Legittimità

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Arch. nuova proc. pen. 4/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, ORD. 23 MAGGIO 2013, N. 22113
(C.C. 6 MAGGIO 2013)
PRES. DE ROBERTO – EST. PAOLONI – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. BERLUSCONI
Competenza penale y Rimessione di procedimenti
y Pronuncia sull’istanza y Udienza camerale di di-
scussione y Audizione delle parti private y Ammissi-
bilità y Esclusione.
Competenza penale y Rimessione di procedimenti
y Legittimo sospetto y Grave situazione locale.
. In tema di rimessione è da escludere che le parti pri-
vate abbiano titolo per partecipare all’udienza camera-
le di discussione, atteso che il richiamo, contenuto nel-
l’art. 48, comma 1, c.p.p., alla disciplina dettata dall’art.
127 c.p.p. non esclude l’operatività del disposto di cui
all’art. 614, comma 2, c.p.p., secondo cui nel giudizio
di cassazione le parti private possono comparire solo
a mezzo dei propri difensori, nulla rilevando in con-
trario il fatto che lo stesso, citato comma 1 dell’art. 48
c.p.p., attribuisca alla Corte di cassazione il potere di
assumere, “se necessario, le opportune informazioni”,
posto che un tale potere comporta solo la possibilità di
acquisire dati informativi di esclusiva o prevalente na-
tura cartolare, ma non quella di svolgere attività istrut-
toria assimilabile a quella propria dei giudici di merito;
il che, manifestamente, non si pone in contrasto né con
gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma secondo,
della Costituzione, né con l’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 48; c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 614) (1)
. Il “legittimo sospetto”, al pari di tutte le altre situa-
zioni che, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., possono dar luogo
alla rimessione del processo, dev’essere l’effetto di una
situazione locale esterna al processo di cui deve dimo-
strarsi (ancorché ciò sia diff‌icile, anche a cagione della
genericità e indeterminatezza della def‌inizione nor-
mativa), l’idoneità a porre a rischio l’indipendenza di
giudizio e la terzietà dell’organo giudicante, dovendosi
quindi escludere che esso possa invece nascere sempli-
cisticamente da un dubbio di parzialità del medesimo
organo, basato su vere o presunte irregolarità o anoma-
lie riscontrabili nella conduzione del processo in corso
o anche di altri che nei confronti del richiedente siano
stati instaurati nella medesima sede giudiziaria. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 45) (2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2011,
Bassi ed altri, in Ius&Lex dvd n. 4/13, ed. La Tribuna. In senso con-
trario si veda Cass. pen., sez. VI, 8 novembre 2005, Lupis, in questa
Rivista 2006, 687, che sostiene come, nel procedimento di rimessione
davanti alla Corte di Cassazione, sia i difensori, che le parti interes-
sate debbano essere avvisate dell’udienza f‌issata ed alle stesse debba
riconoscersi inoltre la facoltà di chiedere di essere espressamente
sentite ove compaiano, non essendo quest’ultima previsione nè in
contrasto con l’art. 613, comma primo c.p.p., né con l’art. 614, comma
secondo c.p.p., secondo cui la partecipazione al giudizio sarebbe già
garantita per mezzo dei difensori.
