Legittimità

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CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 18 OTTOBRE 2010, N. 37151 (C.C. 29 SETTEMBRE 2010)

Pres. Sirena – est. Chindemi – p.m. Galati (conf.) – ric. P.m. In proc. Peluso ed altro

Misure cautelari personali y Arresti domiciliari y Limiti e divieti imposti dal giudice y Divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare y Portata y Comunicazione avvenuta su social forum y Illiceità

La generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” prevista dall’art. 276, comma 1, c.p.p. va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet. (Nel caso di specie la comunicazione è avvenuta sul social forum Facebook). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 276) (1)

(1) Fattispecie del tutto nuova.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del P.M. di sostituzione, nei confronti di Peluso Rosario e Mirabella Giuseppe, della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via Internet, sul sito “Facebook”, con altre persone.

Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” prevista dall’art. 276, comma 1, c.p.p. va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.

L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.

La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazione”, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicare”, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi (“pizzini”, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.).

L’eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provato dall’accusa e non può ritenersi presunto, nella fattispecie, dall’uso dello strumento informatico.

Non risulta, nella specie, alcuna motivazione da parte del G.I.P., in ordine all’eventuale comunicazione con terzi, posta in essere dall’indagato attraverso Facebook.

Va, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. VI, 13 OTTOBRE 2010, N. 36700 (C.C. 21 SETTEMBRE 2010)

Pres. De roberto – rel. Matera – p.m. (Parz. Diff.) – ric. P.g. In proc. Arfaoui

Applicazione della pena su richiesta delle parti y Pena y Pena accessoria y Interdizione dai pubblici uffici y Omessa applicazione y Rimedio y Procedura di correzione degli errori materiali.

In tema di patteggiamento, qualora la pena detentiva applicata sia superiore a due anni e sussistano altresì le condizioni per l’applicazione obbligatoria, ex art. 29 c.p., della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata fissa di anni cinque, alla eventuale inosservanza di tale obbligo può porsi rimedio, in sededi legittimità, mediante la procedura di correzione degli errori materiali. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 29; c.p.p., art. 130; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 547) (1)

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(1) Si vedano Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2009, P.G. in proc. Binaj, in questa Rivista 2010, 344; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2009, De Vittorio, ivi 2010, 220; Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2008, P.G. in proc. Di Girolamo, ivi 2009, 514 e Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2004, Bagedda, ivi 2005, 400.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato ad Arfaoui Kaled, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena concordata di anni quattro, mesi due di reclusione, euro 18.000,00 di multa, per i reati di cui all’art. 73 del D.p.r. n. 309 del 1990, ed art. 14, comma 5 ter, del D.L.vo n. 286 del 1998.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, dolendosi con un unico motivo della violazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p.. Sostiene che, vertendosi in tema di c.d. patteggiamento allargato, il Tribunale, nell’accogliere l’accordo delle parti in ordine alla determinazione della pena, avrebbe dovuto condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali e disporre nei confronti del medesimo la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A norma dell’art. 445, comma 1, c.p.p. la sentenza di patteggiamento non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l’applicazione di pene accessorie soltanto nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria.

Ne consegue che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni, all’imputato devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, e lo stesso deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali (Cass. Sez. I, 14 gennaio 2009 n. 4424; Sez. IV, 14 maggio 2008 n. 23134; Sez. VI, 13 gennaio 2007 n. 9007). Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale, nell’applicare al prevenuto la pena concordata di anni quattro e mesi due di reclusione, ha erroneamente omesso le pronunce di condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici (che, ai sensi dell’art. 29 c.p., consegue automaticamente, per la durata predeterminata di anni cinque, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni) ed al pagamento delle spese processuali.

Come è stato puntualizzato da questa Corte, l’omessa applicazione di una pena accessoria - quando, come nella specie, non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice nè in ordine alla sua applicazione nè in relazione alla durata o alla specie, ma consegua alla pronuncia di condanna e sia predeterminata ex lege - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 c.p.p.. In tal caso, infatti, l’omissione non è concettuale, ma soltanto materiale e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata (Cass. I, 28 marzo 2004, n. 23196; Sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23134; Sez. VI, 26 marzo 2009 n. 16034). Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla condanna alle spese.

In applicazione degli enunciati principi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (pena che applica) ed all’omessa condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali (condanna che pronuncia). (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. II, 11 OTTOBRE 2010, N. 36327 (C.C. 23 SETTEMBRE 2010)

Pres. Cosentino – est. Fumu – p.m. Passacantando (parz. Diff.) – ric. Resciniti

Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y Provvedimento di restituzione della cosa sequestrata y Revoca y Richiesta di riesame y Inammissibilità y Ragioni y Proposizione di appello y Ammissibilità.

In tema di sequestro preventivo, ove il pubblico ministero abbia revocato un suo precedente provvedimento di restituzione della cosa sequestrata, a tale revoca non può attribuirsi la stessa natura di un’ordinanza genetica del vincolo cautelare, per cui essa non può essere oggetto di richiesta di riesame ma solo di appello ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., per la cui decisione è necessario che l’avviso di udienza sia stato notificato anche al soggetto al quale il bene era stato originariamente sequestrato. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 127; c.p.p., art. 310) (1)

(1) Si veda Cass. pen., sez. II, 8 novembre 2004, Mancinelli, in questa Rivista 2005, 745, secondo cui le disposizioni riguardanti l’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali si applicano anche all’appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e il decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. (art. 322 bis c.p.p.). Ne consegue che si osservano le forme per i procedimenti in camera di consiglio con l’obbligo di dare avviso della data fissata per l’udienza alle parti interessate, tra le quali vi è anche la persona offesa per la tutela di un suo eventuale diritto alla restituzione delle cose sequestrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Nell’ambito del procedimento penale contro Frontini Massimiliano, indagato per il delitto di truffa in danno di Pontelli Paolo, commerciante di autovetture, veniva sottoposto a sequestro preventivo il veicolo BMW modello X5, acquistato e non...

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