Legittimità

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Arch. nuova proc. pen. 3/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 11 MARZO 2013, N. 11419
(C.C. 29 GENNAIO 2013)
PRES. MANNINO – EST. ANDREAZZA – P.M. STABILE (DIFF.) – RIC. BENE E ALTRO
Competenza penale y Competenza per materia y
Del giudice dell’esecuzione y Potere di sindacare
sulla compatibilità dell’ordine di demolizione y Di
opera abusiva y Acquisita gratuitamente nel patri-
monio comunale y Sussistenza.
. Rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione il sin-
dacato sulla compatibilità dell’ordine di demolizione
contenuto nella sentenza di condanna con la delibera
di acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimo-
nio comunale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 665; l. 6 giu-
gno 2001, n. 380, art. 31) (1)
(1) In merito al potere del giudice dell’esecuzione, in materia di
edilizia e urbanistica, di sindacare sulla compatibilità o meno del-
l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi, come del relativo
potere di concedere o di revocare gli atti concessori, si vedano: Cass.
pen., sez. III, 18 giugno 2009, Consolo, in questa Rivista 2010, 478
e Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2005, Vuocolo, in Ius&Lex dvd n.
2/13, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Bene Mauro e Caiazzo Concetta ricorrono per cas-
sazione avverso l’ ordinanza in data 12 febbraio 2012 con
cui il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli,
sez. dist. di Afragola, ha rigettato la richiesta di revoca o
sospensione dell’ordine di demolizione di manufatto abu-
sivo, impartito con sentenza di condanna del Tribunale di
Napoli passata in giudicato, per intervenuta acquisizione
da parte del Consiglio Comunale di Caivano dell’immobile
in oggetto, insieme ad altri, al f‌ine di trasformarlo in al-
loggio di edilizia residenziale sovvenzionata. Il Tribunale
ha motivato il rigetto considerando la delibera comunale
predetta, in ogni caso illegittima giacchè mancante di
indicazione di impegno di spesa e di istruttoria svolta per
singolo immobile inerente l’effettiva praticabilità dell’in-
tervento, un mero atto di indirizzo non contenente alcuna
indicazione specif‌ica.
Deducono i ricorrenti che la delibera consiliare in que-
stione, adottata sulla base delle disposizioni dell’art. 12,
comma 6, della legge regionale Campania, conf‌ligge in
modo decisivo con la esecuzione della demolizione; tale
delibera, inoltre, individuando specif‌icamente una serie
di immobili da destinare ad edilizia residenziale sovven-
zionata, non sarebbe mero atto di indirizzo politico nè
rileverebbe la mancanza di impegno di spesa, in realtà da
assumere solo successivamente. Con successivi motivi ag-
giunti ribadisce che per arrestare l’ordine di demolizione è
suff‌iciente, sulla base del dettato dell’art. 31, comma 5, del
D.P.R. n. 380 del 2001, una delibera di consiglio comunale
che dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e
che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbani-
stici o ambientali senza che siano necessari tutti i detta-
gli tecnici, economici e normativi che dovranno formare
oggetto di ulteriori, conseguenti, atti.
In data 8 gennaio 2013 la Difesa dei ricorrenti ha pre-
sentato ulteriori osservazioni con cui ribadisce il contenu-
to del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
L’art. 31, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001, sostan-
zialmente riproduttivo di quanto già disponeva l’art. 7
della L. n. 47 del 1985, prevede che l’opera acquisita di
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune in forza di
inottemperanza all’ordine di demolizione “è demolita con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
uff‌icio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo
che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”; il
legislatore ha così previsto che l’interesse al ripristino dello
status quo ante, quale strumento sanzionatorio di condotte
poste in essere in violazione delle prescrizioni f‌inalizzate al
perseguimento di un ordinato assetto del territorio, debba
recedere a fronte di interessi pubblici di diverso genere
tuttavia prevalenti rispetto al raggiungimento di un tale ri-
sultato e che impongano la permanenza dell’opera, sempre
che la stessa non contrasti con rilevanti interessi urbanisti-
ci e ambientali. Questa Corte ha pertanto potuto precisare
che il Consiglio comunale può dichiarare legittimamente
la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizio-
ne alle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con
rilevanti interessi urbanistici e, nell’ipotesi di costruzione
in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi am-
bientali: in quest’ultimo caso l’assenza di contrasto deve
essere accertata dall’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del
consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di
entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto
della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali
ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edi-
f‌icio pubblico, ecc. (Sez. III, n. 41339 del 10 ottobre 2008,
Castaldo e altra, non massimata).
