Legittimità

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1/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2012, N. 44140
(UD. 17 OTTOBRE 2012)
PRES. PETTI – EST. IASILLO – P.M. SPINACI – RIC. STEPICH
Strade y Autostrade y Omesso pagamento del pe-
daggio autostradale y Ipotesi di reato y Conf‌igura-
bilità.
. Sussiste un rapporto di mera sussidiarietà e non di
specialità tra l’illecito amministrativo di cui all’art.
176, comma 17, c.d.s., che punisce con la sanzione pe-
cuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al f‌ine
di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio
autostradale, e le fattispecie penali, eventualmente
concorrenti, dei delitti di insolvenza fraudolenta o di
truffa, qualora ne sussistano i presupposti. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Si veda in argomento, l’importante decisione delle Sezioni Uni-
te: Cass. pen., sez. un., 31 luglio 1997, P.G. in proc. Gueli, in questa
Rivista, 1997, 675, che dirime la controversa, quanto ormai risalente,
questione sul tipo di inquadramento giuridico da assegnare alla fatti-
specie di mancato pagamento del pedaggio autostradale da parte del
conducente di veicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 ottobre 2008, il Tribunale di Pisto-
ia dichiarò Stepich Claudio responsabile dei reati di truffa
aggravata continuata e insolvenza fraudolenta continuata
e - applicata la recidiva contestata, ritenuta la continua-
zione e con la riduzione per la scelta del rito - lo condannò
pena di anni 1 e mesi 1 di reclusione ed € 300,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma
la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 luglio
2011, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la man-
canza, illogicità e contraddittorietà della motivazione
in merito all’attribuibilità a sé delle condotte di cui alle
contestazioni e alla possibilità di poter conf‌igurare i reati
di truffa e insolvenza fraudolenta.
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infatti, la Corte di appello eviden-
zia correttamente tutti gli elementi acquisiti che portano
ad una piena attribuibilità delle condotte contestate allo
Stepich. Questo è il fatto. Lo Stepich per ben 28 volte ha
dichiarato all’addetto del casello autostradale, all’uscita,
di aver perso il biglietto, di non aver soldi per pagare e
quindi non ha pagato (reato di insolvenza fraudolenta per
un ammontare complessivo di € 1.366,93); e per ben sette
volte si è accodato a veicoli dotati di telepass riuscendo
così a sf‌ilare sulla scia dell’automobile che lo precedeva
prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata (reato
di truffa aggravata per € 314,11). La Corte territoriale
sottolinea, poi, che per accertare chi fosse la persona alla
guida della autovettura di cui sopra, la P.G. ha condotto
un indagine partendo da chi risultava essere proprietario
e cioè la ditta s.r.l. Autotrasporti Sedani. L’impiegata della
predetta ditta, ha dichiarato che nel periodo in cui sono
stati commessi i reati l’autovettura risultava noleggiata
alla ditta s.,a.s. Sprintcar di Ferrari Alessandro & C.. Il
Ferrari Alessandro ha confermato il noleggio e ha, poi, di-
chiarato di aver dato in uso la predetta autovettura, per
tutto il periodo incriminato, all’imputato in sostituzione
del suo mezzo che lo Stepich aveva lasciato nell’off‌icina
del Ferrari perché fossero effettuate riparazioni importan-
ti e che richiedevano lunghi tempi di realizzazione. Lo Ste-
pich ammetteva di aver avuto in possesso - nel periodo di
tempo di cui sopra l’autovettura, ma la Corte di appello ha
correttamente escluso l’utilizzabilità di tali dichiarazioni
- pur se si è proceduto con il giudizio abbreviato - perché
assunte in violazione dell’art. 63 del c.p.p.. Invero, questa
Suprema Corte ha più volte affermato che l’inutilizzabi-
lità delle dichiarazioni rese da chi sin dall’inizio avrebbe
dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni
stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio
abbreviato (Sez. II, Sentenza n. 34512 del 29 aprile 2009
Ud. - dep. 7 settembre 2009 - Rv. 245226; Sez. III, Sentenza
n. 15372 del 10 febbraio 2010 Cc. - dep. 22 aprile 2010 - Rv.
