Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 4 MARZO 2013, N. 5327
PRES. FINOCCHIARO – EST. DE STEFANO – P.M. X (CONF.) – RIC. G.T. C. AXA
ASSIC. SPA
Concorrenza sleale y Azione per la repressione
della concorrenza y Risarcimento del danno y Intesa
orizzontale tra compagnie assicuratrici y Pagamen-
to di premi superiori al dovuto y Diritto dell’assicu-
rato ad ottenere il risarcimento y Sussistenza.
. L’assicurato ha diritto di ottenere dalla compagnia di
assicurazione il risarcimento del danno patito a causa
dell’incremento dei premi dovuto alla partecipazione
della compagnia ad un’intesa anticoncorrenziale san-
zionata dall’Autorità garante della concorrenza e del
mercato. (Mass. Redaz.) (l. 10 ottobre 1990, n. 287, art.
2; l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33; c.c., art. 2697; c.c.,
art. 2729) (1)
(1) Sentenza interessante che riporta alla ribalta le intese illecite fra
le compagnie di assicurazioni sanzionate dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato con provvedimento 28 luglio 2000. Nella
sentenza in commento si ribadisce quanto già affermato da Cass. civ.
20 giugno 2011, n. 13486, in Ius&Lex dvd n. 2/2013, ed. La Tribuna,
ovvero che gli atti del procedimento in esito al quale l’Autorità ga-
rante per la concorrenza ed il mercato ha accertato la sussistenza
dell’illecito anticoncorrenziale ed irrogato alla compagnia di assicu-
razione una sanzione costituiscono una prova privilegiata a favore
dell’assicurato–consumatore. Quest’ultimo ha diritto - si veda in tal
senso Cass. civ. 26 giugno 2011, n. 11610, ibidem - di avvalersi della
presunzione che il premio corrisposto sia stato superiore a quanto
dovuto per effetto del comportamento collusivo della compagnia di
assicurazione, in misura corrispondente all’aumento dei premi ri-
spetto alla media europea. La compagnia può fornire prova contraria
concernente sia la sussistenza (o la interruzione) del nesso causale
tra l’illecito concorrenziale e il danno sia l’entità di quest’ultimo.
Qualora, tuttavia, essa abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti
all’Autorità, riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni
generali attinenti ai dati inf‌luenti sulla formazione dei premi nel
mercato delle polizze assicurative, già tenute presenti dall’Autorità,
ma deve fornire precise indicazioni di situazioni e comportamenti
specif‌ici dell’impresa interessata e del singolo assicurato, idonei a
dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla
partecipazione all’intesa illecita ma da altri fattori. Così Cass. civ. 9
maggio 2012, n. 7039, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È stata depositata in cancelleria la seguente rela-
zione ai sensi dell’art. 380-bis c. p. c., datata 4 luglio 2012,
regolarmente comunicata al pubblico ministero e noti-
f‌icata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso
la sentenza della corte di appello di Napoli n. 292 del 26
marzo 2010:
“1. - G.T. ricorre - aff‌idandosi a tre motivi - avverso la
sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettata
la sua domanda, proposta ai sensi dell’art. 33 della L. 10
ottobre 1990, n. 287, di condanna della AXA assicurazioni
spa al risarcimento del danno cagionatogli dall’incre-
mento dei premi di assicurazione RCA da lui corrisposti
a controparte in relazione ad un’autovettura di sua pro-
prietà per il periodo dal 10 luglio 1998 al 10 luglio 1999, in-
cremento dipeso dalla partecipazione della compagnia di
assicurazioni ad un’intesa anticoncorrenziale, sanzionata
con disposizione 28 luglio 2000 dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Resiste con controricorso
l’intimata.
2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
- ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c. p. c., essendo
oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c. p. c.
(inserito dall’art. 47, comma 1 lett. a), della L. 18 giugno
2009, n. 69) - per essere ivi accolto per manifesta fonda-
tezza, per quanto appresso specif‌icato.