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LEGITTIMITÀ
La natura eccezionale di tali ipotesi rispetto a quella
che dovrebbe essere la ordinaria conseguenza, ovvero
l’esito demolitorio, della illiceità di condotte poste in
essere in violazione della disciplina urbanistica, impone
una interpretazione restrittiva dei presupposti cui tali
ipotesi sono condizionate e legittima, allo stesso tempo,
il giudice dell’esecuzione, in applicazione del resto ad un
principio generale più volte applicato da questa Corte, a
sindacare la sussistenza dei medesimi. Già con riferimen-
to alla concessione in sanatoria, anch’essa evidentemente
di carattere eccezionale rispetto all’ordinaria disciplina
sanzionatoria in materia urbanistica, si è affermato infatti
che il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare
la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice prof‌ilo
della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione
e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge
per il corretto esercizio del potere di rilascio (tra le al-
tre, Sez.III, n. 46831 del 16 novembre 2005, Vuocolo, Rv.
232642). Analogamente, con riferimento al condono, si è
detto che il giudice dell’esecuzione, a cui sia richiesto di
revocare l’ordine di demolizione di manufatto abusivo in
ragione appunto di sopravvenuto provvedimento di condo-
no, ha il potere di sindacare detto atto concessorio, disap-
plicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle
condizioni formali e sostanziali di legge previste per la sua
esistenza (Sez. III, n. 25485 del 17 marzo 2009, Consolo,
Rv. 243905).
In particolare, per quel che riguarda il sindacato della
delibera consiliare in oggetto, deve ritenersi rientrare
nei poteri del giudice verif‌icare che l’incompatibilità del-
l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione con la delibera
consiliare sia attuale e non meramente eventuale, non
essendo evidentemente. consentito fermare l’esecuzione
penale per tempi imprevedibili senza la concreta esi-
stenza di una delibera consiliare avente i requisiti previsti
dall’art. 31 cit., giacchè l’ordinamento non può attende-
re sine die l’adozione di una possibile quanto eventuale
deliberazione. Solo a partire dall’adozione di una delibera
di tal fatta è dunque preclusa al giudice la potestà di di-
sporre la demolizione del manufatto e solo a partire da
tale momento l’inottemperanza dell’ingiunto all’ordine di
demolizione impartito dall’autorità giudiziaria potrebbe
ritenersi giustif‌icata.
Nella specie, il provvedimento impugnato ha ritenuto di
non ravvisare, nella delibera consiliare del 6 febbraio 2012
richiamata, i presupposti richiesti dalla legge, in particola-
re osservando come le valutazioni cui dovrebbe conseguire
la non eseguibilità della demolizione (ovvero, appunto, il
prevalente interesse pubblico e l’assenza di contrasto del
manufatto con rilevanti interessi urbanistici), benchè
dichiarate formalmente sussistenti, di fatto siano state
demandate ad una fase successiva, essendosi disposta,
nella stessa delibera, la necessità di porre in essere, te-
stualmente, le “opportune verif‌iche tecniche ed eventuali
adeguamenti”, demandandosi inoltre agli uff‌ici comunali
competenti “tutte le attività ed i provvedimenti necessari
per la realizzazione del programmato intervento”.
Ne consegue come il giudice dell’esecuzione, qualif‌i-
cando, sotto tale prof‌ilo, come “atto di indirizzo” la delibe-
ra in oggetto e reputando in def‌initiva come solo eventuale
e futura la valutazione dei presupposti di legge cui l’art. 31
cit. condiziona la non operatività della demolizione, abbia,
conformandosi ai principi sopra enunciati, legittimamen-
te escluso nella specie l’effetto ostativo della demolizione,
propriamente derivante, per quanto già detto, solo da una
valutazione in termini di attualità degli interessi pubblici
alla conservazione dell’opera e della mancanza di contra-
sto con rilevanti interessi urbanistici. Nè il fatto che, come
si deduce nelle osservazioni aggiuntive, i ricorrenti siano
stati invitati a produrre all’Uff‌icio tecnico comunale la
documentazione inerente il manufatto, appare inf‌irmare
l’argomentazione del giudice, al contrario comprovando
ulteriormente lo svolgimento di un’attività istruttoria
ancora in itinere.
3. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente con-
danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 MARZO 2013, N. 10350
(UD. 6 FEBBRAIO 2013)
PRES. GARRIBBA – EST. DI STEFANO – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. GRANELLA
Indagini preliminari y Attività del P.M. y Accerta-
menti tecnici non ripetibili y Fattispecie di rileva-
zione di impronte papillari y Effettuate con prodot-
ti utili a renderle visibili y Portata y Limiti.
. La rilevazione di impronte papillari non può essere
annoverata tra gli accertamenti tecnici irripetibili,
quali previsti e disciplinati dall’art. 360 c.p.p., neppure
quando sia stata effettuata con l’impiego di particolari
prodotti o di accorgimenti tecnici che servano a ren-
derle visibili. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 360) (1)
(1) In senso parzialmente difforme, si veda Cass. pen., sez. II, 3
ottobre 2008, Vastante, in Ius&Lex dvd n. 2/13, ed. La Tribuna, che
ammette che il prelievo di tracce biologiche, su un oggetto rinvenuto
nel luogo del commesso reato, possa formare oggetto di analisi per
eventuali confronti, ma solo a condizione che non sia stato possibile
osservare le garanzie di partecipazione difensiva, previste per gli
accertamenti tecnici ripetibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 27 marzo
2012 confermava la condanna emessa il 18 dicembre 2007
in giudizio abbreviato dal gup presso il tribunale di Cagliari
nei confronti di Granella Giancarlo per detenzione a f‌ine di
spaccio di cocaina per il quantitativo di circa 500 g.
Il fatto risultava dimostrato dalle dichiarazioni del
coimputato Cavalli Alberto che aveva dichiarato di aver
rubato la predetta partita di cocaina, che lui sapeva essere
a disposizione del Granella nella abitazione in disponibili-
tà del ricorrente sita in via Martini 5 di Iglesias. Disposta
la perquisizione del predetto appartamento, questo risul-
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LEGITTIMITÀ
tava disabitato e vi veniva rinvenuto, nell’unico mobile
presente, del materiale indicativo della preparazione di
dosi di droga, tra cui in particolare dei frammenti di cello-
phane che in sede di indagini tecniche risultavano aver
contenuto cocaina.
Gli ulteriori accertamenti tecnici effettuati dall’organo
di polizia scientif‌ica evidenziavano, su uno dei frammenti
di cellophane, una impronta digitale compatibile con
quella del dito mignolo di Granella Giancarlo.
Si accertava, in base alla dichiarazione del proprietario
dell’appartamento, che lo stesso era stato inizialmente
oggetto di trattative per l’acquisto da parte proprio del
Granella; per quanto non vi avesse fatto seguito l’acquisto
effettivo, nel mese di aprile 2005 l’immobile era stato in ef-
fettiva disponibilità del Granella cui venivano consegnate
le chiavi a seguito di sostituzione della serratura.
La Corte di Appello, con riferimento agli specif‌ici motivi
di impugnazione, rigettava l’eccezione di nullità dell’esa-
me dattiloscopico eseguito il 24 ottobre 2006 osservando:
- le operazioni di polizia giudiziaria concernenti il pre-
lievo di impronte digitali in quanto atti irripetibili sono
acquisiti al fascicolo del dibattimento e possono essere
valutati quale prova anche senza procedere a perizia. La
comparazione delle impronte, non richiedendo altro che
accertamenti di dati obiettivi, rientra negli accertamenti
ai sensi dell’art. 354 c. p. p. per cui non si applicano le
regole dell’art. 360 c. p. p.. Inoltre, al momento del com-
pimento dei rilievi, non era ancora individuato il presunto
autore del reato.
Ribadiva conseguentemente la certezza del collega-
mento tra il ricorrente e la partita di droga rappresentata
dalla presenza dell’impronta papillare e dalla disponibilità
dell’appartamento in questione nel periodo del furto della
droga, poco rilevando le apparenti contraddizioni del Ca-
valli sulla precisa epoca del furto nel corso di Interrogato-
ri tenuti a grande distanza temporale dai fatti. Peraltro,
osservava la Corte, la testimonianza del proprietario del-
l’appartamento dimostrava con certezza la disponibilità
delle chiavi in capo al ricorrente.
