Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.M. (Min. trasp.) 28 marzo 2002. Autorizzazione al progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR - tronco 1º tratto 5º lotto 4º dal Km. 47 + 800 al Km. 53 + 800, da realizzarsi nei Comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni, presentato da Anas Spa (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 234 del 5 ottobre 2004).

1. Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 1, tratto 5, lotto 4 dal Km. 47 + 800 al Km. 53 + 800; tronco 1, tratto 5, lotto 6 dal Km. 60 + 500 al Km. 64 + 500; tronco 1, tratto 5, lotto 7 dal Km. 64 + 500 al Km. 76 + 000; tronco 1, tratto 6, lotto 1 dal Km. 76 + 000 al Km. 82 + 330; tronco 1, tratto 5, lotto 5 dal Km. 53 + 800 al Km. 60 + 500, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le precrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti e quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali, e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14 quater della legge n. 241/1990, come modificato dal comma 9 dell'art. 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza.

3. È fatto obbligo all'Anas di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

@II. D.M. (Min. amb.) 24 maggio 2004. Attuazione dell'art. 17 della legge 1º agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 243 del 15 ottobre 2004).

1. (Quote e limiti di finanziamento). Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della legge 1º agosto 2002, n. 166, per un importo complessivo di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.

2. (Tipologie e definizioni). In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o Gpl o di veicoli dotati di alimentazione «bifuel».

Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono così definiti:

1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

2) veicoli a trazione ibrida: a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con...

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