Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine993-1031

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@I. L.R. (Lombardia) 2 maggio 2003, n. 5. Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti (Gazzetta Ufficiale 3ª Serie spec. - n. 32 del 9 agosto 2003)

(Estratto)

1. (Disposizioni in materia di strade e autostrade regionali). 1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4 (Manutenzione della rete viaria). - 1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere.

2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria della rete viaria al fine di conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete; anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.

4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, così come definita sulla base della classificazione di cui all'art. 3.

5. Le province e i comuni, anche su proposta della giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.

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b) dopo l'art. 5 è inserito il seguente art. 5-bis:

Art. 5-bis (Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade). - 1. Con regolamento della giunta regionale sono indicate le norme che definiscono le caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari e per l'adeguamento di tronchi viari esistenti, ricadenti nel territorio lombardo, nonché le modalità per la concessione di deroghe alle suddette norme in caso di sussistenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici, archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto. In tali casi, contestualmente al rilascio della deroga, devono essere definiti gli interventi e le soluzioni atti a garantire la sicurezza della circolazione.

2. La competenza al rilascio delle deroghe di cui al comma 1 è della Regione relativamente alle autostrade regionali, alle tratte stradali che interessino più province ed ai raccordi alla rete autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma 1 si applicano, anche al fine del rilascio delle deroghe di cui ai commi 1 e 2, le norme funzionali e geometriche approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

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c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Definizione di autostrade regionali). - 1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:

a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;

b) assolvimento di richieste di mobilità prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia;

c) due o più corsie per senso di marcia e corsie di emergenza.

2. Hanno altresì carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni.

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d) dopo il comma 1 dell'art. 17 (Pubblicità stradale) è aggiunto il seguente comma 1-bis:

1-bis. I criteri di cui al comma 1 hanno carattere vincolante nei confronti degli enti proprietari di strade e si applicano all'intera rete stradale extraurbana della Lombardia, ivi comprese le tratte stradali a carattere statale o provinciale in attraversamento di centri abitati, ancorché declassificate.

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  1. La Regione anticipa con risorse proprie la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità viaria al nuovo polo esterno della fiera di Milano, a valere sui fondi allo scopo destinati dallo Stato. L'erogazione a favore dei soggetti attuatori degli interventi è regolata da appositi atti convenzionali.

3. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). 1. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3.3 dell'art. 20 (Procedure per l'affidamento dei servizi) è sostituito dal seguente:

3.3. Per i beni non essenziali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5. In sede di prima applicazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, al fine di garantire equità ed un trattamento non discriminatorio tra gli operatori per l'accesso al mercato, il gestore uscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese aggiudicatarie delle gare il materiale rotabile metrotramviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanziato con risorse pubbliche, nonché a rendere accessibili alle stesse imprese i sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, con particolare riferimento al centro di emissione dei titoli di viaggio, al sistema dei dati e di gestione degli stessi per il riparto degli introiti nei casi di integrazione tariffaria. A seguito dell'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico a conclusione della prima tornata delle procedure di gara, la proprietà dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in considerazione della valenza strategica degli stessi, spetta agli enti locali che possono conferirne la proprietà ai sensi del comma 3.1. Tale conferimento deve garantire la gestione dei sistemi di bigliettazione in osservanza degli standard tecnici e di funzionamento determinati dalla giunta regionale.

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b) l'ultimo periodo del comma 2 bis dell'art. 22 (Servizi ferroviari) è sostituito dal seguente periodo:

Sulla base del programma triennale regionale dei servizi ferroviari e dei programmi triennali degli enti locali possono essere esperite procedure concorsuali per l'affidamento congiunto di quote di servizi ferroviari di interesse regionale e locale integrati con servizi di trasporto pubblico locale su gomma, su acqua o su fune. La Regione sottoscrive con gli enti locali competenti accordi con i quali sono definiti i reciproci rapporti per l'espletazione di tali procedure e con i quali possono essere delegate le specifiche funzioni amministrative inerenti alla successiva gestione dei contratti per la parte dei servizi ferroviari.

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c) dopo il comma 4 dell'art. 22 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

4-bis. L'impresa ferroviaria che ha assunto obblighi di servizio, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del consiglio del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, con la sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo è tenuta a proseguire il servizio fino all'effettivo subentro del nuovo affidatario. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali, del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.

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d) dopo l'art. 22 sono inseriti i seguenti articoli 22-bis e 22-ter:

Art. 22-bis (Dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio). - 1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, così come previsto nell'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell'impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.

2. L'impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all'impresa aggiudicataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di gara. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali...

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