Legittimità

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Arch. nuova proc. pen. 2/2013
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 3 DICEMBRE 2012, N. 46673
(UD. 10 OTTOBRE 2012)
PRES. BARDOVAGNI – EST. BONI – P.M. P.G. IN PROC. BACAIO
Competenza penale y Conf‌litti y Conf‌litto tra pub-
blico ministero e giudice y Condizioni y Adozione da
parte del P.M. di provvedimenti di natura ammini-
strativa y Sussistenza.
Competenza penale y Conf‌litti y Conf‌litto tra pub-
blico ministero e giudice y Provvedimento di inca-
rico peritale y Liquidazione dei compensi dovuti al
consulente nominato dal P.M. y Ammissibilità.
. Il principio secondo il quale non è conf‌igurabile un
conf‌litto di competenza tra pubblico ministero e giudi-
ce in ordine alla cognizione di un procedimento penale
o ad istanze che riguardino l’esecuzione non impedisce
che possa riconoscersi l’esistenza di un conf‌litto, su-
scettibile di risoluzione da parte del giudice di legitti-
mità, quando tratta dell’adozione, da parte di autorità
giudiziarie (tra le quali rientra quindi anche il pubblico
ministero) di provvedimenti aventi natura amministra-
tiva, quali la liquidazione dei compensi dovuti a periti
o consulenti tecnici. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 232;
c.p.p., art. 359; c.p.p., art. 360; d.p.r. 30 maggio 2012,
n. 115, art. 168) (1)
. Non spetta al giudice del dibattimento ma al pub-
blico ministero provvedere alla liquidazione dei com-
pensi dovuti al consulente da quest’ultimo nominato,
dovendosi al riguardo fare riferimento al disposto di
cui all’art. 73 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale, da ritenersi non derogato da quello
di cui all’art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia appro-
vato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 232; c.p.p., art. 359; c.p.p., art. 360; c.p.p.,
art. 568; att. c.p.p., art. 73; d.p.r. 30 maggio 2012, n.
115, art. 168) (2)
(1) Nello stesso senso, si veda Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2012, P.M.
in proc. Favoni, in Ius&Lex dvd n. 2/2013, ed. La Tribuna, che statui-
sce che “la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spet-
tanze agli ausiliari del magistrato spetta al magistrato che procede
e, quindi, nel giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità
del procedimento.”
(2) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2008,
P.M. in proc. Ignoti, in questa Rivista 2009, 256 che sottolinea come
la competenza, in merito alla liquidazione dei compensi dovuti al
consulente tecnico, nominato dal P.M., dopo la dichiarazione di ar-
chiviazione del procedimento, spetti al G.i.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con nota del 23 aprile 2012 il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, perchè vi provve-
desse, la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata
dal consulente tecnico Agostino Bacaio per l’attività svolta
su incarico dello stesso P.M. nell’ambito del procedimento
penale n. 19242/2012 R.G.N.R., avanzata in un momento
nel quale il procedimento era approdato alla fase dibat-
timentale.
2. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale
di Roma in composizione monocratica mediante ordinanza
resa il 3 maggio 2012, con la quale ha sollevato conf‌litto,
opponendo che, a norma dell’art. 73 disp. att. c. p. p., la
liquidazione dei compensi al consulente tecnico del P.M.