3. Il ricorrente sviluppa tre motivi:
- con un primo - di violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 e 33 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, 41 della Co-
stituzione, “81 CE”, 2043 - 2697 - 2729 c. c., 115 c. p. c. e
dell’intera L. 273 del 12 dicembre 2002 - lamenta avere la
corte territoriale malamente applicato il principio di di-
stribuzione dell’onere della prova, anche con riferimento
ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte; e
deduce che le circostanze indicate nella motivazione della
sentenza impugnata quali prove dell’interruzione del nes-
so causale non possono qualif‌icarsi tali in base ai criteri
dettati dall’art. 2697 c. c. e art. 115 c. p. c., trattandosi di
mere affermazioni generiche, non assistite da alcuna al-
legazione e malamente qualif‌icate come fatti notori dalla
corte territoriale; mentre la L. 12 dicembre 2002, n. 273,
non fornisce alcuna conferma delle circostanze dedotte
dalla convenuta, essendosi limitata ad introdurre misure
per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concor-
renza nel settore delle assicurazioni;
- con un secondo, di vizio motivazionale, lamenta avere
la corte territoriale: mancato di indicare su quali elementi
di prova si fondi il suo convincimento, sì da consentire un
adeguato controllo delle ragioni della decisione; omesso
qualsiasi comparazione fra gli elementi presuntivi in fa-
vore dell’esistenza del nesso causale e del danno, invocati
f‌in dalla citazione, e gli argomenti ugualmente presuntivi
addotti dalla convenuta in contrario, sì da valutarne ri-
levanza ed eff‌icacia, gli uni rispetto agli altri; fondato le
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sue argomentazioni senza riferimento alla posizione del
singolo attore in giudizio, motivando in termini generici e
riferibili a chiunque;
- con il terzo motivo denuncia ancora insuff‌iciente mo-
tivazione, per avere la Corte di appello omesso di prendere
in esame tutti gli elementi accertati e documentati nello
stesso provvedimento dell’AGCM n. 8654/2000 a dimo-
strazione della connessione causale fra l’illecito scambio
di informazioni fra le compagnie assicuratrici e l’aumento
dei premi.
4. I tre motivi, partitamente contestati dalla controri-
corrente, possono essere congiuntamente esaminati, per-
ché connessi: ed essi paiono sono fondati, con particolare
riguardo all’insuff‌icienza della motivazione.
5. La giurisprudenza di questa corte è ormai univoca
nell’affermare che, nel giudizio promosso dal consumatore,
ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi
patito in conseguenza di un’illecita intesa restrittiva della
concorrenza posta in essere dal professionista:
- gli atti del procedimento, in esito al quale l’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato
la sussistenza di un’intesa orizzontale tra compagnie
assicuratrici ed irrogato al professionista una sanzione,
costituiscono una prova privilegiata, nel senso che al
professionista è consentito fornire la prova contraria dei
fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile
rimettere in discussione i fatti costitutivi dell’affermazio-
ne di sussistenza della violazione della normativa in tema
di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio
od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede
(Cass. 20 giugno 2011, n. 13486);
- l’assicurato ha il diritto di avvalersi della presunzione
che il premio corrisposto sia stato superiore al dovuto
per effetto del comportamento collusivo della compagnia
assicuratrice convenuta, in misura corrispondente all’in-
cremento dei premi rispetto alla media Europea, con la
conseguenza che la medesima compagnia può fornire
prova contraria concernente sia la sussistenza (o la inter-
ruzione) del nesso causale tra l’illecito concorrenziale e il
danno sia l’entità di quest’ultimo; qualora, tuttavia, essa
abbia partecipato al giudizio svoltosi davanti all’Autorità,
riportando condanna, non può limitarsi a considerazioni
generali attinenti ai dati inf‌luenti sulla formazione dei
premi nel mercato delle polizze assicurative, già tenute
presenti dall’Autorità, ma deve fornire precise indicazioni
di situazioni e comportamenti specif‌ici dell’impresa inte-
ressata e del singolo assicurato, idonei a dimostrare che il
livello del premio non è stato determinato dalla partecipa-
zione all’intesa illecita ma da altri fattori (Cass. 26 maggio
2011, n. 11610);
- l’impresa assicuratrice, dal canto suo, può fornire pro-
va contraria in ordine all’interruzione del nesso causale
fra illecito anticoncorrenziale e danno, ma deve artico-
larla sugli aspetti non def‌initi dal provvedimento ammini-
strativo di accertamento (Cass. 9 maggio 2012, n. 7039);
- la prova dell’insussistenza del nesso causale non può
essere tratta da considerazioni di carattere generale at-
tinenti ai dati che inf‌luiscono sulla formazione dei premi
nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve
riguardare situazioni e comportamenti che siano specif‌ici
dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola
impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola
polizza, e che valgano a dimostrare che - nel caso oggetto
di esame - il livello del premio non è stato determinato
dalla partecipazione all’intesa illecita; occorrerebbe cioè
dimostrare (in ipotesi) che la compagnia assicuratrice
convenuta in giudizio ebbe a discostarsi dal trend degli
aumenti accertato dall’AGCM e comune alle altre; o che
la compagnia versava in peculiari diff‌icoltà economiche,
che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che
il contratto copriva particolari rischi, normalmente non
inclusi nella polizza; o che si riferiva ad assicurati il cui
comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosi-
tà; e cosi via: circostanze tutte che non basta siano generi-
camente affermate, ma che debbono essere documentate,
indicando se del caso i criteri seguiti per la determinazione
dei premi, gli elementi di costo gravanti sulla compagnia
nel periodo dell’illecito, rispetto a quello precedente o
successivo, i bilanci, e cosi via (in sensi analoghi, fra le al-
tre: Cass. 29 agosto 2011, n. 17702; Cass. 31 agosto 2011, n.