(2) Molteplice la giurisprudenza conforme in merito. Si vedano tra
le tante Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2011, Lavarra, in Riv. pen. 2012,
1161, Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2005, Gibilisco, in questa Rivista
2006, 98 e Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2003, ivi 2003, 212.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due separati atti a sua f‌irma, autenticata da
notaio, aventi identico contenuto e corredati dalle stesse
allegazioni documentali, Silvio Berlusconi ha formulato
richiesta di rimessione ad altra autorità giudiziaria indi-
viduabile ex art. 11 c.p.p. dei seguenti due processi che lo
vedono imputato davanti all’autorità giudiziaria milanese:
1) richiesta iscritta al n. 11389/13 RG. Cass.: processo
iscritto ai nn. 22694/01, 6852/05 e 1642/07 N.R. Milano
pendente in fase di giudizio di secondo grado davanti alla
II sezione penale della Corte di Appello di Milano, concer-
nente l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Milano del 26 ottobre 2012, che lo ha dichiarato col-
pevole, condannandolo alle pene ritenute di giustizia, del
reato di frode f‌iscale continuata per gli anni 2002 e 2003
in rapporto ad operazioni di compravendita, f‌ittiziamente
intermediate, di f‌ilmati e prodotti video destinati ai canali
televisivi delle reti Mediaset; processo denominato “Diritti
Mediaset” e specif‌icamente oggetto del presente provvedi-
mento decisorio;
2) richiesta iscritta al n. 11314/13 RG. Cass.: processo n.
5657/11 N.R. Milano pendente in fase di giudizio ordinario
di primo grado davanti alla IV Sezione penale del Tribu-
nale di Milano, in cui è imputato dei reati di concussione
aggravata e di rapporti sessuali continuati con infradiciot-
tenne (art. 600 bis, c. 2, c.p.); processo denominato “Ruby”
(dal soprannome della giovane protagonista della vicenda
processuale, la cittadina marocchina Karima El Mahroug,
minorenne all’epoca dei fatti).
Con le richieste di rimessione si prospetta la fondata
«ipotesi che il clima giudiziario milanese sia reso “so-
spetto” avuto riguardo alla serenità e alla imparzialità di
giudizio da parte degli organi giudicanti». Di guisa che la
gravità della situazione locale e ambientale venutasi a
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creare in seno agli uff‌ici giudiziari di Milano appare idonea
a indurre il legittimo sospetto, da intendersi - secondo la
giurisprudenza di legittimità formatasi, dopo la riforma
normativa dell’istituto della rimessione (L. 7 novembre
2002 n. 248), sulla scia di nota decisione delle Sezioni
Unite del gennaio 2003 (S.U. 28 gennaio 2003 n. 13687,
Berlusconi) - come «ragionevole dubbio» di simili effetti,
sì che gli organi giudicanti possano non essere imparziali e
sereni nelle loro valutazioni sui fatti oggetto delle diverse
regiudicande interessanti l’imputato sen. Berlusconi.
2. La richiesta di rimessione antepone alla descrizione
selettiva dei singoli comportamenti o episodi, processuali
e non, individuati quali sintomatici delle ragioni di legit-
timo sospetto di una preconcetta parzialità degli organi
giudicanti milanesi in pregiudizio del sen. Berlusconi,
fatti registrare dai molteplici procedimenti instaurati in
un lungo arco di tempo nei suoi confronti presso l’auto-
rità giudiziaria di Milano, una vasta premessa in diritto,
che esamina presupposti storici e normativi dell’istituto
della rimessione processuale alla luce dell’art. 45 c.p.p.,
come riformato dalla legge 7 novembre 2002 n. 248, e della
giurisprudenza costituzionale e di legittimità anteriore e
successiva alla riforma.
2.1. Impregiudicata l’indiscussa natura eccezionale
dell’istituto, derogante il principio costituzionale della
previa competenza per territorio del giudice naturale pre-
costituito per legge (art. 25 c. 1 Cost.), chiamato a cono-
scere dei fatti reato avvenuti nella def‌inita area territo-
riale della sua sede giudiziaria (circondario, distretto), la
richiesta segnala come la reintroduzione per effetto della
novella normativa del 2002 della categoria o casistica del
legittimo sospetto (art. 55 c.p.p. 1930), scorporata dalla
nozione del pregiudizio per la “libertà di determinazione
delle persone che partecipano al processo”, prevista quale
esito (in uno agli alternativi o concorrenti eventuali pre-
giudizi per la sicurezza o la pubblica incolumità) di una
“grave situazione locale” già dal previgente art. 45 c.p.p.
