Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 6 FEBBRAIO 2013, N. 5909
(UD. 8 GENNAIO 2013)
PRES. ROMIS – EST. BIANCHI – P.M. X (CONF.) – IMP. G.G.L.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcooltest y Rif‌iuto del conducente di
sottoporsi al test y Ipotesi di reato y Sussistenza y
Consenso tardivo e accettazione del test y Ipotesi
di ravvedimento operoso y Esclusione.
. Integra il reato di rif‌iuto di sottoporsi al test alcoli-
metrico, la condotta del conducente che esprime di-
chiaratamente la sua indisponibilità all’accertamento
disposto dagli agenti, a seguito di sinistro, a nulla
rilevando che lo stesso manifesti il proprio consenso
ad effettuarlo in un momento successivo, poichè non
esiste ravvedimento operoso da parte di chi abbia già,
col proprio rif‌iuto, consumato il reato. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354) (1)
(1) Interessante pronuncia in ordine alla quale non risultano prece-
denti editi. In relazione all’alcooltest, conferma la natura di atto di
polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex. art. 354, comma terzo,
c.p.p., Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 2004, P.M. in proc. Siciliano, in que-
sta Rivista 2005, 237; nello stesso senso, si esprime Cass. pen., sez. VI,
19 giugno 2003, Casula, in Ius&Lex dvd n. 2/2013, ed. La Tribuna. In
dottrina, si veda A. PACITTO, L’art. 186 del Codice della strada anche
alla luce della recente riforma, ivi 2012, 397.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La corte di appello di Torino, con sentenza del 2 mar-
zo 2012, ha confermato la condanna di G.G.L. alla pena di
quattro mesi di arresto e Euro 1600 di ammenda e alla san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un anno, per il reato di cui all’articolo
186, comma sette, del codice della strada. In data (omis-
sis), nei pressi di un centro commerciale di (…), il G. ,
uscendo dal parcheggio, urtava un’altra autovettura; con-
trollato dagli agenti intervenuti, alla richiesta di sottoporsi
al test alcolimetrico, il medesimo opponeva rif‌iuto; solo a
distanza di circa un’ora dal fatto dichiarava di essere di-
sponibile ad effettuare il predetto test che gli agenti però
non effettuavano. I giudici ritenevano la responsabilità
penale dell’imputato ed in particolare la corte di appel-
lo osservava che non era credibile la tesi del medesimo
secondo cui egli era stato preso da un attacco di panico e
per questa ragione aveva, almeno in un primo momento,
rif‌iutato il test; gli agenti operanti gli avevano spiegato con
precisione la natura e le caratteristiche del test, e non era
pertanto credibile la giustif‌icazione data secondo cui egli
lo aveva confuso con un accertamento medico rispetto al
quale nutriva una vera e propria fobia. Riteneva altresì la
sentenza che era irrilevante che il G. avesse manifestato,
dopo un certo periodo di tempo e dopo essersi consultato
telefonicamente, la disponibilità a sottoporsi al test; infat-
ti dopo il ripetuto allontanamento dell’imputato dal luogo
del fatto, si doveva ritenere che il test non poteva più
rivestire alcuna utilità probatoria trattandosi di un accer-
tamento la cui attendibilità dipende dalle circostanze e
modalità con cui lo stesso è effettuato, tra cui sicuramente
la tempestività. La corte riteneva parimenti irrilevante
ai f‌ini del decidere la escussione del farmacista circa la
assunzione di farmaci a base alcolica all’epoca del fatto
nonché quella del medico che aveva in cura l’imputato.
Da ultimo la corte respingeva le richieste riferite al tratta-
mento sanzionatorio condividendo le negative valutazioni
sulla complessiva condotta dell’imputato sia al momento
del fatto sia in sede processuale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato. Deduce violazione dell’articolo 606 lettera
e) cod. proc. pen, per mancanza e/o illogicità di motiva-
zione; la motivazione con la quale la corte d’appello ha
ritenuto sussistente il reato nonostante la disponibilità
dell’imputato a sottoporsi al test, successivamente ma-
nifestata, sarebbe illogica. Anche a distanza di un’ora il
test avrebbe potuto documentare lo stato di ebbrezza e di
conseguenza la disponibilità del medesimo a sottoporsi ad
alcoltest a distanza di qualche decina di minuti dall’ori-
ginaria richiesta, impedisce di ritenere integrato il reato.
