Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine793-802

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@I. D.M. (Min. Trasp.) 8 maggio 2002. Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000), in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per l'acquisto e sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonchè' all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 197 del 23 agosto 2002)

1. Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 (ex 7056) iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2002 e fin al 2016, la spesa complessiva di euro 32.020.327,74 ripartita in clausole e articoli, come segue: (Omissis).

2. Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di euro 32.020.327,74, per l'anno finanziario 2002, sul capitolo 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse: (Omissis).

@II. D.M. (Min. Trasp.) 8 maggio 2002. Autorizzazione dell'impegno quindicennale della somma di euro 15.493.706,97 ed il pagamento, alle regioni a statuto ordinario, delle quote relative all'anno 2002 per interventi nel settore del trasporto pubblico locale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 198 del 24 agosto 2002)

1. Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo n. 8151 (ex 7056) iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2002 e fino al 2016, la spesa complessiva di euro 15.493.706,97 riportata in clausole e articoli, come segue: (Omissis).

2. Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di euro 15.493.706,97 (quindicimilioniquattrocentonovantatremilasettecentosei/97), per l'anno finanziario 2002, sul capitolo n. 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse: (Omissis).

@III. D.M. (Min. Trasp.) 1 luglio 2002. Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 199 del 26 agosto 2002)

1. È autorizzato il pagamento della somma di euro 82.633.103,85 sul capitolo 2424 (ex 1251) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse: (Omissis).

@IV. D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 158 dell'8 luglio 2002), convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178 (Suppl. ord. n. 168/L alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 187 del 10 agosto 2002)

(Estratto).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

2. (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica). 1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1º settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle finalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformiPage 794 alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o di uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

  1. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilista, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n. 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici anni, a specifica revisione secondo le modalità perviste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  2. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.

  3. Un comitato composto senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l'ACI, delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I «Entrate tributarie» dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiunti così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

  4. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui...

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