1989, postuli come ineludibile il canone della “naturale”
imparzialità del giudice, da intendersi quale connotato
fondante del giusto processo ex art. 111 Cost., rappresen-
tativo di valori di “equidistanza del giudice rispetto alle
parti e di uguaglianza delle parti rispetto al giudice”.
Con la conseguenza - da un lato - che, diversamente
dal pericolo di lesione della libertà risolutiva e delibera-
tiva dei partecipanti al processo (implicante una vera e
propria coartazione morale che impedisca di assumere
determinazioni di segno diverso), il legittimo sospetto è
integrato dal dubbio ragionevole che il giudice sia indotto
dalla gravità della situazione locale a non essere imparzia-
le o sereno nel suo giudizio, cioè neutrale e indifferente
rispetto all’esito del processo valutativo dei fatti reato
sottoposti alla sua cognizione. E con la conseguenza, da
un altro e complementare lato, che l’eventuale condizione
di libertà decisoria dell’organo giudicante non è di per sé
sola idonea a elidere la fondatezza delle ragioni di dubbio
sulla linearità dell’operato del giudice (iudex supectus),
perché il processo deve svolgersi - come affermato dalle
Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., 29 maggio 2002, Berlu-
sconi e altri, rv. 222000) - “in un contesto che non faccia
mai dubitare che le persone che vi partecipano possano
non essere imparziali o serene anche se il grado di condi-
zionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni
alternativa alla parzialità e alla non serenità”.
2.2. L’articolazione argomentativa ulteriore è che,
avendo la nuova formulazione dell’art. 45 c.p.p. (legge
248/2002) «ampliato lo spettro applicativo della fatti-
specie della rimessione», assumono rilevanza ai f‌ini della
eventuale translatio iudicii non soltanto le situazioni
in cui il giudice e gli altri soggetti del processo abbiano
subito effettive menomazioni delle rispettive imparzialità
e serenità di giudizio, ma altresì le ipotesi in cui sia pos-
sibile alimentare il solo “dubbio” dell’esistenza di motivi
atti a minare l’imparzialità del giudice o la serenità delle
parti processuali. Se un tale paventato effetto deve essere
frutto di una grave situazione locale, cioè di “un contesto
ambientale extragiudiziario coevo al processo” ed inteso
come ‘’fenomeno esterno alla dialettica processuale”
(cosi: Cass. Sez. I, 26 maggio 2004 n. 30482, Bonechi, rv.
229795; Cass. Sez. IV, 20 marzo 2007 n. 25029, Condello, rv.
237004), la ragionevolezza del dubbio comporta, ad avviso
del richiedente, che la valutazione del “turbamento” del-
l’imparzialità del giudice e della sua serenità funzionale si
esprima necessariamente in termini di mera “possibilità”
della concretezza di un siffatto turbamento.
Ponendosi l’attuale art. 45 c.p.p. in “continuità” pre-
cettiva con il previgente art. 55 c.p.p. 1930 (includente il
legittimo sospetto tra le cause di rimessione del proces-
so), i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza
di legittimità con riguardo all’anteriore disciplina codici-
stica conservano immutato valore e attualità. Sì da doversi
concludere che non si richiedono per l’applicabilità del-
l’istituto profondi turbamenti o condizionamenti, essendo
suff‌iciente il ricorrere di situazioni di fatto idonee ad
“alterare l’annonia della vita e della coscienza collettiva
nei rapporti inerenti all’amministrazione della giustizia”
(così: Cass. Sez. I, 7 dicembre 1978 n. 2527, Mascio, rv.
140594; Cass. Sez. I, 11 febbraio 1993 n. 572, Pandolfo,
rv.193356).
