Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.L. 30 dicembre 2009, n.194. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 30 dicembre 2009), convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2010, n. 25. (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 48 27 febbraio 2010).

(Estratto)

1. (Proroga di termini tributari, nonchè in materia economicofinanziaria ). 7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni.

  1. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

    5. (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  2. All’articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole:«1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:«1° gennaio 2011».

    11. (Entrata in vigore ). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II. D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 35. Attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 58 dell’11 marzo 2010).

    1. (Ambito di applicazione ). 1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

  3. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:

    a) mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;

    b) mediante unità navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;

    c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure

    d) interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

    2. (Definizioni ). 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

    b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

    c) ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

    d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonchè i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purchè non viaggino ad una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;

    e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;

    f) unità navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall’articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

    g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. (Disposizioni generali ). 1. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

  4. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonchè ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:

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    a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;

    b) nell’allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;

    c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l’articolo 3, lettere f) ed h), l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.

    4. (Paesi terzi ). 1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunità europea è auto- rizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell’ADR, nel RID e nell’ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalità previste dagli articoli 6, 7 e 8.

    5. (Recepimento modifiche all’ADR, al RID ed all’ADN ). 1. Con provvedimento dell’amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:

    a) degli allegati A e B dell’ADR;

    b) dell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e

    c) dei regolamenti allegati all’ADN.

    6. (Modifiche all’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi ). 1. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonchè le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.»;

    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purchè non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonchè i criteri e le modalità da seguire.»;

    c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»;

    d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Mini- steri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

    1. il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;

    2. merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»;

    e) ai commi...

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