Legittimità

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Arch. loc. e cond. 3/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 21 MARZO 2013, N. 7214
PRES. BURSESE – EST. GIUSTI – P.M. VELARDI (DIFF.) – RIC. LUNA (AVV.
BENINCASA) C. MATTIOLI (AVV. GAROFALO)
Matrimonio y Famiglia di fatto y Casa familiare y
Azione di spoglio del convivente non proprietario
contro il convivente proprietario y Esperibilità.
. La convivenza more uxorio determina, sulla casa ove
si svolge e si attua il programma di vita in comune, un
potere di fatto basato su un interesse proprio ben di-
verso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità;
conseguentemente, l’estromissione violenta o clande-
stina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal
partner, giustif‌ica il ricorso alla tutela possessoria, con-
sentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti
dell’altro quand’anche il primo non vanti un diritto di
proprietà sull’immobile che, durante la convivenza sia
stato nella disponibilità di entrambe. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1168) (1)
(1) Questione nuova e, al contempo, di forte attualità, in merito alla
quale non si rinvengono precedenti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda
possessoria presentata da Gianluca Mattioli in data 6 luglio
1998, accertato il lamentato spoglio, condannò Luna Laura
a reintegrare il ricorrente nel compossesso dell’apparta-
mento sito in Roma, Via Eleonora d’Arborea, n. 25, oltre al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.
2. Con sentenza depositata in data 31 gennaio 2006, la
Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado,
rigettando il gravame della Luna.
La Corte territoriale - premesso che il Mattioli aveva
venduto in data 24 marzo 1998 l’immobile in questione alla
Luna, sua convivente more uxorio, con rogito notarile per
notar Alfonsi di Latina - ha confermato la qualif‌icazione
della situazione di fatto del Mattioli in termini di com-
possesso e non di mera detenzione. Infatti, nonostante
la dichiarazione di trasferimento del possesso resa dallo
stesso Mattioli nell’atto di alienazione, per un verso la
convivenza more uxorio era continuata anche dopo il 24
marzo 1998 e, per l’altro verso, il Mattioli aveva continuato
ad utilizzare l’appartamento in questione (al quale aveva
libero accesso, avendone le chiavi e tenendovi mobili ed
effetti personali), sia pernottandovi, sia usandolo in ap-
poggio ad altro sottostante appartamento in cui esercitava
la professione medica.
Il giudice di secondo grado ha poi sottolineato come la
Luna avesse “colto l’occasione per estromettere il Mattioli
dal compossesso dell’appartamento” a seguito dell’inter-
vento dei carabinieri, da lei stessa richiesto per il sospetto
della f‌lagrante commissione di reati. La consegna delle
chiavi dell’immobile, da parte del Mattioli, ai militari non
poteva considerarsi indice della volontà di questo di di-
smettere il compossesso, essendo dettata dal timore con-
seguente alla prospettazione di ipotesi criminose (tenta-
tivo di furto o violazione di domicilio) nelle quali avrebbe
potuto altrimenti incorrere.
La Corte romana ha inf‌ine rigettato la censura in ordine
alla inammissibilità della domanda di condanna al risarci-
mento dei danni, formulata dal Mattioli soltanto in sede di
precisazione delle conclusioni, rilevando che la tardività
della domanda risultava comunque sanata dall’accettazio-
ne implicita della stessa, in assenza di un rif‌iuto del con-
traddittorio, avendo anzi la Luna interloquito sul merito
della richiesta risarcitoria nella comparsa conclusionale
di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Luna ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 2 marzo
2007, sulla base di quattro motivi.
Vi ha resistito con controricorso il Mattioli.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in
prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, respinta l’eccezione preliminare,
sollevata dalla difesa del controricorrente, di inammissi-
bilità dei motivi di ricorso perchè non corredati dai con-
clusivi quesiti di diritto.
Infatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 31
gennaio 2006, e quindi il ricorso per cassazione proposto
contro di essa non ricade nell’ambito di operatività del-
l’art. 366 bis c.p.c., inserito dall’ art. 6 del D.L.vo 2 febbraio
2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006.
2. Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146,
1168, 1417, 2696, 2721, 2722, 2723 e 2729 c.c., e artt. 115
e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”,
si contesta la sussistenza della situazione di compossesso
in capo al Mattioli, poichè non sarebbe stata tenuta in
adeguata considerazione la dichiarazione, resa nell’atto
di compravendita del 24 marzo 1998, di trasferimento
del possesso alla Luna. Ad avviso della ricorrente, la
situazione di compossesso non sarebbe compatibile con
la cessione della proprietà tramite stipula di contratto
di compravendita, che sottintenderebbe l’inesistenza di
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qualsiasi altra situazione di fatto in capo all’alienante.
Erroneamente la Corte di merito avrebbe “dato ingresso a
una prova testimoniale volta a dimostrare la simulazione
parziale dell’atto pubblico di vendita... nella parte in cui
l’alienante si sarebbe in realtà riservato il possesso ed il
compossesso”.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1168 e 2727
c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c., nonchè omessa, insuff‌iciente e contraddit-
toria motivazione in ordine ad un fatto controverso - la
presunta convivenza more uxorio tra le parti - e ritenuto
decisivo ai f‌ini del decidere, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c.) si sostiene che dalle allegazioni acquisite
all’istruttoria emergerebbe “che la situazione personale
tra le parti aveva avuto termine prima dei fatti di causa
e, soprattutto, che essa aveva luogo e sfondo non nell’ap-
partamento romano di via Eleonora d’Arborea, ma in quel-
lo di proprietà di Gianluca Mattioli e sito in Latina”. Ad
avviso della ricorrente, la situazione di compossesso non
potrebbe dedursi dalla convivenza more uxorio fra le parti,
giacchè la libera convivenza è una unione basata sulla af-
fectio e, in mancanza dei caratteri propri del matrimonio,
non si potrebbero ricollegare ad essa gli effetti giuridici
propri del possesso. La situazione di fatto del convivente
more uxorio sarebbe caratterizzata da precarietà, e la sua
relazione con la cosa sarebbe assimilabile a quella di un
ospite. In ogni caso, il compossesso del Mattioli, anche ove
fosse mai esistito, si sarebbe estinto automaticamente per
effetto della f‌ine della convivenza, perchè l’unione more
uxorio della coppia cesserebbe di produrre i suoi effetti
con la semplice manifestazione di volontà del convivente
di volerla sciogliere o con attività incompatibili con la
prosecuzione del rapporto.
Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione de-
gli artt. 1147, 1168, 2699, 2700, 2701 e 2702 c.c., e 115, 116,
221, 246 e 247 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3;
c.p.c.; omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - il
contenuto del verbale dei Carabinieri del 19 luglio 1998 -,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) si sostiene che
il giudice, pur in assenza di querela di falso, avrebbe con-
traddetto quanto scritto nel verbale dei Carabinieri, avente
forza di atto pubblico in ordine alle circostanze della ri-
consegna delle chiavi di casa e a talune affermazioni della
Luna. La Luna non avrebbe ingenerato nei Carabinieri il
sospetto che il Mattioli fosse un ladro. Ci si lamenta anche
della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inat-
tendibilità delle testimonianze dello zio e del padre della
ricorrente. Il giudice di secondo grado lascerebbe tra l’altro
intendere la malafede della Luna relativamente alla circo-
stanza in cui questa richiese l’intervento dei Carabinieri.
Poichè mancherebbero le prove che l’intervento delle forze
dell’ordine sia stato strumentalizzato dalla Luna ai f‌ini del-
lo spoglio del Mattioli, si doveva presumere la buona fede
della ricorrente, che in ogni caso è suff‌iciente sussista al
momento dell’acquisto, ai sensi dell’art. 1147 c.c..
2.1. I tre motivi - i quali, per la loro stretta connessione,
possono essere esaminati congiuntamente - sono infonda-
ti.
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato più
volte affermato il principio secondo cui il solo fatto della
convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non
pone di per sè in essere nelle persone che convivono con
chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere
conf‌igurato come possesso autonomo sullo stesso bene o
come una sorta di compossesso (Sez. II, 2 ottobre 1974,
n. 2555; Sez. II, 14 giugno 2001, n. 8047). In questa pro-
spettiva, il consolidamento della relazione tra i conviventi
non darebbe luogo, in capo al soggetto non proprietario
dell’immobile, ad una situazione tutelabile con l’azione di
spoglio. Il convivente non proprietario sarebbe relegato
nell’indifesa posizione dell’ospite, del tollerato o del de-
tentore per ragioni di servizio.