17891; Cass., nn. 10211 e 10212 del 2011, n. 13486 del 2011;
Cass. 20 dicembre 2011, nn. 27570, 27571, 27572, 27573 e
27574; Cass. 9 maggio 2012, nn. 7040, 7045, 7046).
6. Al contrario, le generiche argomentazioni contenu-
te nella sentenza impugnata non costituiscono logica e
congruente motivazione della decisione di rigetto della
domanda attrice: si propone pertanto l’accoglimento del
ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio
alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione,
aff‌inché decida la controversia uniformandosi ai principi
enunciati al paragrafo 5 e provveda anche in ordine alle
spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma
entrambe le parti hanno presentato memoria e chiesto di
essere ascoltate in camera di consiglio.
II. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella
camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i mo-
tivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione
e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giu-
stif‌icarsi il suo superamento alla stregua delle repliche
contenute nella memoria della controricorrente. Infatti, il
precedente richiamato (Cass. 17884 del 2012), da un lato,
non si riferisce a fattispecie del tutto analoga a quella
per cui è causa, ma, dall’altro lato, soprattutto risulta del
tutto isolato (tanto che neppure si prospetta un contra-
sto giurisprudenziale, correttamente inteso) rispetto alle
numerose pronunce di segno opposto rese da questa Corte
ed indicate nella relazione, al cui orientamento, basato su
di un rigoroso e compiuto sviluppo della disamina dei pre-
supposti (fattuali e di diritto) della fattispecie generale,
alla quale sicuramente si riconduce - a differenza, come
detto, di quella oggetto del precedente richiamato dalla
controricorrente - quella particolare oggi esaminata, ritie-
ne fermamente il Collegio doveroso assicurare continuità.
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III. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c. p. c., il
ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza
e rinvio alla corte di appello di Napoli, in diversa compo-
sizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, di
cui appare opportuna la liquidazione in considerazione di
quello che sarà il complessivo esito del giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 22 FEBBRAIO 2013, N. 8745
(C.C. 16 NOVEMBRE 2012)
PRES. ESPOSITO – EST. VERGA – P.M. P.M. GALASSO (CONF.) – RIC. GAROFANO
Strade y Private e pubbliche y Cartelli pubblicitari
y Installazione y Abusiva y Principio di specialità tra
la norma penale e la norma amministrativa y Opera-
tività y Esclusione.
. La conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 633 c.p. nel
caso di collocazione abusiva di cartelloni pubblicitari
su aree stradali o in vista di esse non è esclusa dalla
previsione del fatto anche come illecito amministrati-
vo, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 285/1992 (C.d.S.)
e dell’art. 24 del D.L.vo n. 507/1993, non operando al
riguardo il principio di specialità di cui all’art. 98 della
legge n. 689/1981, dal momento che, presupponendo
questo l’identità del fatto inteso come fattispecie tipi-
ca astratta, quello previsto dalla norma penale non ha
nulla a che vedere con la circolazione stradale e con
il controllo sulle pubbliche aff‌issioni, tutelando essa
soltanto l’inviolabilità del patrimonio immobiliare.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 633; nuovo c.s., art. 23; d.l.vo
15 novembre 1993, n. 507, art. 24; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 98) (1)
(1) Nello stesso senso della massima in commento, si veda Cass.