Deduce altresì difetto di motivazione per quanto riguarda
la valutazione delle condizioni psichiche dell’imputato;
il certif‌icato medico dello Dott. P.L., prodotto in giudizio,
attestava che il G. era soggetto, in situazioni di stress, ad
attacchi di panico, con reazioni di allarme, angoscia, fuga,
con aggressività nei confronti di chi ostacolava il desiderio
di allontanarsi dal luogo reputato pericoloso, esattamente
il comportamento posto in essere dall’imputato; a seguito
dell’urto da parte sua di un’altra autovettura, egli si era
trovato in una situazione di forte stress a cui aveva reagito
nel modo anzidetto; la sentenza era illogica anche perché
non aveva tenuto conto della testimonianza del vigilante
V.M. e dell’agente di polizia municipale intervenuto, Po.Se.
Gi., i quali avevano dichiarato che l’imputato appariva al-
terato e confuso; in ogni caso la motivazione fornita dalla
Corte di appello non era fondata su corrette considera-
zioni giuridiche atteso che gli agenti si erano giustif‌icati
dicendo di non avere tempo da perdere con l’imputato.
Con un terzo motivo lamenta la mancata assunzione di
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una prova decisiva consistente nella escussione del dott.
P. ovvero nell’espletamento di una perizia psichiatrica in
capo all’imputato. Con un quarto motivo deduce difetto di
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio consi-
stente nella applicazione all’imputato di pene ingiustif‌ica-
tamente elevate se si considera le pene all’epoca previste
per il reato contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi
manifestamente infondati.
Osserva in primo luogo il Collegio che correttamente
è stato ritenuto sussistente il reato di rif‌iuto di sottoporsi
al test alcolimetrico, a nulla rilevando la disponibilità
alla f‌ine manifestata dall’imputato. Il reato infatti, sicu-
ramente istantaneo, si perfeziona con il rif‌iuto dell’inte-
ressato e dunque nel momento in cui il G. ha espresso la
sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento, lo stesso
era perfezionato. Non rileva che l’imputato sia tornato
sul posto ed abbia inf‌ine dichiarato una disponibilità a
sottoporsi all’alcoltest, dal momento che non esiste una
sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già,
con il comportamento di rif‌iuto, consumato il reato; e
dal momento che comunque è del tutto giustif‌icato che
gli agenti abbiano ritenuto superf‌luo l’accertamento at-
teso che, dato il tempo trascorso ed essendosi l’imputato
ripetutamente allontanato, avrebbe potuto facilmente
essere ritenuto poco attendibile, ben essendo possibile
che lo stesso fosse stato “inquinato” dal comportamento
dello stesso imputato successivo al controllo iniziale. Nep-
pure merita considerazione la tesi dell’attacco di panico;
sono state indicate dai giudici di primo e secondo grado
le ragioni per le quali tale ipotesi è stata ritenuta non
credibile; in particolare la sentenza di primo grado, come
noto integrativa di quella di appello, ha messo in luce
come l’imputato non abbia affatto accennato agli agenti
operanti tale sua patologia, evocata poi dalla difesa sulla
base di un attestato dello psichiatra che lo aveva in cura
che documentava una “fobia per le malattie”; ma non era
credibile che l’imputato, cui gli agenti avevano spiegato
in che cosa consisteva il test dell’etilometro, potesse aver
avuto paura di tale test, tanto più che qualche giorno dopo
si era recato autonomamente in ospedale per sottoporsi
al dosaggio del CDT, nel tentativo di smentire l’ipotesi
accusatoria; è però risultato, attraverso la testimonianza
del medico del laboratorio, che tale test indica l’abuso
alcolico cronico, ma non poteva dimostrare nulla su un
uso episodico. Correttamente dunque è stata ritenuta la
responsabilità dell’imputato e sono state respinte le ri-
chieste istruttorie avanzate in appello, in piena aderenza
al pacif‌ico principio secondo cui nel giudizio d’appello la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è istituto di
carattere eccezionale, rispetto all’abbandono del principio
dell’oralità che vige nel secondo grado di giudizio, dove
vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai
raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi
innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l’art. 603
c.p.p., comma 1, non riconosce carattere di obbligatorietà
all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la
rinnovazione del dibattimento, mentre è richiesto, come
correttamente evidenzia il ricorrente, che il giudice renda
conto, con adeguata motivazione sottoposta al controllo da
parte di questa Corte, del percorso dal medesimo seguito
nel ritenere raggiunta la prova della responsabilità. Onere
al quale, per quanto si è detto, la corte di appello non si è
sottratta. Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza
è correttamente motivata avendo i giudici giustif‌icato la
misura della pena con il complessivo comportamento po-
sto in essere dall’imputato che in un primo momento, dopo
aver urtato un’altra auto, aveva cercato di darsi alla fuga
e aveva tenuto un comportamento processuale di ostinato
mendacio.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del pro-
cedimento nonché del versamento di una somma in favore
delle cassa delle ammende che, in considerazione dei
motivi dedotti, stimasi equo f‌issare, anche dopo la sen-
tenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in Euro 1.000,00
(mille/00). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 2 GENNAIO 2013, N. 38
(UD. 20 SETTEMBRE 2012)
PRES. BRUSCO – EST. DOVERE – P.M. VIOLA (DIFF.) – RIC. MONTANARO
Responsabilità da sinistri stradali y Concorso
di colpa y Determinazione y Esclusione.
