Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI , ORD. 13 SETTEMBRE 2013 , N. 21043
PRES. SETTIMJ – EST. FALASCHI – P.M. X (CONF.) – RIC. SOARDO E ASSOCIATI
SRL C. PREFETTURA DI GENOVA ED EQUITALIA ESATRI SPA
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Cartella esattoriale y Violazione del Codice della
strada y Opposizione y Termine y Individuazione.
. L’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pa-
gamento di una sanzione amministrativa per violazione
del codice della strada con cui si deduca l’illegittimità
di tale atto per omessa notif‌i ca del verbale di conte-
stazione della violazione deve proporsi nel termine di
60 giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S. ( Mass. Redaz. )
( nuovo c.s., art. 204 bis ) ( 1 )
( 1 ) Conforme a Cass. civ. 16 febbraio 2007, n. 3647, riportata in mas-
sima in questa Rivista 2008, 75.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 6 dicembre 2010,
relativa al procedimento R.G.N. 573/C/2010 (depositata
il 6 dicembre 2010) il Giudice di pace di Imperia dichia-
rava inammissibile l’opposizione proposta dalla Soardo e
Associati s.r.l. nei confronti della Prefettura di Genova e
di Equitalia Esatri s.p.a. avverso la cartella di pagamento
n. 068 2010 05198088 86, ricevuta il 7 ottobre 2010 in rela-
zione al verbale di contestazione della Polizia Stradale di
Imperia riguardante infrazione al codice della strada. La
Soardo e Associati s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
(notif‌i cato il 7 e 8 giugno 2011 e depositato il 24 giugno
2011), illustrato anche da memoria ex art. illustrato anche
da memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., nei riguardi
del predetto provvedimento formulando un unico motivo.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in que-
sta fase.Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art.
377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c., formulando una proposta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente ritenuta l’ammissibilità del ricor-
so ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981,
atteso che il provvedimento opposto appare evidentemente
fondato sulla considerazione del giudicante della tardività
della proposizione del ricorso avverso la cartella esattoria-
le, pacif‌i camene ricevuta dalla ricorrente il 7 ottobre 2010.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e
pertanto merita accoglimento. La censura proposta ha per
oggetto la questione se l’opposizione a cartella esattoriale
emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa
per violazione del codice della strada con cui si deduca
l’illegittimità di tale atto per omessa notif‌i ca del verbale di
contestazione della violazione debba proporsi nel termine
di 30 giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, ovvero
nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S..
Sul punto invero in passato si è registrato un contrasto
di opinioni da parte della giurisprudenza di questa Corte,
il cui orientamento prevalente a favore della conclusione
che sopra si è indicata per prima (Cass. n. 9180 del 2006;
Cass. n. 18730 del 2004; Cass. n. 4194 del 2004; Cass. n.
12545 del 2003) è stato di recente abbandonato a favore
che della soluzione più vantaggiosa per il ricorrente (Cass.
n. 3647 del 2007). Ad avviso del Collegio allorché sia man-
cata, come aveva dedotto l’opponente, la precedente con-
testazione della violazione, l’impugnazione della cartella
esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela
che non aveva potuto a suo tempo essere esperito, sicché
l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non
già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notif‌i cazione:
termine applicabile, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, proprio
al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni
di norme in materia di circolazione stradale (v., per tutte,
Cass. 13 giugno 2005 n. 12626). L’opzione interpretativa
accolta, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico,
appare altresì quella più consona ai valori costituzionali
dell’effettività della tutela giurisdizionale e dell’ugua-
glianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente
la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il
verbale di contestazione della violazione, come previsto
dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notif‌i cato, mentre
la soluzione inversa comporta, come conseguenza a carico
del ricorrente, la riduzione del termine di opposizione
da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza -
l’omessa notif‌i cazione del verbale - che invece è imputabi-
le alla sola controparte Amministrazione, f‌i nendo cosi per
favorire, con riferimento ad un aspetto non certo trascu-
rabile qual è quello del termine perentorio per impugnare,
la stessa Amministrazione e, per converso, sanzionare il
destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole
dell’omissione. Per tali ragioni il ricorso è accolto e, per
l’effetto, la sentenza cassata, con rinvio della causa ad al-
tro giudice di pace di Imperia, che si atterrà, nel decidere,
al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche
alla liquidazione delle spese. ( Omissis )
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10/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 AGOSTO 2013, N. 19963
PRES. BERRUTI – EST. PETTI – P.M. BASILE (PARZ. DIFF.) – RIC. RUBIN ED ALTRO
(AVV.TI MARESCA E BELLISAI) C. ALLIANZ SPA ED ALTRO (AVV.TI SPADAFORA E
CARNEVALI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Persone trasportate y Trasportato proprietario
del veicolo y Risarcimento a carico del proprio assi-
curatore y Spettanza y Fattispecie verif‌icatasi nella
vigenza dell’art. 4 L. n. 990/1969, anteriormente
alle modif‌iche apportate dalla L. n. 142/1992.