Non mancano, tuttavia, pronunce di segno diverso. Da
un lato, infatti, ma in relazione a “persone legate da rap-
porti di parentela o di aff‌inità e conviventi”, si è osservato
che “un rapporto di condetenzione tutelabile con l’azione
di spoglio anche nei riguardi del condetentore titolare del
rapporto di locazione non si può escludere” (Sez. II, 7 otto-
bre 1971, n. 2753); dall’altro, nel negarsi la rilevanza della
disponibilità della rea in capo al convivente more uxorio
ai f‌ini dell’usucapione, si è tuttavia sottolineato (Sez. II,
14 giugno 2012, n. 9786) che al convivente che goda con
il partner possessore iure proprietatis del medesimo bene
va riconosciuta una posizione “riconducibile alla deten-
zione autonoma (qualif‌icata dalla stabilità della relazione
familiare e protetta dal rilievo che l’ordinamento a questa
riconosce)”.
2.3. Il Collegio intende porsi in continuità con l’indiriz-
zo espresso dalla sentenza da ultimo citata.
La convivenza more uxorio determina, sulla casa di
abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita
in comune, un potere di fatto basato su un interesse pro-
prio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera
ospitalità; conseguentemente, l’estromissione violenta o
clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta
dal partner, giustif‌ica il ricorso alla tutela possessoria,
consentendogli di esperire l’azione di spoglio nei confronti
dell’altro quand’anche il primo non vanti un diritto di pro-
prietà sull’immobile che, durante la convivenza, sia stato
nella disponibilità di entrambi.
La tesi secondo cui la relazione di fatto del convivente
sarebbe un mero strumento del possesso o della detenzio-
ne di altro soggetto, paragonabile a quella dell’ospite o del
tollerato, è contraria alla rilevanza giuridica e alla dignità
stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale - con il
reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner,
che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e
con la concretezza di una condotta spontaneamente attua-
ta - dà vita, anch’essa, ad un autentico consorzio familiare,
investito di funzioni promozionali.
Pur mancando una legge organica sulla convivenza
non fondata sul matrimonio, il legislatore nazionale non
ha mancato di disciplinare, e con accresciuta intensità in
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tempi recenti, settori di specif‌ica rilevanza della stessa,
anche al di là della f‌iliazione (dove l’eliminazione di ogni
residua discriminazione tra i f‌igli è stata sancita, nel ri-
spetto dell’art. 30 Cost., dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219).
Basti pensare - sole per citare alcuni esempi - all’art. 199
c.p.p., per la facoltà di astenersi dal deporre concessa al
convivente dell’imputato; agli artt. 342 bis e 343 ter c.c.,
introdotti dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, sull’estensione al
convivente degli ordini di protezione contro gli abusi fa-
miliari; all’ art. 6 della L. 4 maggio 1983, n. 184, cosi come
sostituito ad opera della L. 28 marzo 2001, n. 149, per gli
effetti della convivenza precedente al matrimonio sulla
stabilità del vincolo ai f‌ini dell’adozione; all’art. 408 c.c.,
cosi come novellato dalla L. 9 gennaio 1994, n. 6, per la
scelta dell’amministratore di sostegno, che può cadere an-
che sulla persona stabilmente convivente; all’ art. 129 del
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, , in tema soggetti che non
possono essere considerati terzi e che non hanno diritto ai
benef‌ici derivanti dall’assicurazione obbligatoria della re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, limitatamente ai danni alle cose.
Soprattutto, è stata la giurisprudenza costituzionale
a sottolineare che “un consolidato rapporto, ancorchè
di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - co-
stituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al
rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e
alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche
(art. 2 Cost.)” (sentenza n. 237 del 1986); e a ribadire,
di recente, che “per formazione sociale deve intendersi
ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a
consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella
vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del
modello pluralistico” (sentenza n. 138 del 2010).