246599). Si deve, però, rilevare che in modo altrettanto
corretto la Corte di appello ha ben evidenziato che nel-
le dichiarazioni rese da Ferrali non sono emersi indizi di
reato a carico dello stesso che imponessero l’interruzione
dell’audizione né vi era alcun motivo per dovere sentire
il Ferrali, f‌in dall’inizio, in qualità di persona sottoposta
alle indagini (si evidenzia, sul punto, che il Ferrali è socio
di una società in accomandita semplice e quindi non si
poteva certo sapere chi tra i vari soci o dipendenti della
stessa società avesse in ipotesi usato l’auto; si vedano, al-
tresì, tutti i condivisi argomenti sul punto alla pagina 5
dell’impugnata sentenza). È appena il caso di ricordare in
proposito che questa Suprema Corte di Cassazione ha più
volte affermato il principio condiviso dal Collegio che in
tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non im-
putata né sottoposta ad indagini, il giudizio circa la sussi-
stenza “ab initio” di indizi di reità a carico del dichiarante
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costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se
correttamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al
sindacato di legittimità (Sez. IV, Sentenza n. 24953 del 15
maggio 2009 Cc. - dep. 16 giugno 2009 - Rv. 243892). Inol-
tre, in tema di prova dichiarativa, allorché vénga in rilievo
la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice
il potere di verif‌icare in termini sostanziali, e quindi al di
là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già in-
tervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie
di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato
nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese,
e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente
motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n.
15208 del 25 febbraio 2010 Ud. - dep. 21 aprile 2010 - Rv.
246584).
Infondati sono anche i due motivi con i quali il ricorren-
te contesta la correttezza ·della motivazione dei Giudici di
merito che c hanno ritenuto sussistenti i reati di truffa
e di insolvenza fraudolenta continuati. È infatti necessa-
rio premettere che la Corte di appello ha correttamente
evidenziato la sussidiarietà tra l’illecito amministrativo
previsto dall’art. 176, comma 12, del c.d.s. e la truffa e
l’insolvenza fraudolenta. Infatti questa Suprema Corte
a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa
Corte successiva) ha affermato il principio - condiviso
dal Collegio - che poiché l’art. 176, comma 17, del c.s. - il
quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga
in essere qualsiasi atto al f‌ine di eludere in tutto o in parte
il pagamento del pedaggio autostradale -espressamente
ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale
illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali
eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto,
non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso
adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di paga-
mento del pedaggio autostradale, ben può conf‌igurarsi,
ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi,
il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. un.,
Sentenza n. 7738 del 09 luglio 1997 Ud. - dep. 31 luglio
1997 - Rv. 208219; Sez. II, Sentenza
n. 24529 dell’11 aprile 2012, dep. 20 giugno 2012). Nella
suddetta sentenza delle Sezioni Unite si afferma, poi, che
l’insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perché la
frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello ar-
tif‌icio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello
stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione del-
la sua esistenza f‌inalizzato all’inadempimento dell’obbli-
gazione, in violazione di norme comportamentali. Orbene
la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non
contraddittoria ben evidenzia: in cosa consistano gli artif‌i-
ci e raggiri (l’imputato ha imboccato la corsia che conduce
alle porte riservate a chi è dotato di Telepass; poi si è posto
sulla scia dell’autovettura che lo precedeva - regolarmente
munito di telepass - riuscendo ad uscire dal casello prima
che la sbarra si abbassasse); quale è l’atto di disposizione
patrimoniale pregiudizievole per la P.O. (consistente nel
consentire l’uscita dalla sede autostradale ad un veicolo
il cui conducente non ha assolto”all’obbligazione di paga-
mento assunta); come l’atto di disposizione patrimoniale
pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta
con gli artif‌ici e raggiri sopra delineati. È evidente che
non incide su quanto sopra l’obbiezione che il casello sia
regolato da un sistema automatico. Infatti tale sistema
automatico é sotto la sorveglianza del personale addetto
che interviene ogni volta che si verif‌ica un problema; ma
nel caso di specie la condotta truffaldina dell’imputato ha
impedito proprio quell’intervento (si veda: Sez. II, Senten-
za n. 26289 del 18 maggio 2007 Ud. - dep. 06 luglio 2007
- Rv. 237150).