civ., 10 agosto 2007, n. 17625, in Ius&Lex dvd n. 2/13, ed. La Tribuna,
che riconosce l’illecito amministrativo per il caso in cui l’aff‌issione
abusiva di cartelli pubblicitari, pur essendo posta in terreni privati,
sia visibile da una strada pubblica. In senso nettamente contrario si
esprimeva Trib. pen. Catania, 31 maggio 2004, in questa Rivista 2004,
857 con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali, che escludeva
il reato ex art. 633 c.p., per il caso di installazione di pubblicità in
terreni limitrof‌i ad una strada extraurbana, qualora gli stessi risul-
tassero abbandonati o “comunque destinati ad una utilizzazione non
signif‌icativamente ostacolata dai cartelloni medesimi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 26 marzo 2012 il Tribunale del
riesame di Cosenza, in parziale accoglimento dell’istan-
za di riesame avanzata da Garofano Egidio Salvatore, in
qualità di legale rappresentante della Aff‌italia outdoor
srl, avverso il decreto di convalida di sequestro emesso
dal pubblico ministero del Tribunale di Cosenza in data
15 dicembre 2011, avente ad oggetto gli impianti pub-
blicitari di proprietà della Aff‌italia outdoor srl, revocava
il provvedimento impugnato limitatamente all’ipotesi di
cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380/01, confermando nel resto il
provvedimento impugnato.
Riteneva il Tribunale sussistente il fumus in ordine al
contestato reato di cui all’art. 633 c.p..
Ricorre per Cassazione, a mezzo del suo difensore, Ga-
rofano Egidio deducendo che il provvedimento impugnato
è incorso in violazione degli artt. 25 Costituzione e 1 c.p.,
9 legge n. 689/81; 23 comma 13 quater del D.L.vo n. 285/92
Sostiene il ricorrente che l’attività di installazione di car-
telloni pubblicitari è attualmente disciplinata dal D.L.vo
n. 507/93 che prevede esclusivamente sanzioni ammini-
strative pecuniarie e accessorie in caso di inosservanza
delle disposizioni in esse contenute. Allo stesso modo l’art.
23 del codice della strada attribuisce all’ente proprietario
delle strade il potere di rilasciare l’autorizzazione all’in-
stallazione dei cartelli pubblicitari in presenza di deter-
minate condizioni e che anche in questo caso la violazione
della norma prevede una sanzione amministrativa.
Ritiene pertanto che la materia è disciplinata da dispo-
sizioni speciali e contesta l’affermazione del tribunale del
riesame che ha escluso che il principio di specialità impe-
disca l’applicazione con riferimento al’art. 633 c.p. in con-
siderazione della diversa obiettività giuridica delle norme
richiamate. Secondo il ricorrente l’affermazione si scon-
tra con il disposto dell’art. 9 L. n. 689/81 che disciplina il
concorso fra fattispecie penale e violazioni amministrative
e con la pacif‌ica interpretazione giurisprudenziale della
norma. Richiama sul punto la sentenza delle Sezioni Unite
del 28 ottobre 2010 n. 1963. Sottolinea l’esistenza di un
concorso apparente tra la fattispecie incriminatrice di cui
all’art. 633 e le violazioni amministrative di cui all’art. 24
del D.L.vo n. 507/93 e 23 del codice della strada, concorso
che deve essere risolto nel senso dell’applicabilità della
sola sanzione amministrativa per la ragione che l’illecito
amministrativo presenta carattere di specialità rispetto
a quello penale. A tale proposito sottolinea che l’art. 633
sanziona la condotta di chi invade arbitrariamente terreni
o edif‌ici altrui, pubblici o privati e rileva che, ammesso
che la collocazione di un cartello pubblicitario sul suolo
demaniale di proprietà di un ente realizzi la fattispecie
incriminatrice dell’art. 633 c.p., rimane il fatto che l’in-
stallazione dei cartelli pubblicitari senza l’autorizzazione
dell’ente proprietario della strada costituisce illecito
amministrativo previsto e sanzionato dai richiamati artt.
23 c.s. e 24 D.L.vo citato. Evidenzia che diversamente
opinando non solo si f‌inirebbe per sanzionare due volte il
medesimo illecito ma verrebbero completamente disap-
plicate, meglio rimarrebbero lettera morta, sia la disposi-
zione contenuta nell’art. 23, comma 13 quater uno c.s., sia
la disposizione contenuta nell’art. 24 D.L.vo 507/93.
Il ricorso è infondato alla luce delle considerazioni di
seguito espresse.
É vero come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza 28 ottobre 2010 n. 1963, richiamata
dal ricorrente, che il concorso di norme tra fattispecie
penali e violazioni amministrative (e quello tra norme che
prevedono violazioni amministrative) è disciplinato dal-
l’art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale
se “uno stesso fatto” è punito da una disposizione penale

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