. Sulla base del principio solidaristico “vulneratus
ante omnia ref‌iciendus”, il proprietario trasportato
ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a.,
al risarcimento del danno alla persona causato dalla
circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante
ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che
condizioni la copertura del trasportato all’identità del
conducente (“clausola di guida esclusiva”). (Mass. Re-
daz.) (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
4) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma a quanto affermato dalle
SS.UU. 16 marzo 2009, n. 6316, in questa Rivista 2009, 703 che hanno
esteso l’assicurazione obbligatoria, in epoca antecedente alla L. n.
142/1992 (di modif‌ica della L. n. 990/1969), anche se limitatamente
ai terzi trasportati su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, ma
all’interno dei quali potessero prendere posto altre persone oltre il
conducente. Alla decisione delle SS.UU. è seguita quella della Corte
di giustizia UE 1 dicembre 2011, C-442/10 Churchill c. Wilkinson,
in curia.europa.eu, che ha esteso l’assicurazione obbligatoria al
passeggero proprietario assicurato ma trasportato. In quest’ultima
sentenza si afferma che le norme comunitarie in materia di assicura-
zione obbligatoria RCA ostano ad una normativa nazionale che esclu-
da in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire
la vittima di un incidente qualora lo stesso sia stato causato da un
conducente non coperto da polizza assicurativa e la suddetta vittima,
trasportata in occasione dell’incidente, fosse assicurata per la guida
di tale veicolo. Tale sentenza consente di ritenere valida anche nel
nostro ordinamento l’estensione della copertura assicurativa al pro-
prietario assicurato ma trasportato, con la conseguente nullità di
qualunque clausola con la quale l’assicuratore escluda la prestazione
della suddetta copertura qualora alla guida non vi siano i soggetti
individuati in polizza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Antefatto.
Il 25 aprile 1992 in località Campolongo Maggiore la au-
tovettura Renault, affrontando una curva destrorsa della
strada a velocità non moderata, perdeva la tenuta della
strada, fuoriusciva dalla carreggiata f‌inendo contro la ban-
china stradale, dopo essersi per varie volte rovesciata. A
bordo dell’auto, incastrato sul sedile anteriore sinistro che
aveva lo schienale del sedile completamente abbattuto,
giaceva il corpo inerte del giovane Walter Rubin, con il
capo riverso verso la parte anteriore dell’abitacolo, come
dichiarato dal teste Santiano Maurizio, che si trovava a
passare sul luogo dello incidente. La vettura era appog-
giata sulla f‌iancata sinistra e la portiera era bloccata. Per
estrarre il corpo del giovane, immediatamente deceduto,
fu necessario forzare la portiera con una leva meccanica.
Un secondo giovane, Luca Livieri, era sulla carreggiata,
gravemente ferito e bagnato. Sul lato sinistro dell’auto vi
era una scarpata ed un fossato con un rivo di acqua.
Le condizioni e le lesioni subite dal giovane Luca , sulla
parte destra del cranio, lasciando indenne il torace, sono
riportate nella cartella clinica e nella relazione del dottor
Giuseppe Zappalà e nella deposizione resa nell’inchiesta
penale aperta dal Pretore di Dolo. Secondo la deposizione
del medico le lesioni sono incompatibili con la posizione di
conducente di guida.
Il Pretore, che aveva imputato per omicidio colposo
Luca Livieri, lo assolveva con la formula per non aver
commesso il fatto, avendo accertato che al momento dello
incidente alla guida dell’auto era il giovane amico, come
del resto si desumeva dalla posizione del cadavere all’in-
terno dell’auto. Nel processo penale i genitori ed i parenti
di Walter, pur avendo ricevuto notizia della inchiesta, non
avevano ritenuto di costituirsi parti civili.
2. Con citazione del 23-24 aprile 1993, il padre di
Walter, Dino Rubin, ed il fratello Claudio, nella veste di
eredi e di parti lese, convenivano dinanzi al Tribunale di
Venezia il conducente proprietario del mezzo incidentato,
Luca Livieri, e la società assicuratrice Riunione Adriatica
di Sicurtà e ne chiedevano la condanna in solido al risarci-
mento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Resistevano co n separati atti il Livieri, ch e negava di
essere alla guida dell’auto, come peraltro accertato in
sede penale, e proponeva riconvenzionale per i propri
gravissimi danni biologici, morali e patrimoniali, essendo
rimasto invalido permanentemente al 100% e quindi inca-
pace di lavorare. La RAS si costituiva sostenendo le linee
di difesa del Livieri e chiedendo il rigetto della domanda
attrice risultando responsabile dello incidente il solo Wal-
ter Rubin. La causa era istruita documentalm ente e con
prove orali ed espletamento di consulenza medico legale
per le lesioni del sopravvissuto Livieri ed era acquis ita la
sentenza penale di assoluzione del Livieri per non aver
commesso il fatto. Sentenza successivamente pass ata in
giudicato.
3. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 dicem-
bre 2002, riteneva vincolan te il giudicato penale in punto
di i ndividuazione del guidatore nella persona di Walter
Rubin, e sulla base di tale accertamento riteneva infon-
date le pretese risarcitorie proposte dai suoi parenti, ac-
coglieva invece la dom anda riconvenzionale proposta dal
Livieri contro i Rub in e la RAS, ritenendo che il Li vieri,
proprietario assicurato ma anche ter zo trasportato, ben
poteva giovarsi della sopravvenuta legge n.14 2 del 199 2
la cui entr ata in vigore il Tribunale determina va nel 7
marzo 1992, secondo la espressa previsione dell’art.32
della legge novella, e dunque pretendere di essere ga-
rantito dalla propria assicurazione. Per conseguenza
venivano liqui dati i danni subiti dal Livier i, per le voci di
danno biologico e morale e come danno patrimoniale per
la perdit a totale dell a capacità lav orativa, nonché come
danno pat rimoniale per spese di ass istenza, di v iaggio e
per ulteriori spese future, nello importo globale di Euro
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
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1.043.027,40 oltre interessi e rivalutazione secondo i
criteri delle S .U. 17 febbraio 1995 n. 1712 e successi ve
conformi.
4. Contro la decisione del tribunale proponevano ap-
pello principale al Ras e appelli incidentali i Rubin e il
Livieri Luca.
4.1. La Assicuratrice deduceva che erroneamente era
stata condannata a garantire il proprio assicurato, in
quanto al momento dello incidente, avvenuto il (omissis)
non era ancora entrata in vigore la legge novella n.142 del
1992, che aveva modif‌icato il testo dello art. 4 della legge
1969 n.990 che escludeva la copertura assicurativa nei
confronti del proprietario assicurato. Chiedeva in subor-
dine la riduzione del quantum liquidato sia per il danno
morale che per la decorrenza degli interessi per la somma
accordata per la perdita della capacità lavorativa, sia in
ordine alle spese di assistenza per malattia.
4.2. Appello incidentale era proposto dai signori Rubin
che contestavano la opponibilità del giudicato penale, non
essendosi costituiti parti civili, e chiedevano la riforma
della decisione ed in via subordinata di essere garantiti
dalla assicurazione essendo il giovane Walter non condu-
cente ma terzo trasportato.
4.3. Ulteriore appello incidentale era proposto dal
Livieri, che eccepiva la inammissibilità della nuova linea
difensiva proposta dall’assicuratore, tenuto in solido con
i Rubin al risarcimento dei propri danni, che dovevano
essere meglio valutati anche in relazione, e comunque de-
ducendo che lo assicuratore doveva manlevarlo in ordine
agli eventuali danni da riconoscere ai Rubin.
5. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22
maggio 2007, non notif‌icata, così decideva:
a. in parziale riforma della sentenza del tribunale riget-
ta le domande formulate dai Rubin e dal Livieri nei con-
fronti della Ras, così accogliendo lo appello della stessa;
b. riduce l’ammontare del risarcimento del danno
dovuto dai Rubin nei confronti del Livieri in relazione al
calcolo di interessi ed accessori, per mantenendo fermo il
capitale e la rivalutazione - vedi amplius in dispositivo.
c. rigetta nel resto gli appelli incidentali dei Rubin e
di Livieri ;
d. condanna in solido i Rubin ed il Livieri a rifondere le
spese dei due gradi del giudizio in favore della Ras;
e. condanna i Rubin in solido a rifondere al Livieri le
spese dei due gradi del giudizio.
6. Contro la decisione hanno proposto:
6.1. Ricorso principale di Rubin Dino e Claudio, notif‌i-
cato il 20 ottobre 2007, aff‌idato a cinque motivi e relativi
quesiti. A tale ricorso resiste la RAS, ora Allianz spa, con
controricorso, e con controricorso incidentale condiziona-
to il Livieri;
6.2. Ricorso incidentale autonomo, contestuale al con-
troricorso e di seguito al ricorso incidentale condizionato,
viene svolto dal Livieri, con articolati motivi e nei confronti
della Ras, censure che contestano la esclusione della RAS
dalla copertura assicurativa per effetto dello ius superve-
niens e per il dovere del giudice nazionale di conformarsi
alle tre direttive CEE che regolano le garanzie del terzo
trasportato; e nei confronti di RAS e dei Rubin in punto di
riduzione del danno per il calcolo degli interessi compen-
sativi ed in punto di esclusione della voce di risarcimento
del c.d. danno esistenziale, come danno non patrimoniale,
incluso nella perdita della vita di relazione in chi è reso
totalmente e permanentemente invalido.
Nel punto b. 4 del ricorso incidentale Livieri si solleva
questione pregiudiziale europea in relazione al ritardato
adempimento del legislatore italiano nel rendere comple-
ta la tutela del terzo trasportato ancorché proprietario ma
non conducente del mezzo assicurato, sempre che non sia
possibile la disapplicazione delle norme nazionali ritenen-
do immediatamente precettive le direttive Europee citate
in ricorso. Allianz e Livieri hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
7. Il ricorso principale di Rubin Dino e Claudio, aff‌idato
a cinque motivi, deve essere rigettato; deve invece acco-
gliersi nei sensi di cui alla presente argomentata motiva-
zione il ricorso incidentale autonomo svolto dal Livieri,
restando assorbito il ricorso incidentale condizionato. La
motivazione segue il seguente ordine logico espositivo:
7.A. Esame della questione pregiudiziale europea in re-
lazione alla pretesa della assicurazione solidale italiana di
non riconoscere tale solidarietà nei confronti del proprio
assicurato in quanto proprietario trasportato.
7.B. Esame del ricorso principale dei Rubin.
7.C. Esame dei ricorsi incidentali del Livieri.
In tali esami si terrà conto e delle memorie e delle
argomentazioni proposte dalle controparti costituite.
7.A. Esame della questione pregiudiziale europea.
La questione è sollevata dal Livieri nel ricorso inciden-
tale al punto b, 1 4 pag 43 e seguenti, con la intitolazione
del paragrafo come error in iudicando e vizio della motiva-
zione, in regime di quesiti, essendo la sentenza di appello
pubblicata il 22 maggio 2007. Si deduce la violazione da
parte del diritto vigente italiano, fermo restando che la
novellazione dello art. 4 della legge 1969 n. 990 ad opera
dello art. 28 della legge 1992 n.142, non si adegua ai prin-
cipi di diritto comune Europeo ed in particolare alle tre
direttive comunitarie indicate come 72-166 CEE, 84-5 CEE
e 90 -233 CEE, e si propone la mancata disapplicazione
delle norme di diritto interno con esse contrastati.
il quesito di diritto, a ff 48, è esposto nei seguenti ter-
mini;
“l’art. 3 n. 1 della direttiva del consiglio 24 aprile 1912, 12
- 166 CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della re-
sponsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli
e di controllo dello obbligo di assicurare tale responsabilità
- prima direttiva - osta a che lo assicuratore possa valersi
di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo
di negare il risarcimento dei terzi vittime di un sinistro
causato da un veicolo assicurato; l’art. 3 n. 1 della prima
direttiva, lo art. 2 n. 1 della seconda direttiva - direttiva del
Consiglio 84-5 CEE - e l’art. 1 della terza direttiva 90-232
hanno quale obbiettivo di garantire che la assicurazione

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