LA legittimazione attiva alla costituzione di parte civile e l'esercizio dell'azione civile nel processo penale

AutoreRuggero Scibona
Pagine782-784

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dott

DO TTRINA

LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALLA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE E L’ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE
NEL PROCESSO PENALE

di Ruggero Scibona(*)

SOMMARIO
1. Il caso. 2. Rif‌lessioni. 3. Conclusioni.

1. Il caso

A, per due volte, in sella ad un ciclomotore, dopo essersi accodato al veicolo che lo precedeva, si immetteva in auto-strada transitando dal passaggio riservato ai possessori di telepass e, nello stesso modo, usciva dall’autostrada.

La parte offesa B, sporgeva formale querela e A veniva citato a giudizio innanzi al Tribunale di Monza con l’accusa di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 c.p.

Sfumato il tentativo di conciliazione, B si costituiva parte civile tramite un sostituto del procuratore speciale, che era stato anche nominato difensore di f‌iducia della parte offesa.

Il difensore di A eccepiva l’inammissibilità della co-stituzione di parte civile, in quanto la stessa era stata effettuata da un sostituto del procuratore speciale, a pre-scindere dal fatto che la parte offesa avesse autorizzato il procuratore speciale a farsi sostituire anche ai f‌ini della costituzione di parte civile.

Il Giudice respingeva la detta eccezione in data 20 maggio 2013, disponeva l’apertura del dibattimento nonché l’ammissione delle istanze istruttorie richieste dalle parti e rinviava ad altra udienza per l’espletamento delle prove e per la formulazione delle conclusioni.

2. Rif‌lessioni

Il caso in esame sottende la problematica relativa alla legittimazione attiva all’esercizio dell’azione civile, inalizzata al risarcimento del danno, nel processo penale.

Ora, in ordine alla nozione di legittimazione attiva ed alla rilevanza della stessa per il decorso della vicenda processuale, in generale, giova osservare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito il principio alla stregua del quale: “La legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta — trattandosi di materia attinente al contrad-dittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data — la verif‌ica, anche d’uff‌icio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito,

della coincidenza dell’attore e del convenuto con i sogget-ti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Nella specie la S.C. ha rilevato d’uficio il difetto di legittimazione attiva della Provincia di Oristano che aveva proposto dinanzi al Tsap, agendo quale proprietario terriero consorziato e nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, domande a tutela delle competenze dell’attività del Consorzio di boniica dell’Oristanese e di quello per la sorveglianza della diga sul iume Temo, censurando, tra l’altro, i provvedimenti attuativi adottati in base alla legge regionale Sardegna 6 dicembre 2006 n. 19).” (Cfr. Cassazione civile, sez. un., 9 febbraio 2012, n...

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