La Corte rigettava anche le questioni in tema di deter-
minazione della pena, osservando che non sussistevano
ragioni specif‌iche che giustif‌icassero la applicazione delle
attenuanti generiche e confermava non conf‌igurabilità
della continuazione con i diversi fatti giudicati con diversa
sentenza, non potendosi ritenere, peraltro a fronte di af-
fermazioni apodittiche della difesa, la connessione con il
delitto associativo ed altri singoli delitti di droga commes-
si in un contesto diverso da quello per il quale si procede,
frutto invece di una iniziativa autonoma del ricorrente.
Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di
Granella che, con primo motivo, deduce la violazione di
legge per nullità dell’esame dattiloscopico eseguito il 24
ottobre 2006. Rileva che proprio il pubblico ministero ave-
va disposto di procedere con avviso ai difensori, erronea-
mente indicando il difensore di uff‌icio nonostante fossero
già stati nominati difensori di f‌iducia.
La difesa aveva eccepito f‌in dall’interrogatorio di ga-
ranzia la nullità, affermando che l’accertamento dattilo-
scopico, attesa la modif‌ica f‌isica del reperto, dovesse svol-
gersi con le garanzie di cui all’art. 360 c. p. p. Sul punto, la
Corte di Appello non aveva risposto, formulando osserva-
zioni soltanto sulle modalità di prelievo delle impronte ma
non sulle successive modalità di esaltazione delle stesse
per poterle utilizzare.
Con secondo motivo deduce la violazione degli artt. 546
e 192 c. p. p., nonchè il vizio di motivazione perchè, accer-
tata la disponibilità dell’immobile da parte del Granella
per un breve periodo di tempo, non si è tenuto conto della
possibilità che la busta toccata dal ricorrente fosse poi sta-
ta utilizzata da altri per lo stupefacente. Rileva la diversa
epoca del furto indicata dal Cavalli e le dichiarazioni rese
da questo in ordine alla esistenza di altre persone il cui
intervento temeva quale reazione al furto di stupefacente.
La Corte, quindi, non aveva valutato le argomentazioni
difensive in ordine alla esistenza di elementi a carico di
diversi soggetti.
Con terzo motivo contesta la mancata applicazione del-
la disciplina della continuazione con diversa sentenza non
avendo la Corte valutato il ruolo di custode del Granella
per conto della organizzazione di cui si riteneva essere un
componente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto limitatamente alla applicazione
della disciplina della continuazione.
Il primo motivo è infondato.
La difesa insiste nella eccezione di inutilizzabilità
già formulata in corso di giudizio rilevando che la Corte
di Appello ha offerto una risposta su un diverso prof‌ilo.
Ciò che la difesa contestava, non era l’attività di compa-
razione delle impronte digitali ma l’attività di “ricerca e
successiva esaltazione di una possibile impronta latente
sulla busta di nylon (reperto 5/C)” ovvero l’individuazione
della impronta digitale rispetto alla quale poi effettuare la
comparazione.
Questo perchè, secondo la difesa, la circostanza che
la impronta non sia stata rilevata con immediatezza con
metodi “tradizionali” che lasciano invariato il reperto ma
sia stato utilizzato un sistema che, mediante l’utilizzazio-
ne di un prodotto chimico, evidenzia e f‌issa l’impronta, ha
conseguenze sulla disciplina applicabile per la raccolta
della prova.
Secondo la difesa, quindi, in questo caso non ci trove-
remmo di fronte ad un comune accertamento ai sensi del-
l’art. 354 c. p. p., che per sua natura non deve richiedere
una attività di elaborazione per la quale siano necessarie
specif‌iche competenze tecniche, ma di fronte ad una vera
e propria accertamento tecnico ai sensi degli artt. 359 e
360 c. p. p..
Inoltre afferma che tale attività tecnica sul reperto lo
modif‌ica in modo def‌initivo per cui non è attività che possa
più essere ripetuta; in conseguenza, era necessario appli-
care la disciplina di cui all’art. 360 per gli accertamenti
tecnici non ripetibili; peraltro, osserva, lo stesso pubblico
ministero, consapevole di tale situazione, aveva disposto
darsi avviso ai difensori per la attività tecnica di esalta-

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