. In tema di responsabilità per eventi lesivi correlati
alla circolazione stradale, non può ritenersi suff‌iciente
a giustif‌icare il ritenuto concorso di colpa dell’imputato
nella causazione di un evento dovuto a preponderante
colpa della vittima, una motivazione che faccia leva sul
solo fatto che egli, alla guida del proprio autoveicolo,
non abbia tenuto una velocità tale da consentirgli, a
fronte dell’altrui non imprevedibile condotta irregolare
di guida, l’adozione di opportune manovre di emergen-
za, senza che risulti specif‌icato quale sarebbe stata la
minore velocità che, tenuto conto di ogni altra circo-
stanza di fatto (quale, in particolare, l’avvenuto tempe-
stivo azionamento del sistema frenante), avrebbe con-
sentito di evitare l’incidente. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 141; c.p., art. 41) (1)
(1) Nel senso che l’utente della strada deve regolare la propria
condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza
di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di com-
portamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino
assolutamente imprevedibili, v. Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2008,
Garzotto, in questa Rivista 2009, 319.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sen-
tenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata
di Cerignola, nei confronti di Montanaro Antonio che ha
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dichiarato l’imputato responsabile di omicidio colposo
commesso in danno di Durante Filippo Antonio.
1.2. Il 14 dicembre 2005 all’altezza della intersezione
tra le strade provinciali 83 e 110, nel territorio del Co-
mune di Orta Nova, l’autovettura condotta dal Durante,
che proveniva dalla SP 110, a causa dell’eccessiva velocità
mantenuta nell’imboccare la SP 83, sbandava e andava
a collidere con l’autocarro condotto dal Montanaro, che
sopraggiungeva dalla direzione opposta. Nel sinistro il
Durante riportava lesioni che lo conducevano a morte.
1.3. I giudici di merito concordavano nell’attribuire
all’imputato una concorrente responsabilità nella causa-
zione dell’evento illecito (pari al 20%), avendo mantenuto
nell’occasione una velocità superiore al limite massimo
previsto nel tratto di strada di interesse (37 km/h, a fronte
di un limite pari a 30 km/h). In particolare la Corte di Ap-
pello evidenziava come, seppure affermato dal consulente
tecnico del pubblico ministero che l’incidente sarebbe
avvenuto anche mantenendo una velocità pari a 30 km/h
a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta, al
Montanaro era ascrivibile di non aver mantenuto una ve-
locità inferiore al limite suddetto, in quanto imposta dalle
condizioni del manto stradale, dal fatto di essere in corri-
spondenza di una curva e dalle dimensioni e dal peso del
veicolo condotto.
2. Ricorre per cassazione nell’interesse del Montanaro
il difensore di f‌iducia avvocato Mario D’Aries.
Posto che i giudici di merito hanno ritenuto che l’evento
si sarebbe comunque determinato anche qualora rispettato
il limite imposto nel tratto stradale interessato al sinistro,
il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale ha omesso
ogni valutazione in ordine al prof‌ilo soggettivo della colpa;
valutazione che correttamente condotta avrebbe concluso
per l’inevitabilità dell’evento anche tenendo la condotta
richiesta dalla norma. Si afferma, inoltre, che il limite di
velocità di 30 km/h aveva quale scopo quello di avvertire
il conducente del veicolo procedente verso l’intersezione
della SP 83 con la SP 110 della presenza della medesima e
non invece delle possibili imprudenze di altro utente della
strada.
