Legislazione e prassi amministrativa

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@I. Dec. Com. Trasp. Terrestri Comunità/Svizzera 22 giugno 2004, n. 2. Modifica dell'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada (Gazzetta Ufficiale C.E. n. 75/ 60 del 22 marzo 2005).

1. L'allegato 1 dell'accordo è soppresso e sostituito dal testo che figura all'allegato della presente decisione.

2. Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

a) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

b) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.

3. La delegazione elvetica e la delegazione comunitaria convengono che il regolamento (CEE) n. 881/91 del Consiglio, di cui all'articolo 9 dell'accordo, si applica nella sua versione modificata [da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/ 2002].

4. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

ALLEGATO

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito.

Disposizioni pertinenti all'acquis comunitario.

SEZIONE 1 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE

- Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (G.U. L 124 del 23 maggio 1996, p. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell'1 maggio 2004, p. 35).

SEZIONE 2 - NORME SOCIALI

- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U. L 370 del 31 dicembre 1985, p. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 432/ 2004 della Commissione (G.U. L 71 del 10 marzo 2004, p. 3).

- Regolamento (CE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all'ammortizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (G.U. L 370 del 31 dicembre 1985, p. 1) o regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti.

- Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2002 che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (G.U. L 76 del 19 marzo 2002, p. 1).

Ai fini del presente accordo: a) è applicabile solo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b) la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

c) la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.

- Direttiva 88/599/CEE del Consiglio del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 concernente l'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U. L 325 del 29 novembre 1988, p. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (G.U. L 274 del 9 ottobre 1998, p. 1).

- Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976 sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (G.U. L 357 del 29 dicembre 1976, p. 36).

SEZIONE 3 - NORME TECNICHE

Veicoli a motore

- Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. L 299 del 10 novembre 1998, p. 1).

- Direttiva 91/542/CE del Consiglio, del 1º ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (G.U. L 295 del 25 ottobre 1991, p. 1).

- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità Page 636 (G.U. L 57 del 2 marzo 1992, p. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 327 del 4 dicembre 2002, p. 8).

- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (G.U. L 129 del 14 maggio 1992, p. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 44 del 14 febbraio 2004, p. 19).

- Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (G.U. L 371 del 19 dicembre 1992, p. 1).

- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (G.U. L 235 del 17 settembre 1996, p. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 67 del 9 marzo 2002, p. 47).

- Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (G.U. L 46 del 17 febbraio 1997, p. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 284 del 31 ottobre 2003, p. 1).

Trasporto su strada di merci pericolose

- Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (G.U. L 319 del 12 dicembre 1994, p. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (G.U. L 90 dell'8 aprile 2003, p. 45).

- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995 sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (G.U. L 249 del 17 ottobre 1995, p. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE (G.U. L 168 del 23 giugno 2001, p. 23).

Trasporto per ferrovia di merci pericolose

(Omissis).

Consulenti in materia di sicurezza

- Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (G.U. L 145 del 19 giugno 1996, p. 10).

- Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (G.U. L 118 del 19 maggio 2000, p. 41).

SEZIONE 4 - DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

(Omissis).

SEZIONE 5 - ALTRI SETTORI

- Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (G.U. L 316 del 31 ottobre 1992, p. 19), modificata dalla direttiva 1994/74/CE (G.U. L 365 del 31 dicembre 1994, p. 46).

@II. D.M. (Min. trasp.) 19 novembre 2004. Recepimento della direttiva 2004/86/CE della Commissione del 5 luglio 2004, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio, concernente la massa e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 61 del 15 marzo 2005).

1. 1. L'allegato del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/93/CEE, è modificato secondo l'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per i veicoli a motore a due o tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non è consentito, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, né

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio.

2. A decorrere dal 1º luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Il punto 1.5 dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della...

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