Legislazione e prassi amministrativa
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 735-749 |
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@I. D.M. (Min. trasp.) 31 gennaio 2003. Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 123 del 29 maggio 2003)
1. 1. Il presente decreto:
a) si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o no, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche;
b) non si applica ai veicoli sottoindicati:
1) veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
2) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
3) veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici;
4) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
5) veicoli già in uso prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE;
6) trattori, macchine agricole o similari;
7) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori;
8) biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine inter- rotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, né ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto;
c) non si applica all'approvazione dei veicoli singoli. Tuttavia, nel caso di rilascio di approvazione di veicoli singoli le omologazioni di componenti e di entità tecniche sono accettate in quanto rilasciate ai sensi della direttiva 2002/24/CE, recepita nell'ordinamento interno con il presente decreto, e non secondo le disposizioni nazionali, dei singoli Stati membri della Comunità europea, in materia.
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I veicoli di cui al comma 1, si suddividono in:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
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Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti quanto disposto da una direttiva CE particolare.
2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «tipo di veicolo», un veicolo o un gruppo di veicoli (varianti):
1) appartenenti ad una unica categoria (ciclomotore a due ruote L1e, ciclomotore a tre ruote L2e, ecc. secondo quanto definito dall'art. 1);
2) costruiti dallo stesso costruttore;
3) aventi lo stesso telaio portante, principale e ausiliario, e la stessa parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti;
4) aventi un motore con lo stesso principio di funzionamento (a combustione interna, elettrico, ibrido, ecc.);
5) aventi la stessa designazione di tipo attribuita dal costrut- tore. Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;
b) «variante», un veicolo o gruppo di veicoli (versioni) dello stesso tipo con le seguenti caratteristiche:
1) la stessa forma di carrozzeria (caratteristiche di base);
2) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non è superiore al 20% del valore minimo;
3) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non è superiore al 20% del valore minimo;
4) lo stesso ciclo (2 o 4 tempi, accensione comandata o spontanea);
5) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione interna) non è superiore al 30% del valore minimo;
6) lo stesso numero e disposizione dei cilindri;
7) in un gruppo di veicoli (versioni) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non è superiore al 30% del valore minimo;
8) lo stesso modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
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9) lo stesso tipo di cambio (manuale, automatico, ecc.);
c) «versione», un veicolo dello stesso tipo e variante ma che può includere uno qualsiasi degli equipaggiamenti, componenti o sistemi elencati nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto a condizione che ci siano unicamente:
1) un valore per:
1.1) la massa in ordine di marcia;
1.2) la massa massima ammissibile;
1.3) la potenza del motore;
1.4) la cilindrata del motore; e
2) una serie di risultati delle prove indicati in conformità dell'allegato VII al presente decreto;
d) «sistema», qualsiasi sistema di un veicolo, quale i freni, l'apparecchiatura di controllo delle emissioni, ecc. soggetto alle prescrizioni di una qualsiasi delle direttive CE particolari;
e) «entità tecnica», il dispositivo, quale un dispositivo di sca- rico o silenziatore di sostituzione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato separatamente ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
f) «componente», il dispositivo, quale un dispositivo di illuminazione, soggetto alle prescrizioni di una direttiva CE particolare e destinato a far parte di un veicolo. Esso può essere omologato indipendentemente da un veicolo ove la direttiva CE particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso;
g) «direttiva CE particolare», l'atto con il quale la Comunità europea ha adottato le prescrizioni tecniche ed amministrative concernenti l'omologazione dei veicoli, dei sistemi, delle entità tec- niche e dei componenti, e che è stato recepito nell'ordinamento interno;
h) «omologazione», l'atto mediante il quale l'autorità competente dello Stato italiano certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di entità tecnica o di componente soddisfa tanto le prescrizioni tecniche del presente decreto o delle direttive CE particolari quanto le verifiche previste nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I al presente decreto relative all'esattezza dei dati forniti dal costruttore;
i) «ruote gemellate», due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto con il suolo, di tali ruote sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;
l) «veicoli a propulsione bimodale», i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;
m) «costruttore», la persona o l'ente responsabile verso l'autorità competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione o di approvazione, e della conformità della produzione. Non è indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entità tecnica soggetta al procedimento di approvazione;
n) «autorità competente», l'autorità dello Stato italiano responsabile in materia di omologazione o di approvazione dei veicoli, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre;
o) «servizio tecnico», gli organismi tecnici designati dall'autorità competente quali laboratori di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni in materia di omologazione o di approvazione, ossia i sottoelencati uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei...
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