Legislazione e prassi amministrativa

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
Legislazione e prassi
amministrativa
I
D.M. (Min. trasp.) 24 ottobre 2011. Determinazione dei
criteri per l’adozione di un sistema di classif‌icazione
del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 78 del 2 aprile 2012).
1. (Finalità). 1. Il presente decreto ha per scopo la deter-
minazione dei criteri per l’adozione di un sistema di clas-
sif‌icazione del rischio da applicare alle imprese di autotra-
sporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto
di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle
infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle im-
prese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Le infrazioni rilevanti ai f‌ini della classif‌icazione del
rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall’al-
2. (Raccolta dei dati relativi alle infrazioni contestate
su strada). 1. La contestazione delle infrazioni di cui al-
accertate su strada dagli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è registrata mediante annotazione da parte degli agenti
accertatori.
2. Le annotazioni relative alle imprese stabilite in Italia
contengono:
a) la denominazione e la sede dell’impresa;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso veico-
lare per mezzo del quale è stata commessa l’infrazione;
c) l’indicazione dell’infrazione, della sua gravità secon-
do le prescrizioni di cui all’allegato III del decreto legi-
slativo 4 agosto 2008, n. 144.
3. Qualora l’infrazione venga commessa con veicoli
detenuti in virtù di un contratto di locazione senza condu-
cente, stipulato a norma dell’articolo 84, comma 3, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oltre agli elementi
di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accerta-
tori annotano, altresì, il numero d’iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori dell’impresa che utilizza il veicolo o il
complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa
l’infrazione.
4. Le annotazioni relative alle imprese stabilite all’este-
ro contengono:
a) la denominazione, la sede dell’impresa, e lo stato di
stabilimento;
b) il numero di targa del veicolo o del complesso veico-
lare per mezzo del quale è stata commessa l’infrazione;
c) l’indicazione dell’infrazione, della sua gravità secon-
do le prescrizioni di cui all’allegato III del decreto legi-
slativo 4 agosto 2008, n. 144.
3. (Comunicazione dei dati relativi alle infrazioni com-
messe su strada). 1. I dati indicati nell’articolo 2, relativi
alle infrazioni di cui all’allegato III del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144, sono comunicati, con modalità telema-
tiche, dall’organo da cui dipende l’agente che ha accertato
l’infrazione, al Centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro trenta giorni darla def‌inizione della contestazione.
2. La contestazione si intende def‌inita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano
decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi medesimi.
3. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza, da parte dell’uff‌icio da cui dipende l’agente
accertatore, dell’avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza dei termini per la proposizione dei ricorsi ovvero
della conoscenza degli esiti dei ricorsi medesimi.
4. (Elenco delle imprese). 1. È istituito, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
- l’elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli
con i quali sono state commesse le infrazioni di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del presente decreto.
2. L’elenco è suddiviso in due sezioni: la sezione italiana
e la sezione estera. La sezione italiana è articolata in auto-
trasporto merci e autotrasporto viaggiatori e, per ciascuna
articolazione, in autotrasporto in conto proprio e in conto
terzi. La sezione estera è articolata per nazionalità dell’im-
presa ed è suddivisa in autotrasporto merci e viaggiatori.
3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e stati-
stici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
ricevimento delle comunicazioni rese ai sensi dell’ articolo
3, del presente decreto, provvede ad iscrivere l’impresa se-
gnalata nell’elenco di cui al comma I del presente articolo,
attribuendole contestualmente il punteggio correlato al-
l’infrazione commessa e calcolato con le modalità stabilite
nel successivo articolo 6.
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5/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
5. (Indicatore di rischio delle imprese). 1. È adottato un
sistema di classif‌icazione del rischio da applicare alle im-
prese di autotrasporto, sulla base del numero e della gra-
vità delle infrazioni commesse con i veicoli in disponibili-
tà delle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti
(CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Le imprese di autotrasporto che superano l’indicato-
re di rischio di cui al comma 4 del presente articolo, sono
assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti.
3. L’indicatore di rischio di un’impresa di autotrasporto
è determinato annualmente, in modo automatico, dal Cen-
tro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un
punteggio, calcolato secondo le modalità descritte all’ar-
ticolo 6 del presente decreto, che viene attribuito all’im-
presa a seguito delle comunicazioni di cui all’articolo 3,
pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipenden-
temente dalla data di contestazione della violazione.
4. Le imprese che esercitano l’autotrasporto di merci
o di viaggiatori, in conto proprio o per conto di terzi, che
superano, entro l’anno solare, il punteggio di 100 punti,
sono considerate a rischio elevato.
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statisti-
ci del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende
disponibile, per mezzo di strumenti informatici di consul-
tazione, all’Uff‌icio di coordinamento di cui all’articolo 2,
l’elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio
ad esse attribuito nel corso dell’anno solare, entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
6. L’indicatore di rischio ha validità annuale. I dati
relativi al punteggio delle imprese sono conservati per
cinque anni ad esclusione dell’anno in cui è in corso la
rilevazione.
7. L’Uff‌icio di coordinamento, svolte le opportune verif‌i-
che, comunica l’elenco delle imprese a rischio elevato alla
competente Direzione generale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che dispone l’accesso ispettivo pres-
so la sede delle imprese ed i controlli di propria competen-
za nell’anno di validità dell’indicatore di rischio.
8. L’Uff‌icio di coordinamento può segnalare alle autorità
competenti, aff‌inchè vengano svolti ulteriori e più appro-
fonditi accertamenti, le imprese che presentano eventuali
situazioni di particolare gravità.
9. Ciascuna impresa può prendere visione esclusiva-
mente del punteggio ad essa attribuito, consultando l’ap-
posita sezione del portale www.ilportaledellautomobili-
sta.it solo dopo aver effettuato la propria registrazione sul
sito.
10. Per le imprese aventi sede all’estero, l’Uff‌icio di
coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle
competenti autorità di ciascun paese l’elenco delle im-
prese che presentano un indice di rischio elevato.
6. (Modalità di calcolo del punteggio). 1. Per le imprese
italiane, il punteggio è calcolato sulla base della tabella di
cui all’allegato 1 del presente decreto, tenuto conto della
gravità dell’infrazione e del parco veicolare di cui l’impre-
sa risulta intestataria - come risultante dall’archivio na-
zionale dei veicoli di cui all’articolo 226, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per le imprese estere, il punteggio è calcolato sulla
base della tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto,
tenuto conto della gravità dell’infrazione commessa.
7. (Modif‌iche tecniche). 1. Con decreto del Capo del Di-
partimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi in-
formativi e statistici, sentite le competenti strutture del
Ministero dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali,
possono essere apportate le modif‌iche alle tabelle di cui
all’allegato 1 e 2 del presente decreto, nonchè le modif‌iche
tecniche che si rendessero necessarie per migliorare le fa-
si di raccolta e comunicazione dei dati.
AL L E G A T O 1
Tabella per il calcolo del punteggio delle imprese italiane
TIPO DI INFRAZIONE punteggio base
infrazioni meno gravi secondo la classif‌icazione di cui all’allegato III del decreto legislativo 4
infrazioni gravi secondo la classif‌icazione di cui all’allegato III del decreto legislativo 4 agosto
infrazioni molto gravi secondo la classif‌icazione di cui all’allegato III del decreto legislativo 4

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