Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.M. (Min. trasp.) 18 novembre 2005. Recepimento della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 60 del 13 marzo 2006).

1. (Obiettivo e ambito di applicazione). 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dello Stato italiano con quelli nella Comunità in base alla direttiva 2004/ 52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che prevede l'entrata in esercizio di un servizio europeo di telepedaggio per la funzionalità del quale l'interoperabilità è condizione essenziale.

Il presente decreto si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale nazionale urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.

2. Il presente decreto non si applica: a) a sistemi di pedaggio stradale per i quali non esistono strumenti elettronici di riscossione dei pedaggi;

b) a sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l'installazione di apparecchiature a bordo;

c) a sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento ai requisiti della presente direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito in Italia un servizio di telepedaggio, denominato servizio europeo di telepedaggio, che garantisce all'utente l'interoperabilità, in tutta la Comunità, dei sistemi di telepedaggio già in uso negli Stati membri così come di quelli che saranno introdotti in futuro nell'ambito di applicazione del presente decreto.

4. Delle disposizioni del presente decreto sono destinatari gli operatori, intendendosi con tale dizione gli enti proprietari delle infrastrutture di cui al comma 1 ed i gestori delle stesse - a qualsiasi titolo - per conto degli enti proprietari, ovvero i soggetti emittenti del servizio europeo di telepedaggio per conto dei gestori, o comunque esercitanti attività connesse all'implementazione di sistemi di telepedaggio.

2. (Soluzioni tecnologiche). 1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio a decorere dal 1º gennaio 2007 sono realizzati, per consentire il pagamento di pedaggi in via elettronica, basandosi sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

a) localizzazione satellitare;

b) comunicazioni mobili secondo la norma GSMGPRS (riferimento GSM TS 03.60/23060);

c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.

2. A seguito dell'entrata in esercizio del servizio europeo di telepedaggio, gli operatori mettono a disposizione dell'utenza interessata un'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli, idonea per essere utilizzata con tutti i sistemi di telepedaggio in servizio negli Stati membri, che utilizzi le tecnologie di cui al comma 1 e sia atta all'uso sui veicoli di tutti i tipi entro i termini di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

Detta apparecchiatura dovrà essere interoperabile e in grado di comunicare almeno con tutti i sistemi in funzione negli Stati membri, utilizzando una o più delle tecnologie elencate nel precedente comma 1, secondo le modalità dettagliate che saranno stabilite dal Comitato telepedaggio istituito presso la Commissione europea, che potrà emettere anche disposizioni sulla disponibilità dell'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli per soddisfare la richiesta degli utenti interessati.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'apparecchiatura di bordo può anche essere idonea all'utilizzo di altre tecnologie, a condizione che ciò non comporti un ulteriore onere per gli utenti né crei discriminazione fra di essi. La stessa può anche essere collegata al tachigrafo elettronico del veicolo.

4. Gli operatori sono invitati a potenziare i sistemi di telepedaggio. In particolare gli enti proprietari delle strade attivano le opportune misure per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio in modo tale da garantire che, entro il 1º gennaio 2007, almeno il 50% del flusso di traffico di ogni casello possa utilizzare sistemi di telepedaggio. Le corsie utilizzate per la riscossione di telepedaggi possono anche essere utilizzate per la riscossione di pedaggi con altri mezzi, tenendo debito conto della sicurezza.

Gli enti proprietari di infrastrutture stradali a pedaggio, con particolare riferimento all'ANAS Spa, riferiscono al Ministero delle infrastrutture e trasporti -Direzione generale per le strade ed autostrade, entro il 30 giugno 2006, sulle misure adottate per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio e per raggiungere il predetto obiettivo di potenziale utilizzo entro il 1º gennaio 2007; essi riferiscono, entro il 31 gennaio 2007, sul raggiungimento del detto obiettivo sulla intera rete di loro competenza; in relazione a tali comunicazioni sono emesse le eventuali direttive di competenza.

5. Gli operatori nell'adottare le soluzioni tecnologiche e le modalità di installazione degli apparati tengono conto delle attività sull'interoperabilità delle tecnologie di telepedaggio esistenti, sviluppate nell'ambito del servizio europeo di telepedaggio, che garantiscono la reciproca compatibilità e interfaccia di tali tecnologie con le tecnologie di cui al comma 1 e delle loro attrezzature.

6. Il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del servizio europeo di telepedaggio deve avvenire in conformità alle norme nazionali vigenti ed a quelle comunitarie in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, soprattutto della loro riservatezza e con il rispetto, in particolare, delle disposizioni delle diretive 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. (Istituzione di un servizio europeo di telepedaggio). 1. L'Italia aderisce, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto, al servizio europeo di telepedaggio istituito su tutte le reti stradali della Comunità sulle quali è riscosso per via elettronica un pedaggio o un diritto stradale d'uso. Tale servizio è definito da un insieme di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio, da una serie di norme e requisiti tecnici e da un con-Page 540tratto di abbonamento unico tra i clienti e gli operatori e/o gli emittenti che offrono il servizio. Quest'ultimo contratto dà accesso al servizio sull'intera rete e può essere sottoscritto presso qualsiasi operatore e/o emittente di questa rete.

2. Il servizio europeo di telepedaggio è indipendente dalle decisioni fondamentali adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione del pedaggio su particolari categorie di veicoli, dal livello di tariffazione applicato e dalla sua finalità, e riguarda soltanto il modo di riscossione dei pedaggi o dei diritti. Il servizio autorizza la sottoscrizione di contratti indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, della nazionalità delle parti contraenti, e dalla zona o dal punto della rete stradale dove il pedaggio è dovuto.

3. Il sistema consente lo sviluppo dell'intermodalità senza comportare svantaggi per altri modi di trasporto.

4. Tutti gli operatori dei sistemi elettronici nazionali di riscossione del pedaggio, offrono il servizio europeo di telepedaggio ai loro clienti interessati al servizio stesso, con le caratteristiche stabilite dal presente decreto, secondo il calendario seguente:

a) per tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate e per tutti i veicoli che sono autorizzati a trasportare più di 9 passeggeri (autista +8), entro tre anni dall'adozione delle decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2;

b) per tutti gli altri tipi di veicoli, entro cinque anni dall'adozione delle decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2.

4. (Definizione del servizio europeo di telepedaggio). 1. Il servizio europeo di telepedaggio è definito sulla base degli elementi nell'allegato I del presente decreto, ed utilizza le soluzioni tecnologiche di cui all'art. 2, secondo specifiche accessibili al pubblico.

2. Le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio sono adottate dalla Commissione entro il 1º luglio 2006 se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, compresi quello tecnico, giuridico e commerciale, ovvero entro una nuova data stabilita dalla Commissione stessa con identica procedura.

3. Gli apparecchi per il servizio europeo di telepedaggio devono essere conformi in particolare alle prescrizioni delle direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, e 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il presente decreto sarà sottoposto a registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

AL DECRETO MINISTERIALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004152/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RE

LATIVE ALL'INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI DI TELEPEDAGGIO STRADALE NELLA COMUNITÀ

Elementi necessari per definire e realizzare il servizio europeo di telepedaggio.

Gli...

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