Anche per quanto riguarda gli episodi di insolvenza
fraudolenta il Collegio ritiene che la Corte territoriale
abbia fatto corretta-applicazione di principi consolidati
(dr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui
l’art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione
pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al f‌ine
di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio
autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già
di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventual-
mente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza
fraudolenta - in ipotesi di mancato adempimento, da parte
dell’automobilista, dell’obbligazione di pagamento del
pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della
relativa rete -non è escluso né dalla coesistenza di una
f‌igura integrante un illecito amministrativo, stante la sua
funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura
del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tas-
sa. Spetta al giudice di merito verif‌icare di volta in volta
se, nella fattispecie sottoposta al suo esame, sussistano gli
elementi dell’insolvenza fraudolenta, sia sotto il prof‌ilo
materiale che psicologico. Il che nel caso di specie risulta
puntualmente avvenuto, posto che la Corte di appello ha
delibato con riguardo a tutti i prof‌ili rilevanti nella fatti-
specie con argomentazioni immuni da rilievi logici o giuri-
dici. Valga considerare quanto segue.
A) Innanzitutto risulta correttamente individuata la
condotta materiale, descritta dalla norma penale nel tri-
plice momento della “dissimulazione dello stato di insol-
venza”, dell”’assunzione dell’obbligazione” e dell”’inadem-
pimento”. A tal riguardo la Corte territoriale evidenzia che
lo Stepich ha (ben 28 volte) accettato, con il fatto stesso
del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall’ente
gestore dell’autostrada e così assunto l’obbligazione corri-
spettiva (mentre avrebbe potuto non aderire all’offerta,
scegliendo un percorso alternativo; quanto sopra eviden-
zia la non incidenza, sulla ravvisabilità del reato, il fatto
che all’ingresso in autostrada vi è una macchina che di-
stribuisce i tagliandi e non una persona); che l’imputato
ha, inoltre, approf‌ittato della f‌iducia che l’ente gestore del
servizio prestava nell’assolvimento del pedaggio, avuto
riguardo alla modestia del corrispettivo e alla qualità del
debitore (che, per il fatto stesso di transitare alla guida di
un automezzo, induceva a conf‌idare sulla sua solvibilità);
che il medesimo imputato ha, quindi, omesso di provvede-
re al pagamento del relativo pedaggio (per complessivi €
1.366,93 con riguardo ai percorsi autostradali contestati
nel capo di imputazione) lasciando insoluta la prestazione
del corrispettivo anche in prosieguo. Si rammenta, a tal
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riguardo, che la dissimulazione di cui all’art. 641 c.p. può
realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi,
tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in par-
ticolare, questa sezione, con argomentazioni condivise dal
Collegio, ha precisato che, trattandosi dell’utilizzazione
dell’autostrada, che la società concessionaria fornisce pri-
ma del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per
facta concludentia ed il mancato pagamento è riconduci-
bile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall’in-
duzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo
dell’autore nei confronti dell’errore sulla solvibilità in cui
versa la parte offesa, alla contrattazione (Cass. pen., Sez.
II, 04 luglio 2000, n. 43730).
B) Con specif‌ico riguardo all’atteggiamento psicologico
- vale a dire al dolo generico, rappresentato dalla consape-
volezza dello stato di insolvenza e dall’elemento volitivo,
costituito dal preordinato proposito di non adempiere -
la sentenza impugnata da conto della consapevolezza da
parte dello Stepich di non poter adempiere, desumendo-
la da elementi induttivi seri e univoci, quali sono quelli
ricavati dalla reiterazione; delle condotte dissimulatorie
e dal persistente inadempimento, che lasciano intendere
che sin dal momento della stipula del contratto fosse già
maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli ob-
blighi conseguenti (lo Stepich quando arrivava al casello
diceva, infatti, di non poter pagare perché non aveva soldi;
si veda pagina 11 del ricorso). Risulta, dunque, corretta-
mente colto il discrimine tra il mero inadempimento di
natura civilistica e la commissione del reato, che poggia
sull’elemento ispiratore della condotta, giacché il com-
portamento consistente nel tenere il creditore all’oscuro
dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di
contrarre l’obbligazione ha rilievo, agli effetti della norma
penale, quando sia legato al preordinato proposito di non
effettuare la dovuta prestazione, mentre l’inadempimento
contrattuale non preordinato non costituisce il delitto di
cui all’art. 641 c.p. e ricade, normalmente, solo nell’ambito
della responsabilità civile.
