Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 4 APRILE 2013, N. 15708
(UD. 18 DICEMBRE 2012)
PRES. MARZANO – EST. DOVERE – P.G. SCARDACCIONE (PARZ. DIFF.) – RIC. GIGLI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Prelievo ematico y Richiesta formulata dalla
polizia giudiziaria y Consenso espresso dall’impu-
tato y Necessità y Esclusione y Mancato espresso
dissenso y Suff‌icienza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora si verta
nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 186 c.d.s. (con-
ducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto
per questo a cure mediche), l’accertamento del tasso
alcolemico può essere legittimamente effettuato anche
sulla sola base della richiesta formulata dalla polizia
giudiziaria, senza necessità di uno specif‌ico consenso
dell’interessato, salvo quello eventualmente richiesto
dalla natura delle operazioni sanitarie che siano stru-
mentali al detto accertamento, quali possono essere
costituite, in particolare, dal prelievo ematico, doven-
dosi tuttavia escludere, in tal caso, che sia richiesto un
consenso in forma espressa, essendo invece suff‌iciente
la mancanza di un espresso dissenso, sempre che,
naturalmente, sia sussistente la condizione costituita
dalla obiettiva necessità di sottoposizione del soggetto
a cure mediche, in conseguenza dell’incidente in cui è
stato coinvolto. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 191) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento, in quanto esclu-
de espressamente la necessità del consenso dell’imputato al prelievo
ematico, si veda Cass. pen., sez. IV, 1° marzo 2012, Pasolini, in questa
Rivista 2012, 762. In senso conforme si esprimono inoltre Cass. pen.,
sez. IV, 28 gennaio 2009, Ahmetovic, ivi 2009, 605, Cass. pen., sez. IV,
18 ottobre 2007, Saltari, ivi 2008, 772 e Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre
2003, Carloni, ivi 2004, 514, che escludono la legittimità del predetto
esame medico, solo qualora venga effettuato, in assenza di consenso
della parte, al di fuori dei normali protocolli medici di pronto soccor-
so e quindi in assenza di una reale necessità. Condivide il medesimo
orientamento, anche per l’ipotesi in cui il soggetto coinvolto nel sini-
stro e bisognoso di cure mediche si trovi sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, Cass. pen., sez. IV, 28 luglio 2006, Usai, ivi 2007, 693.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza emessa l’8 giugno 2012 la Corte di Ap-
pello di Firenze riformava la condanna alla pena di mesi
sei di arresto ed euro sei mila di ammenda, pronunciata
dal Tribunale di Firenze nei confronti di Gigli Giuliana,
per essersi questa posta alla guida di un veicolo in stato di
ebbrezza alcolica, fatto aggravato dall’aver causato un in-
cidente stradale, limitatamente alla mancata concessione
delle attenuanti generiche, che concedeva rideterminan-
do la pena.
2. In particolare, il giudice di secondo grado riteneva
non fondato il motivo di appello che asseriva l’lnutilizza-
bilità dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica
per essere mancante la prova del consenso dell’imputata
al prelievo, reso necessario dal fatto che quello era stato
effettuato su richiesta degli operanti e non a f‌ini terapeu-
tici, ed altresì per l’esser stato omesso l’avviso alla Gigli
del diritto di farsi assistere da un difensore.
La Corte di Appello rigettava la censura rilevando che
“non può dubitarsi del consenso della Gigli” atteso che il
prelievo ematico era stato effettuato durante il ricovero
presso una struttura ospedaliera pubblica e che il referto
medico è documento che, in quanto tale, non richiede
avviso di deposito.
3. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputata
l’avv. Riccardo Gilardoni.
3.1. Con un primo motivo si deduce l’inutilizzabllltà
dell’accertamento costituito dall’esito degli esami clinici
eseguiti sull’imputata presso il pronto soccorso, con l’ef-
fetto della necessità di pronunciare l’assoluzione della
Gigli perché il fatto non sussiste.
Rileva infatti l’esponente che “è del tutto fallace Il po-
stulato secondo il quale l’essere stato eseguito il prelievo
ematico in presidio ospedaliero valga a far presumere il
consenso in proposito dell’odierna imputata”. Si rimarca
che in presenza di una espressa richiesta formulata dalla
polizia giudiziaria non è possibile presumere che il pre-
lievo non è stato eseguito in ragione di tale richiesta. Il
fatto che il prelievo sia stato eseguito pochi minuti prima
del completamento delle operazioni di dimissioni della
paziente, e a quasi due ore di distanza dal suo arrivo al
pronto soccorso, dimostrano che il prelievo non è stato
originato da alcuna ragione di cura ma dal solo f‌ine di dare
riscontro alla richiesta della polizia giudiziaria.
Con un secondo motivo di ric orso si deduce che la
Corte di appello, dopo aver affermato che le ragioni per
le quali risultav ano concedibili le attenuanti generiche
militavano anche per la conce ssione del benef‌icio dell a
sospensione condizionale della pena, espressamente ri-
chiesto dall’appella nte, non ha tuttavia dis posto in modo
conforme, riformando la sentenza di primo grado unica-
mente quanto alla concessione delle attenuanti generi-
che e alla entità della pena.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.
5.1. In primo luogo va ricordato che “lo stato di eb-
brezza del conducente di veicoli può essere accettato e
provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè
unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura
indicate nell’art. 379 reg. atto esec. C.d.S.” (Cass. S.U.
sent. n. 1299 del 27 settembre 1995; Cass. sez. IV, sent. n.
39057 del 4 maggio 2004; Cass. sez. IV, sent. n. 22274 del 28
febbraio 2008, P.G. in proc. Gelmett, Rv. 240173).
Pertanto, possono darsi modalità di accertamento
alternative all’analisi dell’aria alveolare espirata; e tra
quelle si colloca il risultato di analisi eseguite a seguito di
prelievo ematico, qualora il giudice di merito, con motiva-
zione congrua e logica, ritenga attendibili le rlsultanze di
tale accertamento.
Essendo non controverso che l’imputata venne con-
dotta presso il pronto soccorso in quanto bisognevole di
cure a causa dell’incidente stradale nel quale era rimasta
coinvolta, e non per accertare se fosse in stato di ebbrezza,
la questione posta dalla ricorrente attiene al rapporto tra
la richiesta avanzata dalla polizia giudiziaria, avente ad
oggetto l’accertamento del tasso alcolemico, e gli accer-
tamenti sanitari; ovvero se il fatto che sia stata fatta tale
richiesta - e che essa si ponga, secondo l’esponente, quale
causa unica del prelievo - conduca ad escludere l’appli-
cabilità del principio secondo il quale i risultati del pre-
lievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali
protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero
presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di un
incidente stradale, sono utilizzabili per l’accertamento
del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza,
trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la
documentazione medica, e restando irrilevante, al f‌ine
dell’utilizzabilltà processuale, la mancanza del consenso
(tra le molte, Cass. sez. IV, sent. n. 1827 del 4 novembre
2009, Rv. 245997; Cass. sez. IV, sent. n. 4118 del 9 dicembre
2008, Rv. 242834).
5.2. Escluso che la doglianza voglia offrire una rico-
struzione evocatrice di una esecuzione del prelievo
secondo modalità diverse da quelle previste dalla norma
appena citata (la ricorrente non contesta che il prelievo
venne effettuato su richiesta della p.g. in occasione del
ricovero per l’apprestamento degli accertamenti diagno-
stici imposti dal sinistro stradale in cui lo stesso era stato
coinvolto), essa rappresenta più o meno esplicitamente
che in presenza della richiesta della p.g. occorreva Il con-
senso dell’imputata, diversamente da quanto accade se il
prelievo è operato in seno agli accertamenti diagnostici
compiuti nell’apprestamento di cure mediche.
Il rilievo è destituito di fondamento.
5.3. Il tema dell’incidenza del consenso dell’interessato
all’esecuzione dell’accertamento volto ad accertare il
tasso alcolemico emerge con estrema frequenza e merita
qualche puntualizzazione.
