Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 16 FEBBRAIO 2012, N. 6405
(UD. 18 GENNAIO 2012)
PRES. SIRENA – EST. MONTAGNI – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. A.F.
Velocità y Limiti f‌issi y Superamento y Centro abi-
tato y Assenza di specif‌ico segnale di “f‌ine centro
abitato” y Interpretazione come equivalente al sud-
detto segnale un cartello recante la dicitura “Arri-
vederci a” y Errore scusabile y Esclusione.
. In tema di colpa specif‌ica costituita dall’inosservanza
del limite di velocità stabilito per i centri abitati, non
può ritenersi scusabile, in base alla declaratoria di
parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p. pronunciata
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988,
la condotta di chi, in assenza dello specif‌ico segnale
di “f‌ine centro abitato”, quale previsto dall’art. 131,
comma 6, del Regolamento di esecuzione ed attuazione
del c.s. emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495,
superi il limite in questione avendo interpretato come
equivalente al suddetto segnale un cartello recante la
dicitura “Arrivederci a” seguita dall’indicazione della
località attraversata. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 5; nuo-
vo c.s., art. 141; nuovo c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 143;
d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 131) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, è pubblicata
in Riv. pen. 1988, 567; in Riv. it. dir. e proc. pen. 1988, 686, con nota
di D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di
colpevolezza, e in Foro it. 1988, I, 1385, con nota di G. FIANDACA,
Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale:
«prima lettura» della sentenza n. 364 del 1988. In dottrina, v. R. BET-
TIOL, La caduta di un mito: «Ignorantia legis non excusat», in Rass.
trib. 1988, I, 385 e G. VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della
legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza, in
Giur. cost. 1988, II, 3. Successivamente Cass. pen., sez. un., 18 luglio
1994, P.G. in proc. contro Calzetta ed altro, in Riv. pen. 1994, 1229, ha
precisato i limiti dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale:
“Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta
egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddet-
to «dovere di informazione», attraverso l’espletamento di qualsiasi
utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione
vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti
coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i
quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello
svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabi-
lità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo
degli organi amministrativi o da un complessivo pacif‌ico orienta-
mento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della
correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente,
della liceità del comportamento tenuto”. Inf‌ine, secondo Cass. pen.,
sez. VI, 22 settembre 2003, Delucca, ivi 2004, 1132, l’errore di diritto
scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. è conf‌igurabile soltanto in presenza
di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del comples-
so di norme aventi incidenza sul precetto penale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea,
con sentenza in data 21 maggio 2008 dichiarava A. F. re-
sponsabile del delitto di omicidio colposo per aver cagio-
nato la morte di P. E., mediante una condotta di guida im-
prudente e in violazione degli artt. 141, commi 1, 2, 3, 142
e 143, comma 1, c.s.; riconosciute le attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata aggravante, il tribunale con-
dannava l’imputato alla pena di euro 4.560,00 di multa.
1.1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in
data 28 marzo 2011, confermava la decisione del tribunale.
La corte territoriale evidenziava che l’imputato, nell’impe-
gnare l’intersezione tra Via Glauco e Via dei Salici, lungo la
strada litoranea Diamante-Cirella, aveva impattato con il
motoveicolo “Ape” condotto da P. E.. Il collegio evidenziava
che P. E., contravvenendo all’obbligo di dare precedenza,
aveva attraversato l’incrocio immettendosi lungo la via
Glauco; e che a seguito dell’impatto tra i due veicoli, P. E.
era stato sbalzato fuori dell’abitacolo, riportando traumi
che ne cagionavano il decesso.
La Corte di appello rilevava che, alla luce degli effet-
tuati accertamenti tecnici, era emerso che l’imputato
aveva mantenuto una velocità pari a circa 70-76 km/h, in
un tratto stradale ricompreso nel centro abitato di D., e
perciò gravato dal limite di 50 chilometri orari. E conside-
rava che qualora l’imputato avesse rispettato il predetto
limite di velocità, l’evento non si sarebbe verif‌icato, tenuto
conto del fatto che in tal caso lo spazio di arresto sarebbe
stato inferiore alla distanza che separava i due veicoli, al
momento dell’avvio della frenata di emergenza.
La Corte territoriale evidenziava che la circostanza re-
lativa al mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza
da parte del conducente dell’Ape neppure poteva ritenersi
imprevedibile, secondo valutazione “ex ante”, tenuto
conto dello specif‌ico stato dei luoghi, che ostacola l’avvi-
stabilità dei veicoli in transito. Con riguardo al compiuto
accertamento della velocità di marcia del veicolo condotto
dall’imputato, la Corte di appello rilevava poi che le tracce
di frenata impresse sull’asfalto costituivano eff‌icace ele-
mento di inferenza.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte d’appello
di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione A. F., a
mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in
relazione alla norma di cui all’art. 5, c.p., come modif‌icata
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 364 del 1988.
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La parte ribadisce che, in considerazione delle specif‌iche
circostanze di fatto, A. F., del tutto incolpevolmente, non
aveva consapevolezza di transitare in un certo abitato e
che pertanto non può essergli contestato l’eccesso di ve-
locità. Osserva al riguardo che non esisteva in loco alcun
segnale tipico che delimitasse la f‌ine del centro abitato;
e rileva che il cartello con la scritta “Arrivederci a Dia-
mante” aveva indotto in errore l’automobilista, in ordine
all’intervenuto superamento del perimetro urbano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito espo-
ste.
3.1. La parte reitera censure, già dedotte nell’atto di
appello. Al riguardo, la Corte territoriale, ha considerato
che non poteva accedersi alla tesi sostenuta dalla difesa
dell’imputato, volta a ritenere che il sinistro si fosse veri-
f‌icato al di fuori del centro abitato, in considerazione del
fatto che l’impatto era avvenuto dopo che Amoroso aveva
percorso circa duecento metri, dal cartello stradale re-
cante la scritta “arrivederci a Diamante”. Segnatamente,
il Collegio ha osservato che già con delibera del 22 gennaio
1996, la Giunta comunale aveva ricompreso l’intersezione
teatro del sinistro nel centro abitato di Diamante; che
detto elemento non poteva che essere ignorato colpevol-
mente, atteso che il relativo deliberato era soggetto al pre-
scritto regime di pubblicità legale; che il cartello recante
la scritta “arrivederci a Diamante” neppure poteva inge-
nerare la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi,
giacché il cartello di “f‌ine centro abitato”, risulta tipizzato
dall’art. 131 cod. strada e che trattasi di segnaletica che
non ammette equipollenti.
3.2. Il ragionamento sviluppato dalla Corte d’appello
risulta del tutto coerente rispetto ai principi elaborati dal
diritto vivente, in tema di inescusabilità della ignoranza
della legge penale.
Occorre, primieramente, fare riferimento alla sentenza
dalla Corte costituzionale n. 364 del 24 marzo 1988, richia-
mata dal ricorrente. Come noto, la Corte, investita della
questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 5
c.p. con ordinanze di remissione che traevano origine da
procedimenti per reati contravvenzionali, ebbe a dichia-
rare l’illegittimità costituzionale della norma citata, nella
parte in cui non escludeva dall’inescusabilità dell’ignoran-
za della legge penale, l’ignoranza inevitabile.
Soffermandosi, unicamente, sulle argomentazioni della
sentenza ora citata che vengono in rilievo in riferimento
al tema dedotto dall’esponente, si rileva che la Corte co-
stituzionale, muovendo dalla interpretazione sistematica
del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., ha chiarito
che il carattere personale della responsabilità penale
impedisce di ritenere irrilevante la mancata percezione
del disvalore penale della condotta; e ha rilevato che la
funzione rieducativa assegnata alla pena dal costituente
implica che la sanzione debba colpire un soggetto che si
sia trovato in condizione di avvertire il disvalore penale
del fatto realizzato e che, perciò, risulti rimproverabile.
Nella sentenza n. 364 del 1988 il giudice delle leggi, in
particolare, ha individuato nella «possibilità di conoscen-
za della legge penale» il presupposto necessario per ogni
forma di imputazione penale. E dopo aver considerato che
l’art. 5 c.p., nella formulazione originaria «determina un
uguale trattamento di chi agisce con la coscienza della illi-
ceità (...) del fatto e di chi opera senza tale coscienza» ed
esclude «ogni possibilità di valutazione della causa della
mancata coscienza», la Corte ha affermato che la predetta
disposizione viola il principio costituzionale della perso-
nalità della responsabilità penale.
Preme pure rilevare che la Corte costituzionale, nella
sentenza n. 364 del 1988, ha def‌inito i doveri strumentali
di informazione giuridica che gravano sui cittadini, proprio
in vista dell’osservanza dei predetti penali, rilevando che
nel caso in cui la mancata consapevolezza della illiceità
del fatto derivi dalla violazione di detti obblighi (che co-
stituiscono il fondamento di ogni convivenza civile) «deve
ritenersi che l’agente versi in evitabile, e pertanto, rim-
proverabile ignoranza della legge penale».
3.2.1 Nell’elaborare i principi ora richiamati, la giuri-
sprudenza di legittimità ha, quindi, evidenziato che il
giudizio sulla inevitabilità dell’errore sul divieto (cui
consegue l’esclusione della colpevolezza) deve essere
ancorato a criteri oggettivi, quali l’assoluta oscurità del te-
sto legislativo, ovvero l’atteggiamento interpretativo degli
organi giudiziari (cfr. Cass., sez. VI, sentenza n. 36346 del
5 febbraio 2003, dep. 22 settembre 2003, Rv. 226911).
In particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che, ai
f‌ini della valutazione della inevitabilità dell’errore, vengo-
no in rilievo le specif‌iche condizioni soggettive dell’agente,
afferenti al livello di socializzazione e di differenziazione
culturale; e circa la consistenza degli “obblighi informativi”
le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito
che «il dovere di informazione è particolarmente rigoroso
per tutti coloro che svolgono professionalmente una de-
terminata attività, i quali rispondono dell’illecito anche
in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine
giuridica» (Cass., sez. un., sentenza n. 8154 del 10 giugno
1994, dep. 18 luglio 1994, Rv. 197885).
3.3. I rilievi ora svolti inducono a ritenere che il dedot-
to errore sulla portata della segnaletica stradale, in cui
sarebbe incorso l’automobilista A., non valga ad escludere
la colpevolezza dell’imputato.
Invero, ai sensi dell’art. 131, comma 4, D.P.R. 16 di-
cembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione
«Inizio centro abitato» ha valore anche per segnalare «il
limite di velocità»; ed il successivo comma 6, dell’art. 131,
cit., reca disposizioni di dettaglio che tipizzano il segnale
di f‌ine centro abitato.
Orbene, il combinato disposto delle disposizioni ora ri-
chiamate induce a ritenere: che la segnaletica di località,
sia di inizio che di f‌ine centro abitato, abbia una diretta
incidenza sulla disciplina della guida, in riferimento al
limite di velocità; che l’errore sulla interpretazione della
segnaletica, da parte dell’automobilista, si risolva in un
irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma
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extrapenale che integra la norma penale - nel caso l’art.
589 c.p. - ai sensi dell’art. 47, comma 3, c.p. (cfr. Cass., Sez.
III, sentenza n. 4114 del 10 dicembre 1981, dep. 22 aprile
1982, Rv. 153334).
Rafforza il convincimento rilevare che, nel caso di
specie, si tratta di segnaletica stradale e che l’imputato
è soggetto munito di abilitazione alla guida, di talché ri-
sulta gravato dallo specif‌ico obbligo di conoscenza della
disciplina dettata dal codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione, in applicazione dei principi
sopra richiamati. E deve conclusivamente sottolinearsi,
come del tutto conferentemente rilevato dalla Corte di
appello di Catanzaro, che la segnaletica stradale risulta
tipizzata, per forme e colori; che pertanto sfugge in termi-
ni la conducenza della segnaletica che non risponda alle
predette specif‌iche, ai f‌ini della regolamentazione della
circolazione stradale; e che un cartello che non risponde
alle predette specif‌iche, come quello recante la dicitura
«Arrivederci a Diamante», non vale ad ingenerare nell’au-
tomobilista il legittimo convincimento di essere fuoriu-
scito dal perimetro urbano.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 GENNAIO 2012, N. 168
PRES. PETITTI – EST. FALASCHI – P.M. (CONF.) – RIC. COMUNE DI VENEZIA C. G.P.
Sosta, fermata o parcheggio y Sosta y Titolari di
contrassegno invalidi y Sosta sulle isole di traff‌ico
y Divieto.
. Ai titolari del cd. contrassegno invalidi è consentito
sostare nelle apposite strutture loro riservate e debita-
mente segnalate, al di fuori delle quali anche essi sono
tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità
dei conducenti salvo che non sia per loro espressamen-
te consentito, giusta apposito segnale. (Nella fattispe-
cie un veicolo addetto al trasporto di soggetto disabile
aveva sostato su “isola di traff‌ico” realizzata mediante
segnaletica orizzontale, zona interdetta in via assoluta
alla sosta e alla fermata). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s.,
art. 146; d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; d.p.r. 24
luglio 1996, n. 503, art. 12) (1)
(1) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista 2012,
229, se ne riporta solamente la massima con nota di ALESSANDRO M.
BASSO, Sosta in isola di traff‌ico del titolare di contrassegno invalidi:
l’interesse generale prevale su quello del singolo automobilista.
SOSTA IN ISOLA DI
TRAFFICO DEL TITOLARE DI
CONTRASSEGNO INVALIDI:
L’INTERESSE GENERALE
PREVALE SU QUELLO DEL
SINGOLO AUTOMOBILISTA
di Alessandro M. Basso (*)
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il caso. 3. Considerazioni.
1. Premessa
In tema di norme di comportamento stradale e di guida
dei veicoli, il divieto generale di sosta si applica anche alle
automobili poste al servizio di invalidi. Pertanto, il titolare
del contrassegno-invalidi non è titolare di una situazione
giuridica assoluta: egli, quindi, non può parcheggiare la
vettura in qualsiasi spazio disponibile, salvo sia espres-
samente riservato agli invalidi.
2. Il caso
Nella fattispecie in esame la polizia municipale redige-
va verbale di accertamento per la violazione dell’art. 146,
comma 2, c.s. relativamente ad un’autovettura, sul cui cru-
scotto era esposto il contrassegno-invalidi, parcheggiata
all’interno di un’isola di traff‌ico realizzata con segnaletica
orizzontale.
Il caso, già esaminato dal giudice di Pace e dal Tribu-
nale di Venezia, verte in tema di circolazione e sosta di
veicoli adibiti al servizio di persone invalide.
In particolare, i punti principali della vicenda da esa-
minare sono: la ratio e la funzione del contrassegno-inva-
lidi, la natura giuridica del diritto dell’invalido, l’eff‌icacia
delle norme del codice della strada.
3. Considerazioni
Innanzitutto è necessario valutare se l’esposizione del
contrassegno speciale assegnato e la (eventuale) man-
canza di spazi per parcheggiare possa giustif‌icare la fer-
mata e/o la sosta di un’automobile in una zona interdetta,
in via assoluta, alla fermata ed alla sosta. Il caso pratico
verte, quindi, in ambito pubblicistico con implicazioni
privatistiche. In materia, trovano applicazione l’art. 11
del D.P.R. n. 503/1996, l’art. 3 c.d.s. ed il reg.. Sul punto,
è necessario premettere che per isola di traff‌ico debba
intendersi quella parte della strada, rialzata o a raso, op-
portunamente delimitata da strisce bianche ed esclusa ai
veicoli, destinata ad incanalare le correnti di traff‌ico. Sul
piano sostanziale, è da notare che l’area non può essere
in alcun modo occupata, anche da veicoli addetti al tra-
sporto di soggetti disabili. L’invalido è, infatti, autorizzato
al parcheggio sulle strade in ossequio ai divieti diretta-
mente previsti dalla legge (Cass. 5 ottobre 2009, n. 21271,
in questa Rivista 2009, 987; Cass. 22 gennaio 2008, n. 1272,
ivi 2008, 406; Cass. 6 settembre 2006, n. 19149, ivi 2007,
540): ciò signif‌ica che l’invalido non ha titolo per sostare

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