C) Inf‌ine - relativamente alla prova dello stato di in-
solvenza, su cui specif‌icamente si appuntano le censure
del ricorrente - la Corte territoriale ha correttamente
rimarcato non solo la circostanza del mancato pagamen-
to, ma anche il fatto che, già all’epoca, lo Stepich avesse
accumulato debiti per € 1.366,93 per mancati pagamenti
di pedaggi autostradali e che neppure in epoca successiva
abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi indicati
nel capo di imputazione, dimostrando chiaramente di
trovarsi nell’impossibilità di pagare le somme dovute. La
questione risulta, dunque, delibata in conformità a prin-
cipi costantemente espressi da questa Suprema Corte e
ribaditi dalle SS.UU., nella sentenza Gueli (la n. 7738 del
1997 sopra citata), secondo cui la prova della condizione
di insolvenza può desumersi dal comportamento prece-
dente e successivo dell’imputato (Sez. II, Sentenza n.
2376 del 20 novembre 1986 Ud. - dep. 20 febbraio 1987 - Rv.
175206) o anche da quello da medesimo tenuto al momen-
to dell’inadempimento (Sez. II, Sentenza n. 10247 del 23
settembre 1996 Ud. - dep. 28 novembre 1996 - Rv. 206286).
Invero attribuire esclusiva rilevanza alla circostanza che
il soggetto agente abbia dichiarato o meno di non volere
pagare (e nel caso di specie il ricorrente ha ammesso si
veda ad es. pag 11 del ricorso -di aver detto al casellante
di non avere sodi per pagare), signif‌ica non considerare
che, per un verso, l’’’inadempimento’’ si verif‌ica per il fatto
stesso del mancato pagamento del corrispettivo alla sca-
denza (e quindi, nello specif‌ico, al termine del percorso
autostradale), indipendentemente da ciò che dichiara il
debitore e, per altro verso, che la “situazione di insolven-
za” è una situazione di carattere obiettivo, da intendersi
come impossibilità, totale o parziale, di adempiere all’ob-
bligazione e da rapportarsi sia al momento dell’assunzione
dell’obbligazione sia a quello dell’inadempimento (come
si desume dalla previsione della causa di non punibilità
prevista dal cpv. dell’art. 641 c.p.; si vedano, in proposito,
anche: Sez. II, Sentenza n. 11734 del 06 marzo 2008 Ud.
dep. 14 marzo 2008 - Rv. 239750; Sez. II, Sentenza n. 24529
dell’11 aprile 2012, dep. 20 giugno 2012). In def‌initiva i
motivi addotti a fondamento del ricorso si rivelano infon-
dati, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applica-
zione della norma penale e non emergendo alcun contra-
sto disarticolante nelle argomentazioni svolte.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ai sensi dell’articolo
616 cod.proc.pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso l’imputato che lo ha proposto deve essere condan-
nato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla P.C.
che liquida in complessive Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
(Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 8 NOVEMBRE 2012, N. 43449
(UD. 2 OTTOBRE 2012)
PRES. MARZANO – EST. MASSAFRA – P.M. TINDARI BAGLIONE (DIFF.) – RIC.
CAMALÒ
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente y Terzi trasportati y Senza casco y Morte
del terzo trasportato maggiorenne su ciclomotore
di altro maggiorenne y Reato di omicidio colposo y
Conf‌igurabilità.
. È responsabile di omicidio colposo il motociclista che
non abbia obbligato il passeggero, seduto dietro di lui,
ad indossare il casco, nel caso in cui, a seguito di sini-
stro stradale, intervenga il decesso dello stesso, quan-
danche la vittima sia maggiorenne. Incombe sempre
infatti, nei confronti del conducente, l’obbligo di con-
trollare che il casco venga effettivamente vestito dal
trasportato, a nulla rilevando la mancanza di una spe-
cif‌ica violazione contravvenzionale in merito. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 171) (1)

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