Legislazione e prassi amministrativa

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@I. Decr. dirig. (Min. trasp.) 24 dicembre 2004. Proct. n. 3999: Documentatori fotografici di infrazioni Autostrade per l'Italia Spa - Via A. Bergamini, 50 - Roma

1. È approvato il sistema per il controllo del rispetto dei limiti di velocità denominato «SICVe» (Sistema Informativo Controllo Velocità), sia per rilevamenti in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, con le seguenti prescrizioni:

- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia incaricato del controllo del traffico e dell'accertamento delle violazioni;

- il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, ecc.) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della privacy e i dati, quando non più utili ai fini dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione, devono essere prontamente cancellati;

- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;

- per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa;

- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione.

2. Il sistema «SICVe» per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l'accertamento delle violazioni in modalità automatica.

3. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade per l'Italia Spa.

3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

@II. D.M. (Min. trasp.) 14 settembre 2005. Norme di illuminazione delle gallerie stradali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 295 del 20 dicembre 2005)

1. (Oggetto). 1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 5 giugno 2001, limitatamente agli aspetti illuminotecnici. L'illuminazione delle gallerie stradali ed autostradali, con traffico totalmente o parzialmente motorizzato, esistenti e di nuova realizzazione, deve essere progettata e verificata secondo le indicazioni contenute nella norma UNI 11095/2003 e secondo quanto previsto nel presente decreto.

  1. Il progettista in accordo con la committente può utilizzare modelli e/o sistemi di calcolo diversi purché vengano rispettati e documentati, con assunzione di responsabilità, i livelli di sicurezza e di prestazioni attesi fissati dalla norma.

    2. (Progettazione). 1. La progettazione illuminotecnica delle gallerie, ivi compresa quella dei relativi impianti di illuminazione deve essere condotta da un progettista di comprovata esperienza specifica, oltre che nel rispetto della norma UNI 11095/2003, anche in osservanza dei seguenti criteri:

    a) ottimizzazione di modalità e tempi di installazione manutenzione, in funzione di:

    i) regolarità dell'esercizio della galleria;

    ii) sicurezza della circolazione, anche durante le operazioni di manutenzione all'impianto, nei casi in cui sia prevista la circolazione;

    b) affidabilità di funzionamento; c) durabilità dei componenti e del sistema; d) decadimento dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione (fattore di manutenzione);

    e) integrazione dell'impianto di illuminazione con altri eventuali sistemi di sicurezza;

    f) ottimizzazione dei costi di installazione, gestione e manutenzione.

  2. Nelle gallerie di nuova realizzazione, la determinazione della velocità di progetto illuminotecnico coincide con la velocità di progetto determinata secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001.

  3. Nelle gallerie esistenti, la determinazione della velocità di progetto illuminotecnico, quale parametro convenzionale, è effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche ed ambientali e, comunque in via cautelativa, dovrà essere non inferiore alla velocità localmente prescritta per il tratto interessato, incrementata di 10 Km/h.

  4. Ai fini della scelta della luminanza di entrata, la distanza di riferimento va determinata con la velocità di progetto illuminotecnico di cui ai commi 2 e 3 e utilizzando, tra i diagrammi dell'appendice B della UNI 11095/2003, i diagrammi B1 e B2 per strade bagnate e cielo coperto o il diagramma B3 per condizioni di cielo sereno (quest'ultimo diagramma avente valore convenzionale solo ai fini illuminotecnici), applicando poi, tra le sopracitate combina- Page 308zioni di condizioni del cielo e relativo diagramma, la combinazione che dà luogo alla luminanza di entrata maggiore, da porre a base del dimensionamento dell'impianto di illuminazione.

  5. La soglia di 400 m. indicata al punto 6.5 della norma UNI 11095/2003 è elevata a 500 m.

    3. (Verifiche). 1. La verifiche illuminotecniche delle gallerie esistenti, in corso di realizzazione e da realizzare, comprese quelle di collaudo e di esercizio, devono essere condotte secondo le indicazioni della norma UNI 11095/2003 con cadenze stabilite, prevedendo, oltre alle verifiche sull'illuminamento, anche misurazioni di luminanza sia inizialmente sia durante la vita dell'impianto con periodicità definita in dipendenza delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso.

    4. (Adeguamento). 1. Qualora dalle verifiche eseguite sulle gallerie esistenti, in corso di realizzazione e per le quali sia già stato approvato il relativo progetto illuminotecnico, non risultino soddisfatti i requisiti contenuti nella norma UNI 11095/2003, i relativi sistemi di illuminazione devono essere adeguati, ad eccezione dei casi in cui si sia già provveduto ai sensi delle istruzioni tecniche CIE 88-1990 di cui al decreto ministeriale 5 giugno 2001.

  6. I programmi di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali esistenti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 giugno 2001, devono essere aggiornati in funzione del presente decreto, allo scopo di rendere tutte le gallerie rispondenti alla norma nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità economica dei gestori stradali e con il mantenimento della regolarità dell'esercizio e della sicurezza della circolazione.

  7. I programmi di cui al comma 5, relativi alle strade di interesse nazionale, corredati dei risultati delle relative verifiche illuminotecniche, in relazione all'attività di vigilanza svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere trasmessi alla Direzione generale per le strade ed autostrade, entro dodici mesi dall'emanazione del presente decreto, ai fini anche del comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285/1992.

  8. Nelle gallerie da adeguare, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nel periodo che precede tale adeguamento, i gestori stradali devono adottare idonee misure di gestione della circolazione, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

    5. (Pubblicazione). 1. Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 19 settembre 2005. Disciplina del trasporto su strada delle merci pericolose in cisterne (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n. 1 del 2 gennaio 2006).

    1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto disciplina le procedure di approvazione delle cisterne e la documentazione prevista ai fini della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose appartenenti alle classi di pericolo indicate negli allegati della direttiva 94/ 55/CE e successive modificazioni ed integrazioni.

    2. (Procedure di approvazione - Competenze). 1. Le cisterne di cui all'art. 1 ad esclusione di quelle destinate al trasporto di materie della classe 2 per le quali permane la pertinente normativa, sono assimilate alle entità tecniche previste dal decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

  9. I Centri prove autoveicoli dei settori trasporti dei SIIT sono competenti per l'approvazione del tipo di cisterna, e per l'accertamento dei requisiti di...

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