I numerosi episodi verif‌icatisi nell’ambiente territo-
riale milanese passati in rassegna nella estesa richiesta
rimessoria risultano tutti sussumibili, a parere del ri-
chiedente, nella nozione del legittimo sospetto, in quanto
denotano l’esistenza di un “clima ambientale” che non
solo non fornisce alcuna garanzia di imparzialità dell’or-
gano giudicante (nel processo c.d. Diritti cui afferisce
l’istanza ex art. 45 c.p.p.), ma costituisce “prova ulteriore”
della «sussistenza di una grave situazione ambientale
incompatibile con la celebrazione di un processo sereno
e imparziale». Se, come a più riprese affermato dalla S.C.,
le disposizioni regolatrici della rimessione del processo
debbono interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo per la
rilevanza della deroga della eventuale translatio iudicii al
principio del giudice naturale del fatto reato predef‌inito
dalla legge, non vi è dubbio che il «concreto pericolo» per
la imparzialità del giudice è reso palese dalle gravi anoma-
lie” e “abnormità” istruttorie e/o decisorie che, esulando
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dalla tipicità della normale dialettica processuale, hanno
scandito e scandiscono i processi instaurati nel corso degli
anni presso l’autorità giudiziaria di Milano nei confronti
del richiedente.
3. Di qui la necessità di indicare, ai f‌ini del giudizio sul-
la invocata rimessione (art. 48 c.p.p.), gli episodi più rile-
vanti di ogni singola situazione” che, valutati unitamente
agli accadimenti riguardanti il processo c.d. Diritti oggetto
della specif‌ica istanza ex art. 45 c.p.p., “porteranno poi a
dimostrare la situazione ambientale”. (Omissis)
4. Con due separate memorie depositate il 12 aprile
2013 i difensori del richiedente, avvocati Longo e Ghedini,
hanno prodotto atti afferenti ai due processi in cui sono
state formulate le due omologhe richieste di rimessione.
Quanto al processo Ruby, è stato prodotto il video (su
CD-R) della c.d. conferenza stampa rilasciata il 4 aprile
2013 davanti al palazzo di giustizia di Milano dalla giovane
Ruby (Karima El Mahroug) con la trascrizione in chiaro
delle sue dichiarazioni. Dichiarazioni, riprese con risalto
dalla stampa nazionale ed estera, con cui la donna si mo-
stra sorpresa per non essere stata “sentita” nel processo
a carico del Berlusconi ed afferma di aver effettivamente
prospettato una sua parentela con il deposto presidente
egiziano Mubarak e di non aver inteso accusare falsamente
(secondo le aspettative degli organi di p.g.) il presidente
Berlusconi.
Quanto al processo Diritti, i difensori hanno prodotto
uno stralcio del verbale fonoregistrato dell’udienza del 4
aprile 2013 del giudizio Mediatrade, in cui Berlusconi è
stato da tempo prosciolto, che pone in luce come il p.m.
dott. De Pasquale continui a porre incongrue domande
involgenti la posizione di Berlusconi e che dimostrano “un
vero e proprio atteggiamento persecutorio” nei suoi con-
fronti (cfr. antea, § 3.4).
5. In vista della pref‌issata udienza camerale del 18
aprile 2013 per la trattazione e decisione ex art. 48 c.p.p.
della richiesta di rimessione del processo il sen. Berlusco-
ni e i suoi due difensori, nel chiedere di poter partecipare
all’udienza e il Berlusconi anche di essere sentito perso-
nalmente ai sensi dell’art. 127 comma 4 c.p.p., hanno rap-
presentato il loro comune legittimo impedimento (Berlu-
sconi e Ghedini senatori, Longo deputato) per la predetta
udienza, il 18 aprile 2013 (ore 10:00) essendo stato con-
vocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 83 Cost.
Nell’udienza del 18 aprile 2013 il collegio, preso atto
delle citate istanze del richiedente e dei difensori e ac-
quisito il parere dell’intervenuto Procuratore Generale
(oppostosi alla eventuale audizione del sen. Berlusconi e
dichiaratosi favorevole al differimento dell’udienza), ha
pronunciato ordinanza (in entrambi i procedimenti inci-
dentali relativi alle due richieste rimessorie) del seguente
tenore:
««Ritenuto, quanto alla richiesta del sen. Berlusconi di
essere sentito personalmente, che il richiamo dell’art. 48
c. 1 c.p.p. alla procedura di cui all’art. 127 stesso codice
deve essere interpretato considerando la specif‌icità del
procedimento che si svolge davanti alla Corte di Cassazio-
ne, con la conseguente applicazione della regola, di ordine
generale, stabilita dall’art. 614 comma 2 c.p.p. a norma
della quale “le parti private possono comparire per mezzo
dei loro difensori” (v. da ultimo, Cass. Sez. IV, 18 ottobre
2011 n. 43665, Bassi, rv. 251512), salvi i casi in cui il legi-
slatore preveda espressamente la facoltà dell’interessato
di essere sentito personalmente (come nel procedimento
di estradizione ai sensi dell’art. 706 c. 2 c.p.p.);
ritenuta l’opportunità di differire l’udienza, considera-
ta l’eccezionale indifferibile funzione istituzionale che i
difensori stessi sono chiamati ad assolvere;
rigetta l’istanza del sen. Berlusconi e rinvia il procedi-
mento all’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2013
ore 10:00»».
6. Con memoria depositata il 2 maggio 2013 “ai sensi
dell’art. 127 co. 2 c.p.p.”, formalmente tardiva ma apprez-
zabile quale nota di udienza, i difensori del richiedente
hanno espresso osservazioni critiche, invocando la “revo-
ca” del provvedimento, sulla ordinanza del 18 aprile 2013
di questa Corte con particolare riferimento alla non am-
messa audizione personale del sen. Berlusconi. (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di rimessione del processo c.d. Ruby avan-
zata da Silvio Berlusconi non può trovare accoglimento,
perché i delineati rilievi di natura procedurale sono privi
di pregio e le connesse prospettazioni di merito sono in-
fondate.
1. Muovendo ovviamente l’analisi dalle preliminari
questioni in procedendo prospettate dai difensori del ri-
chiedente con la memoria o nota di udienza depositata
il 2 maggio 2013, con la quale si formulano rilievi critici
sull’ordinanza istruttoria emessa da questo collegio il 18
aprile 2013, va subito chiarito che nessun serio contrasto
appare ravvisabile nella giurisprudenza della S.C. in ordi-
ne alla struttura e alle forme regolanti le udienze camerali
c.d. partecipate della stessa Corte svolgentisi secondo la
disciplina, di generale applicazione in tutti i giudizi ca-
merali della Corte, dettata dall’art. 611 c.p.p. «in deroga a
quanto previsto dall’art. 127 c.p.p.» e, per ciò stesso, anche
con riguardo alla udienza di discussione della richiesta di
rimessione processuale prevista dall’art. 48 c.p.p. In vero
la decisione della Sez. VI n. 40492/2005, Lupis, si mostra
- come puntualizza la successiva e più recente decisione
della Sez. IV n. 43665/2011, Bassi e altri (cui ha fatto rife-
rimento l’ordinanza del 18 aprile 2013 di questo collegio)
- isolata, né in seguito ripresa o confermata da altre deci-
sioni, nella prassi anche successiva alla sentenza Lupis es-
sendosi “sempre osservato il principio di diritto affermato
dalla decisione n. 5723/1994”. Vale a dire la decisione della
Sez. I del 29 novembre 1994 nel caso Cerciello. Decisione
cui, come è sfuggito alla difesa di Berlusconi, si coniuga in
tema di rimessione, affermando il medesimo principio di
diritto, la decisione della Sez. I n. 1794 del 19 marzo 1996,
Romanelli, rv. 204642. Ne discende che non v’è spazio né
ragione per ravvisare, allo stato, un contrasto decisorio in
sen. a questa S.C. meritevole di essere sottoposto al vaglio
delle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 c.p.p.

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