va effettuata in base alle disposizioni valevoli per il perito,
compresa quella dell’art. 232 c. p. p., conclusione non con-
traddetta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 dal momento
che nel caso in esame il consulente aveva svolto funzioni
di ausiliario del P.M. e non del giudice del dibattimento e
che la nozione di magistrato chiamato, secondo la norma
citata, ad emettere il provvedimento di liquidazione, si
riferiva tanto al giudice, che al P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che, sebbene il Procuratore della Re-
pubblica di Roma abbia investito, perchè provvedesse, con
una mera nota il locale Tribunale della questione concer-
nente la liquidazione dei compensi al consulente tecnico,
perito chimico Agostino Bacaio, incaricato dallo stesso
P.M. di svolgere accertamenti tossicologici, l’atto contie-
ne in sè la declinazione della competenza a provvedere
sull’istanza dell’ausiliario ed è corredato da relativa mo-
tivazione, sicchè assume rilievo quale determinazione di
astensione dal prendere cognizione di una richiesta sulla
quale anche il Tribunale ha ricusato di provvedere: deve
quindi ritenersi sussistente una situazione di conf‌litto
negativo di competenza sub specie del «caso analogo» ai
sensi dell’art. 28 c.p.p., comma 2, che ha determinato la
stasi del procedimento per il contestuale rif‌iuto di pronun-
ciarsi proveniente da due autorità giudiziarie sulla stessa
istanza, situazione di stallo eliminabile soltanto mediante
una decisione di questa Corte ai sensi dell’art. 32 c. p. p..
1.1 Al riguardo non si ritiene applicabile al caso l’indi-
rizzo interpretativo, proprio di questa sezione, ancorchè
frutto di un orientamento consolidato (solo da ultimo si
veda: Cass. sez. I, n. 26733 del 5 maggio 2009, rv. 244649,
conf‌l, comp. in proc. Buccella; Cass. sez. I, n. 451 del 28
febbraio 2000, Rv. 215378, conf‌l, comp. in proc. Carbona-
ra), secondo il quale non è conf‌igurabile, neanche quale
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caso analogo, un conf‌litto di competenza tra Pubblico Mi-
nistero e Giudice in ordine alla cognizione in merito ad
un procedimento penale, oppure ad istanze che riguardino
l’esecuzione, in ragione del fatto che il rappresentante
dell’accusa è la parte pubblica del processo e non organo
giurisdizionale chiamato a pronunciarsi su un determina-
to fatto con parità di poteri decisionali rispetto ad altra
autorità giudiziaria. In realtà, ad avviso di questa Corte,
sia l’ambito oggettivo, sia quello soggettivo di applicazio-
ne dell’analogia con i casi di conf‌litto proprio, secondo
quanto previsto testualmente dall’art. 28 c. p. p., comma
2 non possono essere interpretati restrittivamente come
riguardanti, da un lato i soli atti propriamente giurisdi-
zionali, dall’altro gli organi giudicanti, ossia appartenenti
all’ordine giudiziario chiamati ad espletare attività giuri-
sdizionale.
1.3 Al contrario, in ragione della f‌inalità perseguita
dall’istituto del conf‌litto di consentire all’autorità regola-
trice di risolvere le situazioni di arresto del procedimento,
non altrimenti risolvibili, sotto il prof‌ilo oggettivo deve
ammettersi l’esistenza di una situazione di conf‌litto an-
che con riferimento all’adozione di provvedimenti aventi
natura amministrativa: in tal senso si sono espresse alcu-
ne pronunce di legittimità nel caso della concessione dei
permessi premio (Cass. Sez., I, n. 778 del 26 marzo 1994,
Conf‌l, comp. Mag. Sorv. Napoli e Mag Sorv. Roma in proc.
Buonocore, rv. 196870) o dell’autorizzazione ai colloqui
telefonici ai detenuti in espiazione di pena (Cass. Sez I,
n. 874 del 19 aprile 1995, Conf‌l, comp. Mag. Sorv. Firenze
e Mag. Sorv. Trapani in proc. Milazzo, rv. 200931), oppure
dei contrasti in ordine all’adozione dei provvedimenti di
liquidazione dei compensi al difensore o al consulente
tecnico di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato (Cass. sez. I, n. 34489 del 22 settembre 2001, Conf‌l,
comp. in proc. De Pascali, rv. 219735; sez. V, n. 1859 del 16
giugno 1999, Conf‌l. comp. in proc. Samì, rv. 213804).
1.4 Quanto all’aspetto soggettivo del conf‌litto, si ritiene
che debba essere verif‌icato caso per caso, alla stregua del-
le singole disposizioni normative, generali o speciali, come
sia distribuita la competenza in ordine al compimento di
un atto e se le rispettive determinazioni delle autorità in
contrasto abbiano inibito l’adozione di un provvedimento
doveroso con uno stasi procedimentale, insuscettibile di
soluzione spontanea, e conseguente diniego della rispo-
sta di giustizia per la quale la legge preveda l’intervento
giudiziario.
Tale soluzione rinviene agganci interpretativi in due
diverse pronunce della giurisprudenza di questa Corte,
Cass. sez. I, n. 61 del 26 ottobre 2010, conf‌l, comp. in proc.
Piccinno, rv. 249284 e Cass. sez. I, n. 629 del 25 gennaio
1999, conf‌l., comp. in proc. Maggio, rv. 213283: entrambe
hanno ravvisato una situazione di conf‌litto, richiedente
l’intervento risolutore del giudice di legittimità, analoga al
conf‌litto di cui all’art. 28 c. p. p., comma 1 nel contrasto tra
Procura Generale della Repubblica e Magistrato di Sorve-
glianza circa l’autorità competente a provvedere alla so-
spensione dell’esecuzione della pena in pendenza di istan-
za per l’applicazione di misura alternativa alla detenzione
carceraria, valorizzando la situazione di stallo processuale
non altrimenti risolvibile, cagionata dal contestuale rif‌iuto
di provvedere dalle due autorità in contrasto in merito alla
stessa istanza, soluzione che presenta identità di effetti
rispetto al caso in esame. Rileva poi che la prima delle
due sentenze abbia affermato come per la ravvisabilità del
conf‌litto anche se tra giudice e parte pubblica sia neces-
sario far riferimento alla norma attributiva della compe-
tenza, che, nel caso specif‌ico risolto, aveva discriminato
tra pubblico ministero e magistratura di sorveglianza in
base al diverso momento di presentazione dell’istanza, se
precedente o successivo all’inizio dell’esecuzione.
2. Quanto poi alla norma regolatrice della competenza,
nella fattispecie il Tribunale di Roma, da un lato richiama
il disposto dell’art. 73 disp. att. c. p. p. ed il rinvio dallo
stesso operato alle disposizioni sulla perizia, comprensive
dell’attribuzione della competenza alla liquidazione dei
compensi al giudice che ha disposto la perizia stessa, so-
stenendo che, poichè in quel procedimento il consulente
era stato designato dal P.M., era quest’ultimo a dovergli
liquidare i compensi a prescindere dalla fase in cui si
trovava il procedimento, dall’altro evidenzia la specialità,
e quindi la prevalenza, di tale disciplina rispetto a quella
più generale introdotta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168
per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magi-
strato, Per contro, il P.M. si appella proprio a detta ultima
disposizione ed all’interpretazione offertane dalla giuri-
sprudenza di legittimità con riferimento ai provvedimenti
di liquidazione dei compensi ai custodì giudiziari, da
effettuarsi dal magistrato procedente al momento di pro-
posizione della domanda, nel caso il Tribunale di Roma,
pendendo il procedimento nella fase dibattimentale.
2.1 L’art. 73 sopra citato è specif‌icamente riferito al
consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, per
la liquidazione dei cui onorari rinvia testualmente alle
norme valevoli per il perito e quindi alla disposizione del-
l’art. 232 c. p. p., secondo la quale il compenso è liquidato
con decreto del giudice che ha disposto la perizia, che nel
caso di specie era pacif‌icamente il Pubblico Ministero. Per
contro, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 attribuisce
in modo uniforme e generalizzato al “magistrato che pro-
cede” la competenza per la liquidazione delle spettanze
agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia.
2.2 Va premesso che dal punto di vista testuale la
locuzione «magistrato» è egualmente riferibile a tutti
gli appartenenti all’ordine giudiziario, senza distinzione
di funzioni, come specif‌icato dall’art. 3 dello stesso T.U.
e che l’individuazione in concreto dell’autorità deputata
alla liquidazione deve avvenire in riferimento alla fase
raggiunta dal procedimento e della disponibilità degli atti
relativi, nel senso che durante le indagini preliminari tale
compito spetta al Pubblico Ministero, intervenuta l’archi-
viazione al Giudice per le indagini preliminari, dopo l’eser-
cizio dell’azione penale al giudice chiamato a celebrare il
giudizio e dopo il passaggio in giudicato della sentenza al
giudice dell’esecuzione. Si tratta quindi di comprendere
quale rapporto sussista tra la norma di cui all’art. 73 disp.
att. c. p. p. e il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168.
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2.3 Come correttamente rappresentato dal Tribunale, la
prima disposizione risulta essere specif‌icamente dedicata
al consulente tecnico del P.M., alla scelta e nomina della
persona da incaricare ed alla liquidazione della relativa
remunerazione; per contro, l’art. 168 contiene espressioni
molto più ampie e generiche, che però, in ragione della
natura e dell’eff‌icacia del testo legislativo che l’ha intro-
dotto, devono ritenersi prive di valore innovativo rispetto
alla disciplina già esistente.
2.3.1 Il D.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, secondo quanto stabilito dalla Legge
Delega 8 marzo 1999, n. 50, art. 7 come modif‌icato dalla L.
24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 6, è stato emesso
al f‌ine di coordinare le disposizioni previgenti e nel ri-
spetto del limite di apportare solo le modif‌iche necessarie
per garantire «coerenza logica e sistematica alla norma-
tiva anche al f‌ine di adeguare e semplif‌icare il linguaggio
normativo»; inoltre, nell’ottica della semplif‌icazione e
razionalizzazione della disciplina ed in attuazione della
delega, il Testo Unico contiene una chiara elencazione di
norme abrogate, che non riguardano la regolamentazione
del codice di rito della consulenza tecnica di parte e del-
la perizia, per cui in questo, come nei casi in cui non ha
operato alcun intervento modif‌icativo, ha assunto un mero
valore compilativo. Tanto è stato più volte affermato dalla
Corte Costituzionale (sentenze nn. 389/2002, 458/2002,
212/2003, 304/2003, ord. n. 273/2006) e dalle Sezioni Unite
di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 19289 del 25 febbraio
2004, PM c. Lustri, rv. 227355; n. 36168 del 14 luglio 2004,
rv. 228667, Pangallo; in seguito Cass. sez. I, n. 47438 del 28
novembre 2007, P.M. in proc. Wind s.p.a., rv. 258226) alle
cui valutazioni si ritiene di dover aderire.
2.3.2 Pertanto, atteso che la norma di cui all’art. 73
disp. att. c. p. p. non è stata abrogata dal successivo T.U.
sulle spese di giustizia e che al riguardo le previsioni gene-
rali di quest’ultimo non possono essere interpretate come
f‌inalizzate ad apportare sostanziali innovazioni ad istitu-
ti processuali preesistenti ed alle relative garanzie, deve
concludersi che la disposizione dell’art. 168 non è riferita
al caso del consulente tecnico designato dal P.M., per il
quale vale tuttora la regola, mutuata dalla disciplina della
perizia, per cui la liquidazione dei suoi compensi compete
all’organo giudiziario che lo ha nominato.
2.4 Non rileva in senso contrario richiamare l’ela-
borazione giurisprudenziale, formatasi con riferimento
alla liquidazione delle spettanze dei custodi giudiziari,
in quanto il testo dell’art. 168 citato si riferisce in modo
espresso a tali ausiliari e ribadisce la preesistente riparti-
zione di competenza, stabilita per la restituzione dei beni
sequestrati dall’art. 263 c. p. p., commi 4 e 6, - interpretata
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19289
del 25 febbraio 2004, PM c. Lustri, rv. 227355; n. 36168 del
14 luglio 2004, Pangallo, rv. 228667) come strettamente
correlata alla tematica della liquidazione delle spese del
sequestro, in funzione della situazione processuale esi-
stente al momento della presentazione della domanda di
liquidazione nel rispetto della regola generale per la quale
la competenza si determina con riferimento al momento
della presentazione della domanda oggetto del giudizio.
Inoltre, non deve trascurarsi che l’intervento del T.U.
sulle spese di giustizia in tema di restituzione dei beni
sequestrati è stato molto più incisivo e ha prodotto effetti
innovativi, tanto che l’art. 299 ha abrogato l’art. 84 disp.
att. c. p. p. e gli artt. 264 e 265 c. p. p. in tema di provvedi-
menti in caso di mancata restituzione dei beni sequestrati
e di spese relative al sequestro penale, materie oggetto di
nuova disciplina contenuta nei suoi artt. 151 e 155.
Non altrettanto è avvenuto per quanto riguarda gli isti-
tuti della perizia e della consulenza tecnica dell’accusa
per i cui provvedimenti di liquidazione il legislatore co-
dicistico ha scelto quale criterio di determinazione della
competenza quello della coincidenza con l’autorità che
ha nominato l’ausiliario, a differenza di quanto disposto
dall’art. 263 c. p. p..
2.5 Non ignora questa Corte che precedenti pronunce
di legittimità (Cass. sez. IV, n. 10744 del 06 dicembre 2011,
P.M. in proc. Favoni, rv. 252657 e sez. IV, n. 15147 del 29
gennaio 2008, P.M. in proc. ignoti, rv. 239732), hanno in-
dividuato la competenza del giudice procedente, - che nei
due casi risolti era il G.I.P. dopo la disposta archiviazione
dei procedimenti, anche per la liquidazione dei compensi
del consulente tecnico del P.M. sulla scorta del dato te-
stuale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e dell’uniformità
di previsione per tutti gli ausiliari del giudice: tale orien-
tamento non ha però considerato la persistente vigenza
dell’art. 73 disp. att. c. p. p. e non si è posto il problema
del suo coordinamento con la norma dell’art. 168, nè del
rapporto di specialità tra di esse esistente.
2.6 Per tali ragioni non si ritiene sussistere un reale
contrasto con le due decisioni sopra citate, tale da im-
porre la rimessione della questione alla valutazione delle
Sezioni Unite di questa Corte.
2.7 Inf‌ine, anche una ragione di ordine pratico avva-
lora la correttezza del criterio prescelto: nel caso del
consulente della parte pubblica il rapporto di ausiliarietà
intercorre e permane inalterato nei suoi effetti soltanto
tra costoro anche nel corso del giudizio, senza che il giu-
dice del dibattimento possa interferirvi con la nomina, la
sostituzione, l’aff‌idamento di altri incarichi, la scelta di
esaminare o meno il consulente durante l’istruttoria.
Potrebbe altresì verif‌icarsi che per proprie discreziona-
li determinazioni, orientate da valutazioni di opportunità,
il Pubblico Ministero decida di non chiedere nel giudizio
l’esame del proprio consulente, che quindi alcun apporto
conoscitivo e valutativo potrà offrire al f‌ine dell’acquisizio-
ne della prova nel contraddittorio tra le parti: in tal caso il
giudice del dibattimento non potrà disporre della relazione
dell’ausiliario e si troverà nell’impossibilità di valutarne
l’operato al f‌ine di liquidare i compensi spettantigli, men-
tre soltanto l’autorità che l’ha nominato è nelle condizioni
materiali di apprezzarne e remunerarne l’attività svolta.
Pertanto, il conf‌litto deve essere risolto, dichiarando
la competenza del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, al quale vanno trasmessi gli atti.
(Omissis)

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