Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Definizione e proroga dei termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 30 dicembre 2005).

(Estratto).

17. (Codice della strada). 1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) al comma 2 ter il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2007».

18. (Giurisdizioni). 1. I giudici onorari aggregati il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.

  1. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».

  2. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l'assunzione prioritaria degli idonei dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

  3. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1º gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

    24. (Termini in materia di assicurazioni). 1. L'efficacia dell'articolo 1 bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1º gennaio 2007.

    34. (Servizi pubblici di motorizzazione). 1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il termpo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento

    40. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II. D.M. (Min. trasp.) 19 settembre 2005. Norme per la progettazione, la costruzione e l'approvazione dei serbatoi adibiti al trasporto ed allo spandimento di liquame utilizzato in agricoltura (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 286 del 9 dicembre 2005).

    1. (Definizioni). 1. Per liquame, si intendono le diezioni animali, nonché i percolati, le acque di lavaggio, gli effluenti del macero di prodotti agricoli, utilizzati in agricoltura quali fertilizzanti.

  4. Per spandiliquame, si intende un veicolo, semovente o trainato, attrezzato con serbatoio e con gli eventuali dispositivi di scarico e di spargimento, adibito alla movimentazione, al trasporto e alla distribuzione del liquame utilizzato in agricoltura.

    2. (Ambito di applicazione). 1. Il presente decreto si applica ai veicoli destinati al trasporto su strada di liquame non assimilabile alle materie, di cui alle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).

    3. (Norme e disposizioni). 1. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza specifici ed ai relativi metodi di verifica per la progettazione e per la costruzione, ai veicoli spandiliquame, ivi compresi i loro dispositivi di spargimento o iniezione, si applicano le pertinenti norme UNI EN in vigore.

  5. Ai fini dell'omologazione e/o all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli spandiliquami si applicano le norme prescritte in materia per le macchine agricole e quelle contenute nel decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni.

  6. Per essere ammesso alla circolazione su strada, lo spandiliquame, è soggetto all'omologazione del tipo, se prodotto in serie, ovvero all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'art. 107 del nuovo codice della strada.

  7. Agli spandiliquame, si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto. Page 196

    4. (Norme transitorie). 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore obbligatoriamente trascorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    È consentita l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a fronte di richiesta formale da parte del costruttore dei veicoli.

    5. (Norme abrogate). 1. I decreti ministeriali 27 settembre 1982, 30 maggio 1984 e 27 maggio 1985 sono abrogati.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

CARATTERISTICHE GENERALI

  1. I veicoli spandiliquame sono ammessi alla circolazione su strada se sono progettati in modo tale da mantenere il liquame trasportato in diretta comunicazione con l'ambiente esterno o, comunque, permanentemente a pressione atmosferica.

  2. Ai fini del riconoscimento della portata utile del veicolo è ammissibile non tener conto della capacità del serbatoio installato, a condizione che tale serbatoio sia dotato di: a) appositi tramezzi o frangiflutti, trasversali e longitudinali, conformi alle disposizioni di cui al punto 6.8.2.1.20 dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR);

    b) un dispositivo che impedisca il superamento del livello massimo del liquame trasportato, compatibile con la portata utile del veicolo, ovvero un indicatore di livello non alterabile, esterno al serbatoio ed atto a segnalare il raggiungimento del predetto livello massimo del liquame trasportato.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 21 settembre 2005. Recepimento della direttiva 2005/13/CE della Commissione del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli e forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consigluo sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 284 del 6 dicembre 2005).

    1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/ CE, è modificato come segue:

    a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto il seguente trattino:

    - "motore di sostituzione": un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo.

    ;

    b) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma 3: «Art. 3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al momento dell'immissione sul mercato. La dicitura «MOTORE DI SOSTITUZIONE» è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.»;

    c) dopo l'art. 3, è inserito il seguente art. 3 bis: «Art. 3 bis. 1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, su richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all'approvazione dell'autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori può immettere sul mercato, in regime di flessibilità, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, o trattori con tali motori, sulla base della procedura fissata nell'allegato IV.»;

    d) l'art. 4 è modificato come segue:

    1) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere c), d) ed e):

    c) nella fase III A - dopo il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW, della categoria I, di potenza pari a 75 kW minore o uguale a P

    - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria J, di potenza pari a 37 kW minore o uguale a P

    d) nella fase III B - dopo il 31 dicembre 2009 per i motori della categoria L, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o...

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