In questo contesto si colloca la declaratoria di illegit-
timità costituzionale dell’art. 6 della legge sulla locazione
d’immobili urbani 27 luglio 1978, n. 392 (sentenza n. 404
del 1988), con cui la Corte costituzionale ha posto il convi-
vente more uxorio tra i successibili nella locazione, in caso
di morte del conduttore, e ha stabilito che il convivente
medesimo, aff‌idatario di prole naturale, succede al con-
duttore che abbia cessato la convivenza.
La qualità di formazione sociale della convivenza more
uxorio (Cass., Sez. III 19 giugno 2009, n. 14343) ha con-
sentito a questa Corte di guardare alla stessa come fonte
di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei con-
fronti dell’altro; con l’effetto, tra l’altro: (a) di escludere il
diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali
attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso delle convi-
venza (Sez. III, 20 gennaio 1989, n. 285; Sez. II, 13 marzo
2003, n. 3713; Sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330); (b) di
riconoscere il diritto del convivente al risarcimento del
danno patrimoniale e non patrimoniale per la morte del
compagno o della compagna provocata da un terzo (Sez.
III, 28 marzo 1994, n. 2988; Sez. III, 16 settembre 2008, n.
23725); (c) di dare rilevanza alla convivenza intrapresa
dal coniuge separato o divorziato ai f‌ini dell’assegno di
mantenimento o di quello di divorzio (Sez. I, 10 novembre
2006, n. 24056; Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17643; Sez. I, 11
agosto 2011, n. 17195; Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3923).
2.4. Poichè, dunque, la famiglia di fatto è compresa tra
le formazioni sociali che l’art. 2 Cost., considera la sede
di svolgimento della personalità individuale, il convivente
gode della casa familiare, di proprietà del compagno o
della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre
che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e ma-
trice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità
è custodita dalla Costituzione, si da assumere i connotati
tipici della detenzione qualif‌icata.
2.5. Ciò, beninteso, non signif‌ica - come assume la
ricorrente - pervenire ad un completo pareggiamento tra
la convivenza more uxorio ed il matrimonio, contrastante
con la stessa volontà degli interessati, che hanno libera-
mente scelto di non vincolarsi con il matrimonio proprio
per evitare, in tutto o in parte, le conseguenze legali che
discendono dal coniugio.
E’ e rimane infatti ferma la diversità della convivenza
di fatto, fondata sull’affectio quotidiana - liberamente e in
ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti, rispetto al
rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza
e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che
nascono soltanto dal matrimonio; come pure la distinta
considerazione dei rapporti personali e patrimoniali
di coppia nelle due diverse situazioni, stante il maggior
spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettivi-
tà individuale dei conviventi ed il più ampio rilievo, nel
rapporto di coniugio, alle esigenze obiettive della famiglia
come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale
(Corte cost., sentenza n. 8 del 1996).
Ma questa distinzione non comporta che, in una unione
libera che tuttavia abbia assunto - per durata, stabilità,
esclusività e contribuzione - i caratteri di comunità fami-
liare, il rapporto del soggetto con la casa destinata ad abi-
tazione comune, ma di proprietà dell’altro convivente, si
fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l’ospi-
talità, anzichè sul negozio a contenuto personale alla base
della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio
familiare, come tale anche socialmente riconoscibile.
D’altra parte, l’assenza di un giudice della dissoluzione
del menage non consente al convivente proprietario di
ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abi-
tazione, perchè il canone della buona fede e della corret-
tezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle
situazioni di aff‌idamento, impone al legittimo titolare che,
cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto,
l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il par-
tner e di concedergli un termine congruo per reperire al-
tra sistemazione.
2.6. Nella specie la Corte d’appello - pur discorrendo,
nei passaggi argomentativi, di compossesso del convivente
anzichè di detenzione qualif‌icata autonoma fondata su un
negozio giuridico di tipo familiare - è pervenuta, comun-
que, ad una soluzione della controversia conforme al dirit-
to, riconoscendo in capo al convivente non proprietario la
legittimazione ad agire in reintegrazione, ex art. 1168 c.c.,
al f‌ine di essere riammesso, dopo uno spoglio violento, nel-

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