Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine635-656

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@I. Provv. (Ag. entr.) 26 marzo 2003. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 89 del 16 aprile 2003)

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nei giorni dal 10 al 14 marzo, 18 e 19 marzo 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con le note prot. n. 2283 del 14 marzo 2003, n. 2354 del 20 marzo 2003 e n. 2384 del 24 marzo 2003 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, che a causa di problemi tecnici l'Ufficio provinciale ACI di Roma non ha potuto garantire la regolare apertura degli sportelli al pubblico nel periodo suddetto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Prassi.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Nota prot. n. 11066 del 10 ottobre 1997 - Dipartimento entrate.

Nota prot. n. 627 del 28 gennaio 1998 - Dipartimento entrate.

Circolare n. 59 del 3 novembre 1998 - Dipartimento entrate.

Circolare n. 77 del 3 agosto 2001 - Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (artt. 4 e 7, comma 1).

@II. Provv. (Ag. entr.) 28 marzo 2003. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 2003)

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova il giorno 20 marzo 2003.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 20 marzo gli Uffici del pubblico registro automobilistico di Padova sono rimasti chiusi per l'intera giornata causa sciopero.

La proposta di mancato funzionamento è pervenuta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, con foglio protocollo n. 582/Segr. del 20 marzo 2003.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32.

@III. Provv. (Ag. entr.) 31 marzo 2003. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Prato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 89 del 16 aprile 2003)

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Prato nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 10 alle ore 14.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 24/7/2003, in data 22 marzo 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Prato nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 10 alle ore 14, causato da uno sciopero generale.

@IV. Provv. (Ag. entr.) 31 marzo 2003. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 2003)

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nel giorno 21 marzo 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Ferrara, il giorno 21 marzo 2003, causa sciopero del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per tutta la durata dell'orario.

Attribuzioni del direttore generale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

@V. Provv. (Ag. entr.) 31 marzo 2003. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 89 del 16 aprile 2003)

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 9 alla chiusura.

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Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 25 luglio 2003, in data 22 marzo 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 20 marzo 2003, dalle ore 8 alle ore 9, causato da uno sciopero.

@VI. Provv. (Ag. entr.) 7 aprile 2003. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 28 aprile 2003)

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Modena nel giorno 3 aprile 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Modena, il giorno 3 aprile 2003, causa interruzione della fornitura di energia elettrica, per manutenzione, ha anticipato la chiusura degli sportelli al pubblico alle ore 12.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

@VII. Dir. CE 8 aprile 2003, n. 2003/20/CE. Modifica della direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L. 115/63 del 9 maggio 2003)

1. La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1.

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva:

- le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini per quanto riguarda i veicoli da categoria M1 e N1, e dei relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE;

- «rivolto all'indietro» significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque «gruppi di massa»:

a) gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg;

b) gruppo 0 + per i bambini di peso inferiore a 13 kg;

c) gruppo I per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg;

d) gruppo II per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg;

e) gruppo III per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg.

4. I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) la classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

b) la classe non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti che passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, forma un sistema completo di ritenuta per bambini.

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2.

1. Veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3.

a) i) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.

I bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato al peso del bambino quale definito all'articolo 1, paragrafo 3.

Sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

- i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare;

- i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, fatto salvo il punto ii)...

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