Come mostra anche la tesi formulata dalla ricorrente,
quello del consenso è argomento che tende ad essere in-
trecciato all’altro del rapporto intercorrente tra la richie-
sta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico e le
cure mediche di cui pure parla il comma 5 dell’art. 186. Si
assume che non è necessario il consenso dell’interessato
quando il prelievo ematico trovi causa nelle cure da appre-
stare all’interessato. La tesi, peraltro, ha due varianti. Per
una, la più estrema, slffatta ipotesi ricorre solo nell’ipotesi
in cui l’accertamento del tasso alcolemico sia disposto
in funzione delle cure da apprestare al paziente, sicchè
allorquando la p.g. faccia richiesta di rilevare, tra gli al-
tri parametri ricercati ai f‌ini diagnostici, anche il tasso
alcolemico occorrerebbe uno specif‌ico consenso dell’inte-
ressato. Per l’altra è suff‌iciente che siano in essere accer-
tamenti medici; in questo caso la richiesta della Polizia
stradale non costituisce altro che un ampliamento dello
spettro delle indagini richieste dal protocollo sanitario. In
ogni caso, per le tesi in parola, quando l’accertamento non
risulta necessario ai f‌ini diagnostici e terapeutici occorre
il consenso dell’interessato per la sua esecuzione ed in
mancanza di questo l’atto risulterà inutilizzablle ai f‌ini di
prova nel giudizio penale.
5.4. Ad avviso di questa Corte una simile impostazione
nuoce alla migliore ricostruzione del quadro giuridico.
Occorre muovere dal testo dell’art. 186, comma 5 C.d.S.
La disposizione menziona i “conducenti coinvolti in inci-
denti stradali e sottoposti alle cure mediche”, delineando
una oggettiva condizione di aff‌idamento della persona di
cui trattasi al personale medico per l’apprestamento di
cure. Questa sola condizione è suff‌iciente perché la Polizia
stradale possa avanzare la richiesta dell’accertamento del
tasso alcolemico. Non è senza signif‌icato che la norma si
riferisca all’accertamento - ovvero al complesso di opera-
zioni necessarie alla conoscenza del dato ricercato - e non
ad un particolare tipo di operazione - in tesi, Il prelievo
ematico (ma l’evoluzione tecnico-scientif‌ica lascia ipotiz-
zare che in futuro potranno aversi nuove metodiche). Si
vuoi dire che non assume rilevanza che le operazioni utili
all’accertamento siano o meno già state poste in campo per
ragioni sanitarie; quindi, che il prelievo sia stato già ese-
guito per rilevare parametri sulla base dei quali assumere
decisioni terapeutiche o che venga eseguito unicamente
per le necessità di accertamento del tasso alcol emico a
f‌ini di prova giudiziaria.
La previsione normativa ha infatti lo scopo di garantire
che un accertamento che può richiedere atti invasivi, come
può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale
attrezzato della necessaria competenza e in un contesto
idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza.
II secondo dato che è bene mettere a fuoco è l’assenza
di ogni riferimento al consenso dell’interessato nel testo
dell’art. 186 comma 5. Proprio perché espressamente pre-
sa in considerazione dal legislatore, qualora la richiesta
della Polizia stradale avesse bisogno di essere seguita dal
consenso dell’interessato per poter condurre all’acquisi-
zione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma
lo avrebbe previsto In modo esplicito. AI contrario, la sola
condizione posta dall’art. 186, comma 5 (e, mutatis mu-
tandis, dall’art. 187, comma 3), è quella sopra ricordata,
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dell’essere in presenza di “conducenti coinvolti in inciden-
ti stradali e sottoposti alle cure mediche”.
5.5. Tra accertamento del tasso alcolemico richiesto
dagli organi procedenti e consenso dell’interessato non vi
è quindi alcun nesso; o meglio ancora, come subito si ve-
drà, alcun nesso ‘diretto’.
É quindi pienamente da condividere il principio più
volte ribadito da questa Corte secondo il quale “I risultati
del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso
una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente
stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per
l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trat-
tandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la docu-
mentazione medica e restando irrilevante, ai f‌ini dell’uti-
lizzabilità processuale, la mancanza del consenso” (sez.
IV, n. 1827 del 4 novembre 2009, Boraco, Rv. 245997; sez.
IV, Sentenza n. 4118 del 9 dicembre 2008, Rv. 242834).
Ovviamente, il riferimento alla natura di documento
dell’atto che riporta l’esito dell’accertamento è pertinente
ove questo non sia stato eseguito su richiesta della Polizia
stradale. In questo secondo caso, infatti, l’atto rappresenta
vera e propria attività di p.g. compiuta a mezzo di persone
dotate delle necessarie competenze tecniche (art. 348,
comma 4 cod. proc. pen.) e, quanto alla sua acquiSizione
ed utilizzabilità al f‌ini del giudizio, soggiace alla disciplina
degli atti irripetibili (art. 431 cod. proc. pen.).
La distinzione tra le due modalità di formazione del
dato ‘valore del tasso alcolemico’ è puntualmente colta
nella pronuncia di questa Corte per la quale “i risultati del
prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soc-
corso successive ad incidente stradale e non preordinato
a f‌ini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili
per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza,
senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato. In
applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per
il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un ri-
f‌iuto al prelievo ematico se sia f‌inalizzato esclusivamente
all’accertamento della presenza di alcol nel sangue (sez.
IV, n. 26108 del 16 maggio 2012, Pesaresi, Rv. 253596; sez.
IV,. n. 10286 del 4 novembre 2008, Esposito, Rv. 242769).
5.6. II principio appena ricordato merita di essere
condiviso; e tuttavia la sottolineatura della necessità di un
previo consenso dell’interessato all’esecuzione del prelie-
vo ematico (rectius: delle operazioni funzionali all’accer-
tamento del tasso alcolemico) va ulteriormente esplicata,
onde evitare possibili fraintendimenti.
Come già osservato, può accadere che la Polizia strada-
le si limiti a chiedere che sul campione ematico prelevato
a f‌ini sanitari venga eseguita anche la ricerca del tasso
alcolemico (o della presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope: art. 187 C.d.S.). In simili casi il tema del
consenso (informato) non assume alcun rilievo, poiché
esso è già stato prestato ai sanitari (si è infatti consentito
al prelievo) oppure non è necessario perchè ricorre una
delle situazioni nelle quali la previa acquisizione del con-
senso non è richiesta (emergenza sanitaria, ad esempio).
Né può affermarsi un diritto dell’interessato ad esprimere
uno specif‌ico consenso sulla rllevazlone del tasso alcole-
mico, poiché si tratta di un accertamento non Invasivo che
integra attività di ricerca della prova di un reato.
Nel caso in cui il prelievo venga eseguito - sul soggetto
sottoposto a cure mediche - unicamente per l’intervenuta
richiesta degli organi procedenti, la previsione del rif‌iuto
quale nucleo di un illecito penale dimostra che l’interes-
sato è chiamato a prestare il proprio consenso all’atto (e
d’altronde non si vede perché il consenso dovrebbe essere
necessario in caso di prelievo per f‌inalità sanitarie ma non
ove si perseguano f‌inalità di accertamento del reato), per-
ché solo su tale presupposto è ipotizzablle un rif‌iuto. Que-
sta Corte, invero, ha chiarito in una recente pronuncia che
dalla previsione degli illeciti penali incentrati sul rif‌iuto di
sottoporsi all’accertamento discende che l’art. 186 (come
l’art. 187) non prevede alcun preventivo consenso del-
l’interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere
opposto è il rif‌iuto al controllo; e la sanzione penale che
accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risul-
ta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso
al prelievo dei campioni (sez. IV, n. 8041 del 21 dicembre
2011, Pasolini, Rv. 252031).
L’affermazione merita di essere ulteriormente espli-
cata. Nel caso Pasolini la Corte si è interrogata sulla
fondatezza dell’ipotesi per la quale il difetto di consenso
al prelievo del campione possa costituire una causa di
inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, in
ragione dei principi di natura costituzionale evocabili in
argomento. Ipotesi che il giudice di legittimità ha escluso,
ricordando che la Corte Costituzionale, con sentenza n.
238/1996, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p.,
comma 2, “nella parte in cui consente che il giudice,
nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che
comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato
o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specif‌ica-
mente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”, ha
anche segnalato come “ .... in un diverso contesto, che è
quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il
legislatore - operando specif‌icamente il bilanciamento tra
l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garan-
zia costituzionale della libertà personale - abbia dettato
una disciplina specif‌ica (e settoriale) dell’accertamento
(sulla persona del conducente in apparente stato di eb-
brezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti)
della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata
e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo
bensì in entrambi i casi la possibilità del rif‌iuto dell’accer-
tamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale
per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e coo-
perare all’acquisizione probatoria) disciplina - questa
- la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente
esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata)
proprio denegando, tra l’altro, la denunziata violazione
dell’art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata
normativa di tale accertamento non consente neppure di
ipotizzare la violazione della riserva di legge”. Sulla scorta
delle affermazioni rese dal giudice delle leggi si è quindi
concluso che quello ha riconosciuto, nelle due pronunce
sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice

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