n. 741 del 1959), obiettivo questo assunto come pro-
prio dallo Stato anche se il suo concreto perseguimento,
per il particolare meccanismo previsto per una categoria
di lavoratori non stabili e soggetti a notevole mobilità, f‌ini-
sce con l’essere demandato a un soggetto privato.
Con riferimento agli altri trattamenti di carattere as-
sistenziale e mutualistico erogati dalla Cassa Edile e ai
quali innanzi si è fatto cenno, non va sottaciuto che il
f‌inanziamento di tali prestazioni avviene mediante l’uti-
lizzo degli interessi sugli accantonamenti mensili del trat-
tamento economico differito (14,20% sulla retribuzione) e
la contribuzione aggiuntiva a carico dei datori di lavoro e
dei lavoratori iscritti. La gestione degli accantonamenti,
attraverso gli opportuni investimenti destinati a procurare
risorse f‌inanziarie nel periodo in cui le somme rimangono
nella disponibilità della Cassa Edile, f‌inisce con l’assol-
vere, quindi, anche una indiretta funzione di tipo previ-
denziale o assistenziale, attività anche questa integrante
certamente un pubblico servizio.
E’ il caso, peraltro, di aggiungere che, con il D.L.vo n.
276 del 2003 e successive integrazioni, sono state attribui-
te alle Casse Edili addirittura funzioni di rilevanza pub-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT