La legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale Italiano

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
Pagine39-71

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@2. La legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Italiano

@@2.1. L’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano.

@@@2.1.1. L’azione diretta contro l’U.C.I.: condizioni e disciplina.

A mente dell’art. 126, comma II, del Codice delle Assicurazioni, l’U.C.I., oltre ai compiti di cui all’art. 125, svolge le seguenti attività: a) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell’ articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazionelegittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’ articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147 (Capo c). Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’ articolo 144.

In base alla normativa sopra richiamata, il soggetto coinvolto in un sinistro con veicolo estero, che voglia agire nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano,dovrà quindi necessariamente 1) verificare nella singola fattispecie la sussistenza dei presupposti che legittimano la presenza in giudizio dell’ente de quo; 2) verificare la tipologia di azione esperibile nel caso concreto; 3) provvedere, e ciò come in qualsiasi altra ipotesi di azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, alla messa in mora dell’ente, mediante comunicazione inviata nel rispetto delle forme e dei contenuti previsti dagli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni; 4) convenire in giudizio il responsabile civile (proprietario del veicolo straniero), mediante notifica dell’atto introduttivo presso l’Ufficio Centrale Italiano, per i motivi di cui si dirà infra; 5) rispettare, al momento dell’introduzione del giudizio, i termini di comparizione che la normativa prevede per il caso specifico, e dei quali si dirà infra; 6) nel merito, come in qualsiasi altra ipotesi di sinistro stradale, ottemperare all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cc, dimostrando che la

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responsabilità del sinistro è da ascriversi, in via esclusiva, o quantomeno concorsuale, alla condotta di guida del conducente del veicolo straniero; 7) in punto quantum debeatur, quantificare i danni subiti e, ovviamente, dare dimostrazione, mediante allegazione di idonei documenti, della congruità degli importi richiesti, nonché della loro riferibilità al sinistro.

Sulla base della normativa sopra richiamata, l’Ufficio Centrale Italiano assume la veste di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione, nonché legittimato a stare in giudizio per conto delle imprese di assicurazione estere aderenti alle convenzioni internazionali, potendosi svolgere verso l’ente, nei casi, la legittima domanda di condanna diretta ex art. 145 Cod. Ass.

Ciò nei seguenti casi: 1) quando il conducente del veicolo estero responsabile sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione emesso dall’ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale Italiano (art. 125, comma II, lett.b); 2) quando il veicolo responsabile sia stato immatricolato in un Paese aderente al sistema che ha rimosso l’obbligo di controllo dell’esistenza dell’assicurazione internazionale del veicolo, valendo quindi la semplice targa del mezzo in uno dei Paesi aderenti per ritenerlo automaticamente assicurato (l’elenco dei paesi aderenti è quello di cui all’ultimo DM Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008), come dispone l’art. 125, comma III, lett.b); 3) quando il veicolo sia stato assicurato con un certificato internazionale denominato “carta verde” (art. 125, comma III, lett.c); 4) quando il veicolo sia stato immatricolato in un Paese terzo, col quale l’obbligo di assicurazione si ritenga automaticamente assolto per effetto di accordi stipulati fra l’U.C.I. ed i corrispondenti uffici esteri e l’Unione Europea abbia riconosciuto tali accordi (art. 125, comma IV).

L’U.C.I. è altresì legittimato a stare in giudizio quando (art. 125, comma III, lett. a) l’obbligo assicurativo sia assolto mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione “frontiera”.

Rinviando – per la disamina più approfondita dei casi di intervento dell’U.C.I. e di sussistenza della copertura internazionale – a quanto detto infra al capitolo I, va detto che oggi, nella prassi frequente, l’obbligo assicurativo per i veicoli esteri viene comunemente assolto o in modo automatico (quando il veicolo proviene da un Paese di cui al DM n. 86 del 2008), ovvero perché il conducente è in possesso di un certificato assicurativo internazionale denominato “carta verde”. In verità la ratio della disciplina comunitaria fu proprio quella di incentivare l’abolizione del controllo in frontiera dei certificati assicurativi internazionali per agevolare il reciproco

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riconoscimento delle coperture di garanzia sulla base della semplice immatricolazione del veicolo responsabile nel Paese aderente alla procedura internazionale.

La terminologia usata per identificare i veicoli coperti dall’assicurazione per così dire automatica fa riferimento allo “stazionamento abituale” del veicolo in un territorio che faccia parte dei Paesi aderenti al sistema.

Sul concetto di stazionamento abituale si è a lungo dibattuto circa la equivoca (ed infelice) scelta terminologica e linguistica: si veda, per una trattazione esauriente Giannini Pogliani “L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti”, 1994, 43.

La questione è stata comunque da tempo chiarita con l’identificazione del requisito del possesso di una “targa di immatricolazione” (sia che la stessa sia definitiva o temporanea) registrata in uno Stato aderente (da ultimo si veda la Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009).

Quanto all’onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni sopra elencate, lo stesso spetta alla parte che agisce in giudizio (ex multis Tribunale di Rimini, Sezione Stralcio, n.1098/2002; Tribunale di Milano, Sez. XI, 8 Gennaio 2001, n.116; GdP Napoli 17/9/2008; GdP Milano 20/5/2005 n.7164; GdP Milano 14/2/2005 n.1787; Gdp Milano 27/12/2004 n.13915; GdP Sant’Anastasia 19/5/2004 n.1401; GdP Viterbo n.838/2002; GdP Roma 23/1/2002 n.2005; GdP Milano 29/1/1999 n.2005; GdP Milano n.1546/1997; Pret. di Milano 28/2/1985; Pret. di Torre del Greco 9/7/1983; Pret. di Milano 30 Aprile 1982; Pret. di Milano 4/9/1981; Pret. di Milano 26/11/1979; Pret. di Milano 31/1/1979; Pret. di Milano 11/7/1977, in Ass. Internaz. 1987, 71).

Chi voglia convenire in giudizio l’U.C.I. dovrà quindi, alternativamente, allegare elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l’obbligo assicurativo, sub specie:

esistenza di valida Carta Verdestipulazione di una polizza di frontieraimmatricolazionedel veicolo in questione in un Paese membro della Cee, ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l’Ufficio Centrale Italiano si sia reso garante per i danni provocati in Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.

Qualora parte attrice non dimostri la sussistenza di uno dei requisiti di cui sopra, la relativa domanda giudiziale non potrà che essere integralmente rigettata per carenza di legittimazione passiva del convenuto, con conseguente eventuale legittimazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex multis GdP Carinola 3/12/2007 n. 3007; Trib. Roma 23/12/2004 n.34022; Trib. Roma 16/12/2003 n.39852).

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La questione dell’onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza delle condizioni di legittimazione passiva dell’U.C.I. e quindi di percorribilità dell’azione diretta verso l’ente garante del veicolo estero responsabile del sinistro, è pacifica in dottrina e, come visto, in giurisprudenza.

2 Quanto alla dottrina si ved G.Gallone, Commentario al Codice delle Assicurazioni, Piacenza, 2009, 52; Martini, Ancora in tema di legittimazione passiva dell’U.C.I.”, in Dir.Econ.Ass., 2008, IIIII, 612 e ss.; Martini, La legittimazione passiva dell’U.C.I., Dir. Econ.Ass., 2004,I, 617 e ss.; Giannini, Martini, rodolfi, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003, 91; CaMPeis de Pauli, Il diritto internazionale della circolazione stradale, Milano, 1997, 311; deidda, L’assicurazione internazionale di RCA, 1994, 112 e ss.

In caso, quindi, di accertata carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Italiano, ovvero di assenza di prova circa le condizioni di operatività della garanzia internazionale offerta dall’U.C.I. alle condizioni di legge, l’attore potrà chiamare in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, previo invio, ai sensi dell’art. 287 del Codice delle Assicurazioni, della richiesta risarcitoria, sia all’Impresa stessa che alla CONSAP, pena l’improcedibilità della relativa domanda.

L’onere della prova in capo al danneggiato, circa l’esistenza delle condizioni di legittimazione passiva dell’U.C.I., ha anche una portata per così dire “qualitativa” assoluta. L’U.C.I. non potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati da un veicolo estero se di quest’ultimo non venga fornita in giudizio in modo certo e documentato la prova della esistenza di una valida carta verde al momento del fatto, ovvero l’altrettanto certa immatricolazione del veicolo in uno dei Paesi per i quali l’obbligo...

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