Peraltro l’esponente non manca di censurare la mo-
tivazione anche per quanto attiene al prof‌ilo causale, in
quanto ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto
giudicare il comportamento del Durante come abnorme e
assolutamente imprevedibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. A fronte della prospettazione operata dal ricorren-
te, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto
valutare il prof‌ilo soggettivo della colpa e in tale sede
escludere la stessa per la altrimenti inevitabilità del-
l’evento, appare opportuno svolgere alcune puntualizza-
zioni; prendendo le mosse, tuttavia, dal secondo dei prof‌ili
evidenziati nel ricorso, fondato sulla asserita abnormità
del comportamento della vittima del sinistro.
4.2, Con riferimento al tema del nesso causale, è noto
che per mitigare il rigore derivante dalla meccanica ap-
plicazione del principio generale contenuto nell’art.
41 comma 1 c.p., ovvero del principio per il quale vi è
equivalenza nelle cause che possono individuarsi come
produttive dell’evento, così identif‌icate attraverso il noto
procedimento che taluno chiama di “eliminazione menta-
le” (teoria della “condicio sine qua non”), il legislatore ha
dato rilievo a cause sopravvenute dal carattere peculiare.
Non può trattarsi di cause in grado di instaurare un pro-
cesso causale del tutto autonomo da ogni altra pregressa,
poichè se così fosse saremmo in presenza di una dispo-
sizione (quella dell’art. 41 comma 3 c.p., inutile, perchè
all’esclusione della valenza giuridica delle diverse “cause”
si perverrebbe già con l’applicazione del principio condi-
zionalistico previsto dall’art. 41 comma 1 c.p..
L’attitudine eziologica di ciascuna causa è premessa
della regola dell’equivalenza causale (altrimenti neppure
si potrebbe parlare di “causa”).
Perchè possa ritenersi interrotto il nesso condizionali-
stico tra condotta del trasgressore ed evento è necessario
che il fattore interferente assorba per intero il processo
causale. È quanto si esprime comunemente con l’afferma-
zione per la quale la condotta del trasgressore degrada, da
causa, ad occasione dell’evento. È quanto si pretende con
la richiesta del necessario carattere di eccezionalità della
causa sopravvenuta (ma, secondo l’opinione preferibile,
anche precedente o concomitante: art. 41 comma 3 c.p..
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile
orientamento, di un processo non completamente avulso
dall’antecedente, ma “suff‌iciente” a determinare l’evento,
secondo un’accezione di suff‌icienza che non può essere
identif‌icata nell’autonomia cui allude l’art. 41 comma 1
c.p., (sicchè fuorviante è il riferimento sovente operato al
carattere, che si vorrebbe dover essere proprio della cau-
sa suff‌iciente, della “totale indipendenza dalla condotta
dell’imputato”: Cass. Sez. V, sent. n. 11954 del 26 gennaio
2010, Palazzolo, Rv. 246549; Cass. Sez. V, sent. n. 15220 del
26 gennaio 2011, Trabeisi e altri, Rv. 249967).
4.3. Lo snodo essenziale del tema in esame sembra a
tutt’oggi essere quello del reperimento di un’adeguata de-
f‌inizione di “causa suff‌iciente”, la quale va ricercata nella
prospettiva propria del giudizio di attribuzione di respon-
sabilità giuridica. Si tratta, detto altrimenti, del concetto
“giuridico” di causa suff‌iciente.
Ciò posto, è più agevole comprendere che tale concetto
non può e non deve essere colto alla luce di leggi f‌isiche,
ma sulla base delle ragioni dell’imputazione giuridica.
Viene perciò in rilievo, ad esempio per la teoria della cau-
salità umana, il potere di signoria dell’uomo, in forza del
quale si afferma che “può dunque essere oggettivamente
attribuito all’agente quanto è da lui dominabile ma non
ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo” (Cass.
Sez. IV, sent. n. 9967 del 18 gennaio 2010, P.G. e P.C. in
proc. Otelli e altro, Rv. 246797). Fuori della possibilità di
controllo viene ritenuto, secondo questa ricostruzione, “il
fatto che ha una probabilità minima, insignif‌icante di veri-
f‌icarsi: il fatto che si verif‌ica soltanto in casi rarissimi... nei
giudizi sulla causalità umana si considerano “propri” del
soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua

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