Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine855-870

Page 855

@I. Ris. (Ag. entrate) 28 maggio 2009, n. 136/E. Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Interpretazione dell’art. 1, comma 37, legge 296/2006 – IVA agevolata al 4% disabili

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 comma 37 della L n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante chiede chiarimenti in merito alla eventuale restituzione della minore IVA versata all’atto dell’acquisto di una autovettura beneficiando delle agevolazioni riconosciute dalla normativa vigente a favore dei disabili. In particolare, l’istante rappresenta che la propria madre, la quale aveva usufruito dell’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto dell’autovettura in quanto disabile, è deceduta ed egli intende ora procedere alla rivendita della medesima.

Poiché, tuttavia, non è ancora trascorso il periodo minimo di 24 mesi dall’acquisto, l’istante chiede se sia tenuto al versamento dell’IVA. originariamente non versata, in caso di anticipata rivendita dell’autovettura, ai sensi dell’art. 1, comma 37 della legge n. 296 del 2006 ( pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria del 20% e l’aliquota ridotta del 4%).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene di non dover procedere ad alcun versamento integrativo in quanto, nel proprio caso, non sussiste un intento elusivo, poiché l’autovettura in argomento viene rivenduta solo a causa dell’intervenuto decesso della madre ed il contribuente è già proprietario di un’altra autovettura personale.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge finanziaria per l’anno 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art. 1, comma 37, ha introdotto una limitazione alle agevolazioni tributarie previste per gli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap ai senti dell’art. 3 della legge 104 del 1992.

In particolare tale disposizione stabilisce che, «in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti».

In base a tale disposizione in caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con l’aliquota del 4 %, ai sensi del n. 31, della tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria non corrisposta al momento dell’acquisto.

A tale riguardo, si ritiene necessario evidenziare la natura antielusiva di tale provvedimento, teso ad arginare il fenomeno consistente nell’utilizzare indebitamente il beneficio fiscale previsto in favore di soggetti disabili per trasferirne i vantaggi ad altri soggetti privi dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa.

Nel caso sottoposto all’esame della scrivente, il contribuente riferisce di aver ricevuto in eredità un’autovettura, precedentemente acquistata dal de cuius con l’applicazione dell’IVA agevolata. Fa presente, quindi, che intende vendere il veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto dello stesso da parte del de cuius.

In relazione alla fattispecie prospettata occorre rilevare che il primo trasferimento della proprietà dell’autovettura in favore di un soggetto privo dei requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione, avviene per effetto della successione ereditaria. In tale ipotesi, in cui l’erede, mediante l’accettazione dell’eredità, entra nel possesso del veicolo, non è ravvisabile la finalità elusiva che il comma 37 intende contrastare, in quanto, la traslazione del bene acquistato con le agevolatzioni avviene per effetto di un evento che esula da qualsiasi manifestazione di volontà da parte del dante causa.

La ratio antielusiva del comma 37 può trovare applicazione in relazione a negozi giuridici inter vivos, siano essi di tipo sinallagmatico o a titolo gratuito, che manifestino la volontà del soggetto che ha beneficiato dell’IVA agevolata di trasferire la proprietà del bene a terzi, entro un breve periodo dall’acquisto.

Tale circostanza lascia supporre, infatti, che l’acquisto del veicolo già in origine non fosse preordinato alle necessità del disabile e giustifica pertanto la decadenza dal beneficio fiscale disposta dal richiamato art. 1, comma 37.

Ugualmente la successiva rivendita del veicolo da parte dell’erede, anche qualora intervenga entro due anni dall’acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile nell’ambito d’applicazione della richiamata norma antielusiva in quanto la rivendita è effettuata da un soggetto diverso dall’acquirente.

Non si concretizza pertanto la fattispecie elusiva ipotizzata dalla norma, costituita dal fatto che l’acquisto agevolato è preordinato al successivo trasferimento del bene in favore di un soggetto che non ha diritto ad usufruire del beneficio.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

@II. Delib. (Comitato centr. albo naz. pers. fis. e giurid. che esercitano l’autotrasp. di cose per conto di terzi) 28 maggio 2009, n. 15. Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2008 ed al rimborso della quota pedaggio posta a carico degli autotrasportatori per i transiti deviati obbligatoriamente (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 153 del 4 luglio 2009)

Page 856

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

E CONTO PROPRIO

  1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1º gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, commi surata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

  2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1º gen naio 2008 fino al 31 dicembre 2008, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

    Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.

    Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell’ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l’elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

  3. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

  4. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

    a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2007 ovvero nel corso dell’anno 2008, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

    b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2007 ovvero durante il 2008.

    Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo nazionale dal 1 Gennaio 2008, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione;

    c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2007 ovvero nel corso dell’anno 2008, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

    d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 Dicembre 2007, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea, che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1 gennaio 2008, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

  5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

    a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT