Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine471-484

Page 471

@I. Parere (Min. int.) 16 ottobre 2008. Utilizzazione proventi sanzioni amministrative – Corretta applicazione disposizioni art. 208, comma 4, D.L.vo n. 285/1992, luce modifica operata da art. 53, L. n. 388 del 23 dicembre 2000

Con una nota, il Comandante del corpo di polizia locale di un comune, ha sottoposto all’attenzione di questo Ministero alcuni dubbi interpretativi, ancora irrisolti, in ordine alla corretta e concreta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 208 del D.L.vo n. 285/1992, dopo la modifica operata dall’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare, il Comandante ha chiesto di conoscere se sia possibile utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative per liquidare le prestazioni del personale appartenente alla polizia municipale impiegato in progetti di miglioramento della circolazione stradale, di educazione stradale ecc.; le somme dovute per quelle attività che necessariamente richiedono un servizio in “extra orario”. Ha chiesto quindi, di precisare se tali somme, a carattere vincolato e finalizzate agli specifici scopi, debbano transitare o meno nel fondo ex art. 15 del CCNL per il personale enti locali per poi successivamente essere oggetto di contrattazione.

Al riguardo, si precisa che la questione più volte dibattuta nel passato relativa al corretto utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative ex art. 208 del codice della strada, è stata definitivamente risolta con l’ultimo CCNL del personale degli enti locali 22 gennaio 2004.

Nel citato contratto, al capo III, contenente disposizioni per l’area di vigilanza e della polizia locale, è stata inserita, all’art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia municipale e locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.L.vo n. 285 del 1992.

Si è in tal modo chiarito, ancora una volta, l’impraticabilità di diverse ed ulteriori utilizzazioni dei proventi contravvenzionali, escludendo definitivamente la possibilità di destinare quota di detti proventi a finanziamenti di specifici progetti di produttività o di altri formule di incentivazione del salario accessorio.

Fermo restando quindi l’impossibilità di incrementare le risorse per le politiche di sviluppo del personale mediante utilizzo di quota dei suddetti proventi, si ritiene utile rammentare che l’introduzione del comma 4 bis all’art. 208 in commento, ad opera dell’art. 1, comma 564 della legge n. 296/2006, ha consentito agli enti locali di destinare parte della quota del 50% ad assunzioni di personale stagionale a progetto, nelle forme del contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

Posto quanto sopra, appare quindi evidente che al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 4 bis appena richiamato, non sia possibile utilizzare quota parte dei suddetti proventi per forme di incentivazione del personale, potendo, la quota del 50% disponibile per l’ente, essere finalizzata esclusivamente, secondo quanto previsto dal più volte citato comma 4, ad interventi di sicurezza e miglioramento della circolazione stradale, funzionamento degli uffici di polizia municipale, spese per educazione stradale e acquisto beni, oneri finanziari per viabilità, trasporti e illuminazione, manutenzione e mantenimento dei mezzi tecnici ecc, con le modalità di ripartizione deliberate annualmente dall’amministrazione con proprio atto di giunta.

@II. D.L. 30 dicembre 2008, n. 207. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 304 del 31 dicembre 2008), convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 14 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 49 del 28 febbraio 2009)

(Estratto).

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

16. (Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni). 1. All’articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355».

1 - bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine previsto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il Fondo di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.

21. (Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)). 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l’adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.

  1. Al fine di continuare a garantire l’offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro seiPage 472 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze.

CAPO X

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

27. (Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari). 1. Ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui all’articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è differito al 30 giugno 2009.

1 bis. All’articolo 25 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all’individuazione della quota parte da destinare all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e»;

b) al comma 2, il terzo periodo è soppresso e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti».

28. (Diritti aeroportuali). 1. All’articolo 21 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

29. (Concessioni aeroportuali). 1. - 1 bis (Omissis).

1 ter. All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3 bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo...

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