Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@D.M. (Min. trasp.) 1 settembre 2009, n. 137. Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze. (09G0144) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 225 del 28 settembre 2009).

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall’articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall’articolo 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. (Immatricolazione delle autoambulanze). 1. Ai sensi dell’articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.

  1. Ai sensi dell’articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

  2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

  3. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario.

    3. (Utilizzo delle autoambulanze). 1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:

    a) dagli enti pubblici, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

    b) dalle imprese, per l’esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

    c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell’integrità fisica dei...

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