Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.P.C.M. 9 febbraio 2006. Individuazione dei lavori concernenti la strada SS 81 tratta BalzanoPasso Cordone, quale intervento di rilevante interesse nazionale e nomina del commissario straordinario (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 90 del 18 aprile 2006).

  1. Per le ragioni di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, la strada SS 81, tratto Balzano (frazione del Comune di Penne) - Passo Cordone (frazione del Comune di Loreto Aprutino) è individuata intervento di rilevante interesse nazionale.

  2. La dottoressa Valeria Olivieri è nominata commissario straordinario per la realizzazione dei lavori di adeguamento del piano altimetrico della strada SS 81, per il tratto Balzano (frazione del Comune di Penne) - Passo Cordone (frazione del Comune di Loreto Aprutino), opera di rilevante interesse nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

  3. Al Commissario straordinario sono attribuite le funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del relativo regolamento di attuazione, di cui all'art. 4-quater del citato art. 13. Nell'assolvimento dei propri compiti il Commissario straordinario si avvale, altresì, degli uffici del S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna.

  4. La dottoressa Valeria Olivieri è tenuta ad informare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle iniziative da assumere.

  5. L'incarico commissariale deve intendersi espletato con l'inizio dei lavori e, pertanto, per la determinazione e la li quidazione del compenso spettante al Commissario straordinario si provvederà secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, citato nelle premesse.

    @II. D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133. Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 75 del 30 marzo 2006).

    1. 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255- 256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo le parole: «Bari BA'», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria - Trani BT'»;

    b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»;

    c) dopo le parole: «Modena MO'», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB'».

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 20 febbraio 2006. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 73 del 28 marzo 2006).

    1. (Divieto). Dal 1º aprile 2006 al 29 ottobre 2006 e dal 20 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

    2. (Deroghe). Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

    b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

    c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

    d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

    e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o di Anacapri;

    f) autoveicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

    3. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Page 658

    2. (Autorizzazione in deroga). Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

    b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;

    c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione provinciale di Napoli;

    d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

    e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale; f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel unto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

    g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari; h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

    3. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

    4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    5. (Vigilanza). Il Prefetto di Napoli è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

    @VI. D.L.vo 23 febbraio 2006, n. 149. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 86 del 12 aprile 2006).

    1. (Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».

    2. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209). 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

    4. (Autorizzazioni in deroga). Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri.

    5. (Vigilanza). Il Prefetto di Napoli è incaricato dell'esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

    @IV. D.M. (Min. trasp.) 20 febbraio 2006. Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli nel Comune di Isole Tremiti (Gazzetta...

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