Legislazione e prassi amministrativa

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@I. D.M. (Min. trasp.) 20 giugno 2007. Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 236 del 10 ottobre 2007).

1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.

2. I veicoli di cui all'art. 1, nonché i veicoli di cui all'art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 1821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

@II. D.M. (Min. trasp.) 22 giugno 2007. Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 18 settembre 2007).

1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

2. 1. A decorrere dal 1º ottobre 2007 non è consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.

  1. A decorrere dal 1º ottobre 2007 non è consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto:

    a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e

    b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo.

  2. A decorrere dal 1º aprile 2008, non è consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la seguente riga:

Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE

.

2) L'allegato VIII viene modificato come segue:

a) il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente testo:

1. Impianti di riscaldamento a GPL destinati all'uso su strada dei veicoli a motore

;

b) il punto 1.1.6.2 è sostituito dal seguente testo:

1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un distacco accidentale. È necessario disporre di mezzi atti a fermare il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o dal serbatoio, installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo il segnalatore

;

c) il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:

2. Impianti di riscaldamento a GPL destinati solo all'uso stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

.

3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:

«Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli definiti dalla direttiva 95/551/CE.

  1. Campo di applicazione.

    Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla direttiva 94/55/CE.

  2. Definizioni.

    Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL o OX, di cui al capitolo 9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.

  3. Prescrizioni tecniche.

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    3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX).

    3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1 e 3.1.1.2. La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.

    3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

    b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente.

    3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

    3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

    3.2. Veicoli EX/II ed EX/III.

    Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

    3.3. Veicoli FL.

    3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

    a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;

    b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

    c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

    3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 22 giugno 2007. Recepimento della direttiva 2006/120/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che rettifica e modifica la direttiva 2005/30/CE, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE e 2002/24/CE, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 218 del 19 settembre 2007).

    1. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2005/30/CE, è modificato come segue:

    a) all'art. 3 il comma 1, è sostituito dal seguente:

    1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, e destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 e successive modificazioni, non è consentito:

    a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, né

    b) vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.

    ;

    b) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma 3:

    3. A decorrere dal 1º gennaio 2009 non è consentita la vendita o l'installazione su un veicolo di convertitori catalitici di ricambio che non sono del tipo omologato conformemente al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come da ultimo modificato dal presente decreto.

    .

    2. Nell'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2005/30/CE, le parole «allegato VI, punto 5» e «punto 5 dell'allegato VI» sono sostituite dalle parole «allegato VI, punto 4 bis».

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @IV. Dir. (Min. infr.) 30 luglio 2007. Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 224 del 26 settembre 2007).

  4. Ambito...

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