Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. L.R. (Emilia-Romagna) 13 maggio 2003, n. 9. Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile (Gazzetta Ufficiale Terza Serie spec. n. 41 dell'11 ottobre 2003)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. (Finalità). 1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

  1. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.

  2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme le disposizioni statali in materia.

    2. (Funzioni provinciali). 1. Le province esercitano le funzioni concernenti:

    a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

    b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 1974;

    c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974;

    d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

    e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

    f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

    g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

    h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'art. 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

    i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);

    j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

  3. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.

  4. Le province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

  5. Le province provvedono a trasmettere periodicamente alle Regioni i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.

TITOLO II

NORME SULL'AUTOTRASPORTO.

3. (Commissioni provinciali per l'autotrasporto). 1. Ciascuna provincia istituisce una commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:

a) il dirigente della provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della commissione;

b) un rappresentante dell'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla provincia con l'atto di istituzione della commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;

f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla provincia con l'atto di istituzione della commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.

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  1. Per ciascun componente della commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.

  2. I componenti della commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla provincia secondo il proprio ordinamento.

  3. La provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della commissione.

  4. La provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.

  5. I componenti della commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.

  6. La commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

    a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a tremila chilogrammi;

    b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;

    c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.

  7. La provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:

    a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;

    b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.

  8. Fino alla nomina della commissione, la provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.

    4. (Commissione regionale per l'autotrasporto). 1. È istituita la commissione regionale per l'autotrasporto, composta da:

    a) l'assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni di presidente della commissione;

    b) gli assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;

    c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

    d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;

    e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello ragionale e aderenti, rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;

    f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;

    g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

  9. La commissione regionale può motivatamente chiamare a partecipare alle proprie sedute un rappresentante del dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'ufficio territoriale del Governo di Bologna e un rappresentante della sezione regionale dell'Albo nazionale gestori rifiuti.

  10. I componenti della commissione regionale sono nominati con determinazione del...

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