Legislazione e prassi amministrativa
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2012
Legislazione e
prassi amministrativa
I
D.P.C.M. 12 gennaio 2012. Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
concernente l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappre-
sentanza da parte delle pubbliche amministrazioni (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 85 del 11 aprile 2012).
1. (Modiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2011). 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 3 agosto 2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio
e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 dell’art. 1 è sostituito dal seguente: «2. Fatto
salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le disposizioni del presente decreto si applicano alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico conso-
lidato della pubblica amministrazione, come individuate dal-
l’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art.1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti.
Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente de-
creto. È rimessa alla valutazione degli organi costituzionali la di-
sciplina dell’utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.»;
b) al comma 2 dell’art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono
soppresse;
c) all’art. 5, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni
effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisi-
zione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
II
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
33 del 9 febbraio 2012), convertito, con modificazioni, nella L. 4
aprile 2012, n. 35 (Suppl. ord alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. -
n. 82 del 6 aprile 2012).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI
10. (Parcheggi pertinenziali). 1. L’articolo 9, comma 5, della leg-
ge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41
sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive mo-
dificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione
a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma
del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione
e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale de-
stinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra
unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi
realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti
separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono lega-
ti da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono
nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella
convenzione stipulata con il comune, ovvero quando que-
st’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».
11. (Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilita-
zioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffi-
co, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità). 1. Al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
recante “Nuovo Codice della strada”, e di seguito denominato “Co-
dice della strada”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, l’abrogazione del comma 2 bis, disposta
dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anti-
cipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all’articolo 119, comma 4, l’alinea è sostituito dal seguente:
“4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da com-
missioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali
ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provve-
dono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:”;
c) all’articolo 119, comma 4, la lettera b bis), inserita dall’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all’articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, previa verifica della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione
medica locale, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b bis “
sono soppresse.
2. (Soppresso dalla legge di conversione)
3. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i ti-
tolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero
di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età,
rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede a modificare l’articolo 330
del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte
dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
5. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli festivi;”
sono sostituite dalle seguenti: “in aggiunta a quelli festivi, da
individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con
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